COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Abruzzo sez. 7 – Sentenza n. 839 depositata il 6 ottobre 2017 – Accertamento per fatture oggettivamente inesistenti – Non applicabile il raddoppio dei termini per l’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria non ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto alla data di redazione del processo verbale di constatazione da palle della G.d.F. non sussisteva “a monte” alcuna notitia criminis