TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione ordinanza n. 22546 depositata il 18 luglio 2022 – In materia di costi c.d. infragruppo laddove la società capofila decida di fornire servizi o curare direttamente le attività di interesse comune alle società del gruppo, ripartendone i costi tra di esse, al fine di coordinare le scelte operative delle aziende, formalmente autonome, e di ridurre i costi di gestione, l’onere della prova in ordine all’esistenza e all’inerenza dei costi sopportati grava sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio.

In materia di costi c.d. infragruppo laddove la società capofila decida di fornire servizi o curare direttamente le attività di interesse comune alle società del gruppo, ripartendone i costi tra di esse, al fine di coordinare le scelte operative delle aziende, formalmente autonome, e di ridurre i costi di gestione, l'onere della prova in ordine all'esistenza e all'inerenza dei costi sopportati grava sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 settembre 2022, n. 28253 – In tema di IVA, il fatto generatore dell’imposta coincide con l’espletamento della prestazione fatturata mentre l’esigibilità del tributo coincide con il pagamento, che è poi anche il termine ultimo per l’emissione della fattura, ma una volta emessa la fattura sorge il diritto alla detrazione dell’imposta, indipendentemente dall’avvenuto pagamento del corrispettivo. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione

In tema di IVA, il fatto generatore dell’imposta coincide con l’espletamento della prestazione fatturata mentre l’esigibilità del tributo coincide con il pagamento, che è poi anche il termine ultimo per l’emissione della fattura, ma una volta emessa la fattura sorge il diritto alla detrazione dell’imposta, indipendentemente dall’avvenuto pagamento del corrispettivo. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione

Corte di Cassazione ordinanza n. 22533 depositata il 18 luglio 2022 – In tema di accertamento delle imposte, la ricostruzione della base imponibile, mediante le risultanze degli accertamenti bancari ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, non è subordinata al contraddittorio con il contribuente. Avverso la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici

In tema di accertamento delle imposte, la ricostruzione della base imponibile, mediante le risultanze degli accertamenti bancari ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, non è subordinata al contraddittorio con il contribuente. Avverso la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici

Corte di Cassazione ordinanza n. 22510 depositata il 18 luglio 2022 – In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello

In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello

Corte di Cassazione ordinanza n. 22499 depositata il 18 luglio 2022 – Per i tributi armonizzati vi è l’obbligo del contraddittorio preventivo e l’Amministrazione, ove adotti provvedimenti destinati ad incidere sulle posizioni soggettive dei destinatari, è tenuta a mettere costoro in condizione di esporre utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi posti a fondamento dell’atto medesimo. La violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (cd. prova di resistenza),

Per i tributi armonizzati vi è l'obbligo del contraddittorio preventivo e l'Amministrazione, ove adotti provvedimenti destinati ad incidere sulle posizioni soggettive dei destinatari, è tenuta a mettere costoro in condizione di esporre utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi posti a fondamento dell'atto medesimo. La violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (cd. prova di resistenza),

Corte di Cassazione ordinanza n. 22498 depositata il 18 luglio 2022 – L’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione dell’intero processo e la definitività dell’avviso di accertamento impugnato, giacché quest’ultimo non è un atto processuale, ma l’oggetto dell’impugnazione, con la conseguenza che il termine di prescrizione (come quello di decadenza) della pretesa tributaria, incorporata nell’atto impositivo, decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione

L’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione dell’intero processo e la definitività dell’avviso di accertamento impugnato, giacché quest’ultimo non è un atto processuale, ma l’oggetto dell’impugnazione, con la conseguenza che il termine di prescrizione (come quello di decadenza) della pretesa tributaria, incorporata nell’atto impositivo, decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione

Corte di Cassazione ordinanza n. 22452 depositata il 18 luglio 2022 – Il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell’imposizione, – potere che è espressione del principio generale, espresso dalla l. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E, dettato dall’interesse, di rilevanza pubblicistica, all’applicazione in giudizio di tali atti solo se legittimi (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, c. 3, e art. 7, c. 5), – può, in effetti, essere esercitato – anche d’ufficio, ed indipendentemente dall’avvenuta impugnazione dell’atto avanti al giudice amministrativo, trovando esso limite esclusivamente nell’eventuale giudicato amministrativo diretto di affermata legittimità dell’atto, – a condizione che gli atti in questione rivestano rilevanza (incidentale) ai fini della decisione e, dunque, in quanto siano stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all’atto impositivo impugnato

Il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell'imposizione, - potere che è espressione del principio generale, espresso dalla l. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E, dettato dall'interesse, di rilevanza pubblicistica, all'applicazione in giudizio di tali atti solo se legittimi (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, c. 3, e art. 7, c. 5), - può, in effetti, essere esercitato - anche d'ufficio, ed indipendentemente dall'avvenuta impugnazione dell'atto avanti al giudice amministrativo, trovando esso limite esclusivamente nell'eventuale giudicato amministrativo diretto di affermata legittimità dell'atto, - a condizione che gli atti in questione rivestano rilevanza (incidentale) ai fini della decisione e, dunque, in quanto siano stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'atto impositivo impugnato

Corte di Cassazione ordinanza n. 22451 depositata il 15 luglio 2022 – In tema di accertamento bancario, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici e il giudice di merito deve “individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative”

In tema di accertamento bancario, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici e il giudice di merito deve “individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative”

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