La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25213 depositata il 25 agosto 2023, intervenendo in tema di interposizione gestore uti dominus e delle responsabilità dell’ente per le sanzioni tributarie, ha riaffermato che “… in tema di accertamento sulle imposte dirette e sull’IVA, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, la traslazione del reddito d’impresa, e delle relative imposte, in quanto effettivo possessore del reddito della società interposta; inoltre, in tale ipotesi, tra i due soggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a IVA, pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta è soggetto all’IVA; a tali fini incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all’interponente, spettando quindi al contribuente l’onere di fornire la prova contraria dell’assenza di interposizione ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto (Cass. n. 23231 del 25/07/2022; Cass. n. 1358 del 17/01/2023). …”
La vicenda ha riguardato l’amministratore di una società a responsabilità limitata a cui l’Agenzia notificava l’atto di contestazione sanzioni, quale responsabile, in concorso con la s.r.l., dell’omesso deposito della dichiarazione annuale e di altre irregolarità. Avverso tale atto veniva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accoglievano il ricorso proposto dal contribuente. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione di primo grado. I giudici di appello confermavano la decisione impugnata. Avverso la sentenza di appello l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
I giudici di legittimità hanno riaffermato, in tema di sanzioni, il principio di diritto secondo cui “… Il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto non opera nell’ipotesi di società “cartiera”, atteso che, in tal caso, la società è una mera “fictio”, utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell’amministratore di fatto, con la conseguenza che viene meno la “ratio” che giustifica l’applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito» (Cass. n. 10975 del 18/04/2019; Cass. n. 29038 del 20/10/2021; Cass. n. 10651 del 01/04/2022). …”
Inoltre, i giudici di piazza Cavour, evidenziano che “… Sotto il profilo sanzionatorio, che qui specificamente interessa, la stessa giurisprudenza evidenzia che «nell’interposizione del gestore uti dominus alla società di capitali interposta ai sensi dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 non ha rilievo il rapporto fiscale proprio di quest’ultima ma quello che fa capo direttamente all’interponente in quanto effettivo possessore del reddito d’impresa, sicché, risultando come se il reddito fosse da lui prodotto, la fattispecie esula dal disposto di cui all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e le violazioni, pur formalmente dell’ente collettivo, vanno riferite alla sua attività». …”
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