TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 dicembre 2018, n. 33572 – L’<> non integra un nesso di tipo utilitaristico tra costo e ricavo, ma si sostanzia nella correlazione tra costo ed attività d’impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile – Giudicato esterno

il principio d'inerenza del costo, ai fini della sua deducibilità, è stato ricondotto, sul piano normativo, all'art. 109, comma 5, del t.u.i.r. (ex art. 75, comma 5, d.P.R. 917/1986), che stabilisce che >

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 gennaio 2019, n. 632 – Gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992

Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992 cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari - e per quel che qui interesse alla società concessionaria - di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale - con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) - senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2019, n. 582 – L’applicazione del termine dilatorio di cui di cui all”art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 trova applicazione solo per le verifiche condotte nei locali del contribuente

in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 12, 7° comma, l. 27 luglio 2000 n. 212 (Cass. n. 7843/2015); in tema di accertamento tributario, la redazione del verbale di verifica e di quello conclusivo delle operazioni è richiesta dall'art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 (applicabile non solo in materia di IVA ma anche di imposte dirette, in virtù del richiamo operato dall'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973) esclusivamente nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione, e non anche in quello di accertamenti documentali c.d. a tavolino, espletati autonomamente dall'Amministrazione finanziaria nei propri uffici

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 gennaio 2019, n. 379 – Gli accertamenti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), (…) e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, (…) possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore

la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati quali meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 gennaio 2019, n. 352 – IVA e presupposti per il regime di esenzione – Qualora una questione abbia formato oggetto di decisione del giudice di primo grado e tale decisione non sia stata impugnata

qualora una questione abbia formato oggetto di decisione del giudice di primo grado e tale decisione non sia stata impugnata, né sotto il profilo della violazione delle norme del processo, né sotto quello della violazione delle norme di diritto, ed il giudice dell’impugnazione, altrimenti adito, non abbia rilevato d’ufficio il fatto che si era formato un giudicato interno per cui l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, adita con ricorso, rilevare d'ufficio il giudicato, cassando senza rinvio la sentenza di secondo grado, perché il processo non poteva essere proseguito

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 gennaio 2019, n. 351 – Recupero dell’IVA su fattura di consulenza esterna considerata accessoria ai sensi dell’art. 12 del Dpr 633/72 rispetto all’operazione principale esente da IVA

l'obbiettiva incertezza che comporta la disapplicazione delle sanzioni è soltanto quella del giudice in ragione delle plurime possibilità interpretative delle disposizioni - obbiettiva incertezza che può anche essere dimostrata dalla contraddittorietà dei formanti di riferimento - e non invece come nel nostro caso in cui la prospettata > interpretativa è quella semplicemente soggettiva della contribuente

Il diritto trasferito dal cedente al cessionario con la cessione del contratto avente ad oggetto le prestazioni sportive di un calciatore è, dunque, da considerare un bene immateriale strumentale all’esercizio dell’impresa (essendo nella natura delle società calcistiche mettere sotto contratto atleti) idoneo ad essere trasferito ed a generare minusvalenze ai sensi dell’articolo 66, comma 1, TUIR, all’epoca vigente. – Il diritto trasferito dal cedente al cessionario con la cessione del contratto avente ad oggetto le prestazioni sportive di un calciatore è, dunque, da considerare un bene immateriale strumentale all’esercizio dell’impresa (essendo nella natura delle società calcistiche mettere sotto contratto atleti) idoneo ad essere trasferito ed a generare minusvalenze ai sensi dell’articolo 66, comma 1, TUIR, all’epoca vigente.

società calcistiche - Il diritto trasferito dal cedente al cessionario con la cessione del contratto avente ad oggetto le prestazioni sportive di un calciatore è, dunque, da considerare un bene immateriale strumentale all'esercizio dell'impresa (essendo nella natura delle società calcistiche mettere sotto contratto atleti) idoneo ad essere trasferito ed a generare minusvalenze ai sensi dell'articolo 66, comma 1, TUIR, all'epoca vigente.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2019, n. 584 – In tema di irpef, l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico, quale la destinazione a parcheggio, incide nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore potenzialità edificatoria

In tema di accertamento ai fini irpef, le aree comprese nella zona G quali definite dallo strumento urbanistico ed ai sensi del d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, destinate ad opere di urbanizzazione "per servizi di quartiere con particolare destinazione ad attrezzature scolastiche, sociali, culturali, assistenziali, a verde pubblico e parcheggio o per servizi di quartiere con particolare destinazione a verde pubblico", sono da ritenersi edificabili, comportando, in caso di relativa cessione a titolo oneroso, la determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81, 1° comma, lett. b) d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, tenuto conto che la norma non contiene alcun elemento dal quale possa evincersi la limitazione unicamente all'edilizia residenziale

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