CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2019, n. 25362
Trattamento pensionistico – Accertamento del diritto alla collocazione dei contributi figurativi – Maggiorazione dell’anzianità assicurativa
Considerato in fatto
1. R.M.P., già dipendente dell’ATAC e pensionata iscritta al soppresso Fondo autoferrotranvieri, con ricorso al Tribunale di Roma chiedeva il riconoscimento del diritto alla commisurazione della pensione con il computo, anche ai fini della misura del trattamento pensionistico, della maggiorazione contributiva secondo le previsioni dell’art. 4 L. n. 11/1996.
Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello con la sentenza qui impugnata ha confermato la sentenza di primo grado.
La Corte territoriale ha osservato che la questione era stata già oggetto di numerose pronunce della Corte di Cassazione, cui il collegio intendeva conformarsi, in base alle quali era stato ritenuto che l’aumento figurativo di anzianità contributiva di cui alla norma citata incideva anche sulla misura della pensione.
2. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’INPS con tre motivi. Resiste la R. con controricorso.
Ritenuto in diritto
3. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
4. Con il primo motivo di ricorso l’Inps deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., assumendo che la R. aveva chiesto l’accertamento del diritto alla collocazione dei contributi figurativi anteriormente alla data del 31.12.1994, al fine di godere del coefficiente di rivalutazione del 2,50%, in luogo di quello inferiore, pari al 2%, vigente per il periodo successivo, mentre la Corte di merito aveva omesso di pronunciarsi su tale specifica domanda; in pratica, l’Inps sostiene che non era in contestazione il fatto che spettasse l’accredito figurativo corrispondente alla maggiorazione dell’anzianità assicurativa, ma che la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla collocazione temporale di tale accredito, costituente il reale oggetto della domanda.
5. Con il secondo motivo l’Istituto ricorrente si duole dell’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., vale a dire quello della richiesta di accertamento del diritto a che la maggiorazione di cui all’art. 4 della legge n. 11/1996 fosse imputata alla quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata alla data del 31.12.1994.
6. Con il terzo motivo l’Inps lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 414 del 29.6.1996 e dell’art. 4 del d.l. n. 501 del 25.11.1995, convertito nella legge n. 11 del 5.1.1996, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., assumendo che ove volesse interpretarsi la decisione della Corte distrettuale come di accoglimento della tesi di parte avversa, che vuole l’accredito figurativo oggetto di causa collocato in epoca anteriore al 31 dicembre 1994, la sentenza stessa sarebbe viziata per le seguenti ragioni: dal testo della norma emerge che la contribuzione effettiva al 31.12.1994 era stata considerata solo al fine di predisporre i piani di pensionamento anticipato da sottoporre all’approvazione, ma il pensionamento non poteva che avvenire successivamente, per cui la maggiorazione andava ad aggiungersi alla totale contribuzione effettiva, compresa quella successiva accreditata nelle more dell’approvazione del piano e fino alla sua attuazione; pertanto, l’incremento figurativo doveva essere collocato al momento della cessazione del lavoro, necessariamente compreso tra il 10 gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997, cioè quando si sarebbe appresa la reale misura della maggiorazione.
7. I tre motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. E’, anzitutto, corretto il rilievo dell’Inps secondo il quale la Corte di merito non si è pronunciata sul reale oggetto della domanda, rappresentato dalla richiesta di accertamento del diritto alla collocazione dei contributi figurativi anteriormente alla data del 31.12.1994, al fine della fruizione del coefficiente di rivalutazione del 2,50%, in luogo di quello inferiore; invece, la stessa Corte si è limitata a dichiarare che la maggiorazione di cui all’art. 4 del D.L. 25.11.1995 n. 501, convertito dalla legge 5.1.1996 n. 11, rileva anche ai fini della misura della pensione di cui l’appellante era titolare, circostanza, questa, non contestata.
8. Tanto premesso, si osserva che questa Corte ha già avuto modo di pronunziarsi sulla questione di causa, affermando (Cass. n. 10946 del 26.5.2016; in senso conforme Cass. n. 20496 del 29.8.2017 e, da ultimo, Cass. n. 12328 del 18/5/2018) che «in tema di pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto (autoferrotranvieri), disciplinato dall’art. 4 del d.l. n. 501 del 1995, conv. con modif. dalla l. n. 11 del 1996, la maggiorazione contributiva va imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31 dicembre 1994, sicché ad essa deve essere applicata l’aliquota annua di rendimento del 2 %, prevista dalla normativa in vigore a tale momento».
9. L’ art. 4 del d.l. n. 501 del 25.11.1995, infatti, fissa al 31/12/1994 l’anzianità contributiva dei singolo dipendente che intende accedere alla procedura di pensionamento anticipato e che costituisce il presupposto per la predisposizione del piano di prepensionamento da valere per il triennio successivo: tale anzianità contributiva diviene poi oggetto di maggiorazione, ai fini del conseguimento della pensione anticipata di anzianità o di vecchiaia, in misura non superiore a sette anni. La norma prevede altresì (comma 1, ultima parte) che questa maggiorazione non potrà in nessun caso essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di conseguimento del requisito dell’età pensionabile previsto dalle norme dei fondo e in vigore al tempo della presentazione della domanda.
10. Oltretutto, lo stesso primo comma del citato art. 4 rende evidente che il suo scopo è stato quello di incentivare il pensionamento anticipato dei lavoratori addetti al pubblico trasporto, nel contesto di un processo di riorganizzazione e risanamento del settore: si è dunque previsto un incentivo al prepensionamento attraverso l’accredito di una contribuzione figurativa in relazione ad un’anzianità virtuale, al fine di accelerare la maturazione del diritto a pensione (in tal senso, Cass. 12 gennaio 2007, n. 515; Cass., 10 gennaio 2007, n. 252; Cass., 8 maggio 2004, n. 8787; Cass.,24 novembre 2003, n. 17823 e n. 17822).
11. In altri termini, i contributi sono figurativi perché coprono un periodo di lavoro “fittizio” che viene riconosciuto al lavoratore in aggiunta al periodo effettivamente lavorato, ed essi vengono accreditati sul conto assicurativo del dipendente per il periodo necessario al perfezionamento del diritto alla pensione, senza oneri per il lavoratore.
12. La natura figurativa di tale contribuzione è stata del resto ribadita da numerose altre decisioni di questa Corte, le quali hanno altresì precisato che la maggiorazione, prevista dall’art. 4, dell’ anzianità contributiva, ovvero dell’età anagrafica, non comporta solo l’anticipo della decorrenza della pensione rispetto alla data ordinaria di conseguimento del diritto, ma incide altresì sulla misura della prestazione, “giacché nell’arco temporale intercorrente tra la data della anticipazione della decorrenza stessa e quella ordinaria del conseguimento del diritto viene accreditata la contribuzione figurativa” (in questi termini, Cass., 10 gennaio 2007, n. 252; e tra le altre, Cass. 10 agosto 2006 n. 18145; Cass. 10 agosto 2006 n. 18145; Cass. 10 agosto 2006 n. 18151; Cass. 10 agosto 2005 n. 16835; Cass. 8 maggio 2004 n. 8787).
13. Quindi, tenuto conto della finalità e della struttura della contribuzione figurativa prevista dall’art. 4 della citata disposizione normativa, essa va collocata temporalmente nel momento successivo all’effettiva cessazione dell’attività lavorativa, già coperta da contribuzione effettiva. Allo stesso modo, la disciplina normativa applicabile a tale contribuzione non può che essere, in difetto di una disposizione contraria, quella in vigore al momento del suo accreditamento, ossia nel caso in esame, al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
14. Il ricorso deve quindi essere accolto, l’impugnata sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà rivalutare la fattispecie attenendosi al suddetto principio di diritto. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
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