COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO – sezione 4 – Sentenza 7 marzo 2013, n. 110
ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – VALENZA PROBATORIA
FATTO
Con due distinti ricorsi la SRL S., con sede in Viterbo, si opponeva all’avviso di accertamento per Iva, Irpeg, Irap 2005 dell’Agenzia delle entrate di Viterbo ed al preavviso di fermo del Concessionario E.G. Spa emesso a valere sulla iscrizione a ruolo conseguente l’accertamento di cui sopra.
La CTP di Viterbo accoglieva i due ricorsi riuniti e compensava le spese di lite. L’accertamento era stato effettuato in applicazione dello studio di settore, contestato dalla società ricorrente perché basato esclusivamente sulle risultanze dello studio senza nessun altro elemento in grado di integrare la semplice presunzione rappresentata appunto dall’applicazione dello studio di settore ai dati aziendali.
Almeno da quanto appare dalla motivazione dell’accertamento, secondo i primi Giudici, l’Agenzia non aveva preso in considerazione la sostanza delle osservazioni proposte dalla società ricorrente nella fase del contraddittorio. Infatti, la società aveva fatto presente che il risultato dell’applicazione dello studio – per la prima volta non congruo per l’azienda – era dovuto al fatto che l’azienda che vendeva macchinari per costruzioni, nell’anno in esame, aveva iniziato anche l’attività di noleggio di detti macchinari e che per fare ciò aveva dovuto acquistare alcuni macchinari facendo salire l’importo delle immobilizzazioni a fronte del quale aumento non poteva realizzarsi un proporzionale aumento di ricavi. In sostanza, per questo ramo aziendale si è trattato di vero e proprio inizio di attività e come tale doveva essere considerato anche ai fini dell’applicazione dello studio di settore.
Avverso tale sentenza propone appello l’ufficio sostenendo che l’accertamento induttivo, basato sull’applicazione degli studi di settore, trae origine da un precetto normativo, che legittima gli uffici dell’AF. alla rettifica dei ricavi e del volume d’affari, giusto il disposto dell’art. 62 sexies, 3° c. del D.L. n. 331/1993.
Secondo l’ufficio, l’utilizzo degli studi di settore, lungi dall’essere un mero indizio o elemento che necessita di ulteriori riscontri, è dalla legge elevato al rango di presunzione legale di reddito. Inoltre l’ufficio sostiene che proprio tenendo conto delle ragioni addotte dalla società, in sede di contraddittorio, e dell’importanza degli investimenti effettuati nell’anno 2005, ha effettuato un congruo abbattimento dei ricavi accertati, applicando il ricavo minimo ammissibile stimato dallo studio. Infine, l’ufficio evidenzia che l’accertamento è stato effettuato sulla base dei dati inseriti dal contribuente in dichiarazione e conseguentemente deve ritenersi legittimo ed attinente alla realtà aziendale considerata. Chiede l’integrale riforma della sentenza impugnata con il rigetto dell’originario ricorso di parte.
Propone appello incidentale la società precisando che l’appello riguarda esclusivamente la parte della sentenza che prevede la compensazione delle spese di giudizio, quando invece la società aveva chiesto la condanna dell’ufficio al rimborso delle stesse. Sostiene che l’appello dell’ufficio è pretestuoso e privo di fondamento, posto che la Cassazione e la stessa direzione centrale dell’Agenzia sostengono che “gli studi di settore rappresentano una presunzione semplice e che gli accertamenti per essere legittimi abbisognano di ulteriori elementi”. Chiede la conferma della sentenza impugnata con vittoria delle spese del giudizio di primo grado. Chiede, inoltre, il rigetto dell’appello principale dell’ufficio con vittoria delle spese del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione, letti gli atti acquisiti alla pratica ed esaminati tutti gli aspetti della controversia, ritiene di dover dichiarare inammissibile l’appello incidentale e di rigettare l’appello dell’ufficio, in relazione alle seguenti considerazioni:
1. L’appello incidentale della parte contribuente va dichiarato inammissibile perché non risulta notificato nei termini e con le modalità previste dal codice tributario. Sul punto, la difesa della parte contribuente neanche in sede di udienza pubblica, ha fornito prove idonee.
2. L’appello principale dell’ufficio non merita accoglimento in quanto i motivi dedotti non riescono a delegittimare la sentenza impugnata che, invece, va confermata. Infatti i giudici di prime cure hanno compiutamente esaminato tutti i profili che interessano la controversia di cui trattasi e cioè quello relativo alla normativa sostanziale applicata; quello afferente al procedimento e alla sua regolarità; quello che investe l’assetto probatorio. L’ufficio insiste con argomentazioni generiche e ripetitive, che non sono in grado di integrare quella specificità dei motivi d’appello richiesta dalla norma.
3. L’accertamento dell’ufficio è fondato esclusivamente sulle risultanze dello studio di settore senza la valutazione di altri elementi, in grado di integrare la semplice presunzione. Risulta, infatti, che la parte, in sede di contraddittorio, abbia giustificato, con argomentazioni verosimili, il risultato economico raggiunto, per la prima volta non congruo, rilevando che nell’anno in esame l’azienda, che vendeva macchinari per costruzioni, abbia iniziato anche l’esercizio dell’attività di noleggio dei macchinari stessi, l’acquisto dei quali ha fatto salire l’importo delle immobilizzazioni, senza che ciò abbia determinato un aumento dei ricavi. Si è trattato di un vero e proprio inizio di attività e come tale avrebbe dovuto essere considerato dall’ufficio, ai fini dell’applicazione dello studio di settore.
4. diverse decisioni della Corte di Cassazione hanno affermato che gli studi di settore rappresentano un sistema di presunzioni semplici e che perciò non basta il solo scostamento rispetto allo strumento informativo per rettificare legittimamente i ricavi, ma la presunzione deve essere ulteriormente confortata da altri elementi riferiti all’attività dell’impresa, tale orientamento si condivide, si fa proprio e sulla base di esso si conferma la decisione impugnata.
5. Per le spese di lite, si ritiene sussistenti tutte le ragioni giuridiche per la loro compensazione, avuto riguardo alla peculiarità e complessità dei profili controversi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’appello incidentale. Respinge l’appello principale. Spese compensate.
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