Corte di Cassazione ordinanza n. 18645 del 9 giugno 2022
processo tributario – motivazione dell’atto impositivo
RILEVATO CHE
-l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, aveva accolto l’appello proposto da G.C. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 686/04/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto di rigetto del ricorso avverso avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione all’atto di trasferimento per notar G., registrato il 12.5.2005 al n. 2427, serie 11, di un compendio immobiliare ceduto da N.C. s.r.l. alla società contribuente, ritenuto dall’Amministrazione non assoggettabile all’Iva, ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8bis del d.P.R. n. 633/72.
-la CTR – diversamente dal giudice di primo grado che aveva ritenuto la congruità della motivazione dell’avviso atteso il riferimento alle norme di legge e, nel merito, l’applicabilità delle imposte di registro, ipotecarie e catastali ai sensi dell’art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986 non essendo soggette ad Iva le operazioni in questione ai sensi dell’art. 10, n.8bis del d.P.R. n. 633/72 – ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione in questione in quanto carente di motivazione, essendovi in esso soltanto il riferimento all’atto di trasferimento, alle norme di legge e alle imposte accertate e non essendo indicati gli elementi di fatto posti a fondamento dell’accertamento né i motivi per i quali non poteva trovare applicazione l’art. 10, comma 1, punto 8bis del d.P.R. n. 633/72. L’indicazione delle ragioni dell’assoggettamento ad imposta di registro, catastale e ipotecaria (per non essere la compravendita in oggetto assoggettabile ad Iva) con la memoria depositata dall’Agenzia in sede di gravame costituiva una inammissibile integrazione dell’atto impositivo; l’Amministrazione finanziaria, nella sua qualità di attore sostanziale, avrebbe dovuto, comunque, dimostrare la fondatezza e congruità della sua pretesa impositiva;
-la società contribuente resiste con controricorso;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
CONSIDERATO CHE
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli 7 della legge n. 212/00, 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al TUIR, 10, comma 1, punto 8-bis del d.P.R. n. 633/72, per avere la CTR ritenuto illegittimo l’atto impositivo per difetto di motivazione, ancorché trattandosi di un avviso di liquidazione fosse sufficiente l’enunciazione dei criteri astratti della rettifica e, nella specie, il riferimento all’art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986 non considerandosi soggette ad Iva le operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 n. Bbis del d.P.R. n. 633/72 (in quanto la società cedente non rientrava in alcuna delle categorie – impresa che costruiva per vendere, che realizzava interventi di restauro e di ristrutturazione, o che aveva ad oggetto esclusivo o principale l’attività di acquisto e rivendita di fabbricati- che avrebbe comportato l’assoggettabilità dell’atto di compravendita ad Iva).
2. In dissonanza con la proposta del relatore (Cass., sez. un., U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021), il motivo è fondato.
3. Nella sentenza impugnata il giudice di appello ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione in questione per carenza di motivazione, essendovi in esso solo il riferimento all’atto di trasferimento, alle norme di legge e alle imposte accertate e non essendo indicati gli elementi di fatto posti a fondamento dell’attività accertatrice dell’Amministrazione finanziaria né i motivi per i quali era stata considerata errata l’applicazione dell’Iva sulla cessione in questione ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8bis del d.P.R. n. 633/72; né tantomeno, ad avviso del giudice di appello, le ragioni poste a base dell’atto impositivo potevano essere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa in forza delle argomentazioni sviluppate nella memoria di costituzione dall’Agenzia in sede di gravame.
4. Secondo l’art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. “Statuto del contribuente”): «Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama».
Sulla scorta di tale disposizione, si è affermato che, in materia tributaria, l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa in modo da poter valutare sia l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur, sicché tali elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato, non solo tempestivamente, tramite l’inserimento ab origine nel provvedimento, ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità idonei a consentire un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (tra le tante: Cass., Sez. 5″, 26 marzo 2014, n. 7056; Cass., Sez. 5″, 14 ottobre 2015, n. 20652; Cass., Sez. 5″, 28 febbraio 2017, n. 5160; Cass., Sez. 5″, 24 luglio 2019, nn. 19989 e 19990; Cass., Sez. 6″-5, 14 febbraio 2020, nn. 3762, 3763 e 3764; Cass., Sez. 6″-5, 23 luglio 2020, n. 15854; Cass., Sez. 6″-5, 19 novembre 2020, n. 26400; Cass., Sez. 6″-5, 19 ottobre 2021, n. 28819; Cass., Sez. 6″-5, 27 ottobre 2021, n. 30395).
Peraltro, con specifico riguardo all’imposta di registro, si è precisato che la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’amministrazione finanziaria nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa (Cass., Sez. 5″, 21 marzo 2019, n. 7941). Ne consegue che, fermo restando l’onere della prova gravante sull’amministrazione finanziaria, è sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore o è stata determinata la maggiore imposta, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio adottato e/o l’aliquota applicata, è già in condizione di contestare la fondatezza della pretesa erariale (Cass., sez. 5, n. 11282/2022).
Su tali premesse, quindi, l’avviso di liquidazione in disanima (che è stato riprodotto nel corpo del ricorso in ossequio al canone dell’autosufficienza) soddisfa i criteri enunciati, contenendo una chiara e precisa indicazione dell’atto di trasferimento (data e numero di repertorio), delle parti contrattuali (venditrice e compratrice), dell’oggetto della compravendita, delle norme di legge, dei criteri per il calcolo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla compravendita (riferimenti normativi e tariffari, basi imponibili, aliquote ed imposte).
3 Ritenuto assolto in tali termini l’obbligo di motivazione, sarà oggetto di una successiva valutazione da parte del giudice del rinvio- se prodotto nel giudizio di merito tale atto di cessione- della ricorrenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale in presenza di cessione esente Iva.
In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione;
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto in diversa composizione;
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