CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 giugno 2020, n. 10559 – L’avviso di accertamento, rappresentando l’atto conclusivo di una sequenza procedimentale a cui possono partecipare anche organi amministrativi diversi, può essere motivato “per relationem”, anche con il rinvio pedissequo alle conclusioni contenute in un atto istruttorio, senza che ciò arrechi alcun pregiudizio al diritto del contribuente