Nel processo tributario, come in quello civile, è previsto l’istituto del di litisconsorzio. Con il suddetto termine si indica la situazione di comunanza tra la parte che ha promosso o contro cui e stata iniziata la lite ed altri soggetti e che tale partecipazione degli altri soggetti sia necessaria o possibile.
L’atto impositivo di natura tributaria e un atto esecutivo, per cui trascorsi 60 giorni dalla sua notifica l’atto divenendo definitivo l’Ente Impositore può iniziare l’esecuzione forzata senza la necessità della decisione del giudice.
Il litisconsorzio è disciplinato dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 549/1992 e dagli artt. 102 e ss. c.c.. Il litisconsorzio può essere obbligatorio o facoltativo nel coinvolgimento di altri soggetti per cui si distingue in necessario o facoltativo .
La giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n.17027 del 2006; n. 14102 del 2003; Cass. n. 16425/2019) ha, costantemente, affermato che «al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio istaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti; pertanto, non ricorre litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest’ultimo, ma restano limitati alle parti in causa».
Nel processo tributario è possibile solo il c.d. intervento adesivo volontario. In quanto, nel contenzioso tributario, solo il giudice può coattivamente richiedere l’intervento del contribuente. Inoltre è adesivo, poiché il soggetto che interviene aderisce alla richiesta dell’appellante principale, chiedendo che vengano valutati anche i suoi interessi.
Diversamente si configura la c.d. chiamata in giudizio quando il giudice dispone l’intervento del contribuente assegnando un termine, spirato il quale si determina l’estinzione del processo (c. 2 dell’art. 14 cit. ), per costituirsi per integrare il contraddittorio. In tale ipotesi si è in presenza del c.d. litisconsorzio necessario.
La Corte Suprema ha riaffermato, con l’ordinanza n. 18410 del 28 giugno 2023, in tema di responsabilità solidale, che “… l’obbligazione solidale, pur avendo per oggetto una medesima prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se tra loro connessi (cfr. Cass. n. 1032 del 07/04/1971; Cass. n. 303 del 09/01/2019), tanto che, sul piano processuale, può essere azionata separatamente dal creditore, senza che sussista un litisconsorzio necessario tra i vari condebitori (cfr. n. 22672 del 27/09/2017; Cass. n. 23422 del 17/11/2016; Cass. n. 20476 del 25/07/2008; Cass. n. 4296 del 09/05/1987); …”
Litisconsorzio necessario
Il litisconsorzio necessario è configurabile in quei casi in cui è obbligatorio l’intervento nel giudizio di altri contribuenti. L’articolo 14 al comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992 statuisce che qualora “… l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi …”.
Si noti che il termine “inscindibilmente” riguarda impugnazioni di atti amministrativi che producono effetti indistintamente nei confronti di più soggetti, richiedono l’obbligatoria presenza anche dei c.d. controinteressati.
La Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 1052/2007 ha chiarito che “… L’inscindibilità – alla quale fa riferimento il primo comma dell’art. 14, D.Lgs. n. 504 del 1992 e che costituisce caratteristica propria e tutta interna al processo tributario – emerge, quindi, a seguito del peculiare rapporto, che concretamente si realizza nello specifico processo, tra atto impugnato e contestazione del contribuente, allorché la fattispecie costitutiva dell’obbligazione – risultante dai contenuti concreti dell’atto autoritativo impugnato – sia connotata da elementi comuni ad una pluralità di soggetti e l’impugnazione proposta da uno o più degli obbligati investa direttamente siffatti elementi …” (sentenza delle Sezioni Unite n. 1052/2007)
Affinché vi sia la necessità della partecipazione di altri soggetti, nel processo tributario, occorre che che si realizzino due condizioni di seguito indicate:
- l’atto impositivo oggetto di impugnazione abbia elementi condivisi da più contribuenti;
- a fondamento del ricorso proposto da un contribuente vi siano proprio gli elementi comuni a più soggetti;
In altri termini solidarietà la solidarietà tributaria paritaria o dipendente configurino ipotesi di litisconsorzio necessario.
Sul litisconsorzio necessario è intervenuta la Corte di Cassazione a sezioni unite affermando la necessità del litisconsorzio quando si impugni un avviso di accertamento riguardante la determinazione del reddito di una società di persone. In tal caso è obbligatoria la partecipazione sia della società che dei singoli soci (Cass. S.U. 14815/2008).
La Suprema Corte ha affermato che qualora non si proceda, nei casi di litisconsorzi necessari, alla integrazione sulla base di quanto disposto dall’art. 14 del d.lgs 546/92 la sentenza sarà affetta da nullità assoluta del giudizio. La mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d’ufficio a procedimento già iniziato (Cass. S.U. 14815/2008; Cass. 2907/2010; Cass. Ordinanza n. 41265 del 22 dicembre 2021.).
La mancanza di trattazione unitaria -[…] – e l’impossibilità di verificare una completa identità delle questioni trattate comporta la violazione del litisconsorzio necessario, con conseguente rimessione della causa al primo giudice, non potendo la causa essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto dei litisconsorti (Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815; Cass. sentenza n. 6073/2022).
Infatti l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica della dichiarazione dei redditi delle società di persone e dei singoli soci obbliga il giudice, investito dal ricorso di uno soltanto dei soggetti interessati, a procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 546 del 1992. In tali casi, dunque, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione è configurabile un litisconsorzio necessario, pena la nullità assoluta del giudizio stesso (Cass. nn. 16730/2018 e 27603/2018)
Sussiste l’obbligo del litisconsorzio, per le società di persone e relativi soci, anche con riferimento all’IRAP, sulla base del costante orientamento del Supremo consesso che ha affermato, anche se in tema di ILOR ma applicabile anche all’IRAP, questa Corte ha affermato che “… in forza dei suo carattere reale, della sua non deducibilità dalle imposte sui redditi e della sua proporzionalità (cfr. art. 17, comma 1, e art. 44 del decreto legislativo n. 446 del 1997 – ed essendo essa imputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, al pari delle imposte sui redditi, il litisconsorzio necessario del soci sussiste anche nel giudizio di accertamento della relativa imposta dovuta dalla società (Cass., Sez. U., 20 giugno 2012, n. 10145; , Sez. U., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass., 24 luglio 2018, n. 19599); …” (Cassazione ordinanza n. 23497/2023)
Sul punto si rammenta il principio di diritto statuito dalla Suprema Corte secondo cui “… L’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.» (Cass. 08/11/2017, n. 26433; Cass. ordinanza n. 11165/2021). …”
Ulteriormente chiarito dalla Cassazione che “… in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, 14815; Cass., 14 dicembre 2012, n. 23096; Cass., 28 novembre 2014, n. 25300; Cass., 20 aprile 2016, n. 7789; Cass., 25 giugno 2018, n. 16730; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27603); …” Cass. ordinanza n. 23497/2023)
Dal principio di diritto sopra esposto si evince l’applicabilità degli art. 331 e 332 c.p.c. che distinguono tra cause inscindibili e cause scindibili.
I giudici di piazza Cavour, sulla violazione del litisconsorzio necessario, hanno statuito che “… La mancanza di trattazione unitaria e l’impossibilità di verificare una completa identità delle questioni trattate comporta la violazione del litisconsorzio necessario, con conseguente rimessione della causa al primo giudice, non potendo la causa essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto dei litisconsorti (Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815)» (Cass., 24 febbraio 2022, n. 6073, in motivazione) …” Cass. ordinanza n. 23497/2023)
Si ricorda che l’ordinanza n. 6204/2023 la Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite di dirimere la questione se l’art. 53 c. 2 D.Lgs. 546/92, che stabilisce che l’atto di appello debba essere notificato a tutti i soggetti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, prescinda completamente dalla distinzione tra cause scindibili e inscindibili come individuate ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c. contribuendo ad individuare una sfera di autonomia del processo tributario rispetto al processo civile che, come noto, ne rappresenta il modello di riferimento.
I giudici di legittimità hanno, inoltre costantemente affermato che “… nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di società di capitali, non è configurabile litisconsorzio tra società e soci, perché, per i redditi da partecipazione società di capitali non sussiste il meccanismo di automatica imputazione dei redditi ai soci in proporzione alla partecipazione, previsto dal combinato disposto degli artt. 40, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 5 deld.P.R. n.917del1986,salvo che i soci non abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale, ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986 (v., infatti, Sez. 6-5, n. 24472/2015,Caracciolo,Rv. 637559-01, ove, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali, in cui i soci hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, si è affermato che il ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ex art. 14 del d.lgs n. 546 del 1992 nei confronti di tutti i soci e della società). …” (Cass. Sez. 6-5, n. 20507/2017, Iofrida, Rv. 645046-01)
Inoltre la Corte di Cassazione ha statuito che “… dell’orientamento fatto proprio dalle Sezioni unite di questa Corte con la decisione n. 14815 del 4 giugno 2008 – applicabile, per identità di situazioni, anche alle associazioni tra professionisti – il ricorso proposto da uno dei soci riguarda inscindibilmente la posizione della società e quella di tutti i soci (salvo che l’impugnativa prospetti questioni personali), con l’effetto che tutti questi soggetti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), sicché, trattandosi di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e la nullità può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, con conseguente rimessione della controversia avanti al giudice di primo grado (Cass. Sez. 5, Ord. n. 2087 del 2011; Cass. n. 24674 del 2010); l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra indicato, che, pur formatosi con riferimento alle società di persone, è infatti stato ritenuto applicabile, per l’identità del regime normativo (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5), anche alle associazioni (Cass. n. 2087 del 2011); …” (Cass. Ordinanza n. 23536 del 2 agosto 2023)
Secondo la giurisprudenza di legittimità ” … Non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei giudizi instaurati separatamente dalla società di persone e dai soci, laddove le predette impugnazioni siano state comunque esaminate dai giudici di merito in un unico contesto e come un’unica causa. L’identità sostanziale fra i diversi procedimenti può verificarsi nel caso in cui tutte le cause siano state trattate dalla stessa sezione della Commissione tributaria, le parti private siano state assistite dallo stesso difensore e le diverse pronunce siano risultate tra di loro compatibili e interconnesse. (Cass. sentenza 8766 del 5 aprile 2017 ). …” (Cass., Sez. VI, 7 settembre 2022, n. 26307; Cass., Sez. V, 24 febbraio 2022, n. 6073; Cass., Sez. V, 15 dicembre 2021, n. 40175; Cass., Sez.
V, 13 dicembre 2017, n. 29843; Cass. sentenza n. 9894 depositata il 13 aprile 2023).
Litisconsorzio necessario e chiamata in causa del soggetto terzo che ha emesso l’atto presupposto diverso dall’atto impugnato
Con la lettera d) del comma 1 di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 220/2023 è stato implementato il litisconsorzio al fine di garantire una maggiore tutela. Infatti tale norma ha disposto l’inserimento all’art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992 del comma 6-bis il quale dispone che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Con l’entrata in vigore del nuovo comma 6-bis dell’art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992 i difensori non possono più notificare il ricorso contro la cartella al solo agente della riscossione secondo la norma contenuta all’art. 39 del dl 112/1999, che recita: “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”
Con tale norma il legislatore ha introdotto un litisconsorzio tra il creditore ed il suo braccio esecutivo, onerando il contribuente della chiamata in causa con le relative conseguenze in caso di inadempimento, finora negato dalla giurisprudenza.
Litisconsorzio necessario e chiamata in causa dell’Agente della riscossione
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3855 depositata l’ 8 febbraio 2023 ha statuito che “… Va osservato, inoltre, che la chiamata in causa prevista e disciplinata dal Decreto Legislativo 13 aprile 1999, 112, articolo 39 é preordinata a rendere edotto l’ente impositore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell’atto al medesimo imputabili. Alla luce di tali considerazioni, il Decreto Legislativo 13 aprile 1999, 112, articolo 39 appare qualificabile come litis denuntiatio. Pertanto, l’agente della riscossione non necessita di alcuna autorizzazione (da parte del giudice) per chiamare in causa l’ente impositore creditore (Cass. 16685/2019; Cass. 3238/2020; Cass. 3955/ 2020; Cass. 26092/2020; Cass. 7937/2021; Cass. 11607/2021; Cass. 12512/2021). Senza tralasciare che la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell’ente impositore deve essere ricondotta all’articolo 106 c.p.c., con la conseguenza che la mancata autorizzazione costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede d’impugnazione (ex plurimis: Cass. 25676/2014; Cass. 7406/2014; Cass. 984/2006; Cass. 9016/2016; Cass. 13929/2019; Cass. 24589/2019; Cass. 26092/2020; Cass. 7937/2021) …”
Litisconsorzio facoltativo
Il comma 3 dell’art. 14 del Dlgs 546/92 “… possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso. …”.
Si configura il litisconsorzio facoltativo nei casi in cui si è in presenza di un atto impositivo c.d. unitario rivolto a più destinatari, in cui l’impugnazione dell’attore principale può basarsi su motivi differenti, diversamente si è in presenza di un litisconsorzio necessario.
In base a quanto disposto dall’art. 14 cit. possono intervenire:
- I destinatari dell’atto impugnato;
- le parti del rapporto controverso;
Sul tema la corte suprema con la sentenza a sezioni unite n. 1052/2007 ha evidenziato che “… Qualora, invece, colui che abbia proposto l’impugnazione abbia dedotto un profilo che sia proprio esclusivamente della sua posizione debitoria, è da escludere che si determini quella situazione di inscindibilità cui, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, consegue il litisconsorzio necessario tra i soggetti obbligati, e potrà darsi solo una ipotesi di intervento volontario nel processo degli (eventuali) altri destinatari dell’atto impositivo, giusta il comma 3 della stessa norma processualtributaria …”
Inoltre sulla scorta del principio di diritto stabilito dal Supremo consesso secondo cui “… nel processo tributario, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, è ammissibile l’intervento adesivo dipendente dei terzi che, pur non essendo destinatari dell’atto impositivo impugnato, potrebbero essere chiamati ad adempiere l’obbligazione tributaria, in quanto la legge li riconosce solidalmente responsabili perché, pur non avendo realizzato un fatto indice di capacità contributiva, la loro posizione è collegata con il fatto imponibile o con il contribuente, sulla base di un rapporto a cui il fisco resta estraneo (Sez. 5, n. 00225/2012, Di Iasi, Rv. 621169-01, fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ammissibile l’intervento, spiegato direttamente nel giudizio di appello, dell’acquirente del ramo d’azienda destinataria dell’avviso opposto, responsabile solidale, fatto salvo il beneficio di escussione del cedente, exart. 14 deld.lgs.18 dicembre1997, n. 472, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti). …”
Inoltre i giudici di legittimità con l’ordinanza n. 25549 del 31 agosto 2023 hanno riaffermato che la “… Cass. 20/04/2016, n. 7940, ha affermato che “nel processo tributario, non prevedendo il d.lgs. n. 546 del 1992 alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi e rinviando l’art. 1, comma 2, al c.p.c. per quanto non disposto e nei limiti della compatibilità, deve ritenersi applicabile l’art. 103 c.p.c. in tema di litisconsorzio facoltativo, per cui è ammissibile la proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile un ricorso collettivo e cumulativo, contenente identica contestazione, avverso diverse cartelle di pagamento emesse nei confronti di distinti contribuenti per il pagamento del canone televisivo dell’anno 2005)” (si veda anche Cass. 22/02/2013, n. 4490);
l’art. 103 c.p.c. contempla, quali presupposti del litisconsorzio facoltativo, la “connessione per l’oggetto o per il titolo” ovvero la circostanza che “la decisione dipend(a), totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni”;
[…]
seguente principio di diritto: “nel processo tributario – in forza del richiamo di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 ed in ragione dei principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU – è applicabile l’art. 103 c.p.c., essendo pertanto sufficiente, ai fini del cumulo di più cause nel medesimo processo, che queste ultime involgano la risoluzione di identiche questioni giuridiche ovvero siano connesse per il petitum e/o per la causa petendi, senza che sia necessaria anche un’identità delle relative questioni di fatto“….”
Ricorso nei casi di litisconsorzio
Nei casi di litisconsorzio necessario è possibile proporre ricorso, oltre che singolarmente da parte di ogni contribuenti, anche con:
- ricorso collettivo
- ricorso cumulativo
Con il ricorso collettivo più soggetti contro il medesimo atto possono proporre un unico ricorso.
Il ricorso cumulativo è proposto da un solo soggetto contro più atti.
Litisconsorzio necessario: ordinanza della Corte all’integrazione del contraddittorio, notifica e conseguenze del mancato adempimento
Con il comma 2 dell’articolo 14 del D. Lgs.n. 546/1992 prevede che la Corte giudicante qualora il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti – nel caso in cui l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi – ordina l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.
Il mancato adempimento, a carico della parte diligente o della parte interessata, dell’ordine della Corte giudicante dell’integrazione del contraddittorio mediante notifica nei confronti dei soggetti non costituitesi comporta, ai sensi dell’articolo 45 del D. Lgs. n. 546/1992, l’estinzione del processo. Infatti l’art. 45 dispone l’estinzione del processo nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
I comma 3 e 4 dispongo che l‘estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d’ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti. L’estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo alla commissione che provvede a norma dell’art. 28.
Litisconsorzio effetti della notifica solo ad alcune parti processuali
La Suprema Corte ha consolidato sul tema il principio secondo cui “…nell’ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario, l’impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei riguardi di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre perchè, in tale ipotesi, l’impugnazione notificata oltre il detto termine assume il carattere di atto integrativo del contraddittorio (Cass. nn. 12958/2004, 10902/2001; Cass. 20510/2004; Cass. 19963/2005; Cass. 170/2011; Cass. 21555/2018)”.
Il Supremo consesso ribadisce che, “…la notificazione dell’impugnazione relativa a cause inscindibili eseguita nei termini di legge nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione dell’appellato; in siffatta ipotesi, il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’appellato ex art. 291, cod. proc. civ., nonchè l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorzi necessari, ai sensi dell’art. 331, cod. proc. civ. (Cass. nn. 17828/2002, 2981/2002, 4986/2001)”.
Notifica
- secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall’art. 17;
- direttamente a mezzo pec;
- direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto con raccomandata con avviso di ricevimento;
- all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
Inoltre i giudici di piazza Cavour con la sentenza n. 19379 depositata il 7 luglio 2021 hanno ribadito il principio di diritto secondo cui “… La notifica dell’impugnazione relativa a cause inscindibili – sia nell’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale – eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l’atto di impugnazione sia stato a queste tardivamente notificato; in tal caso, infatti, l’atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., e l’iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell’ordine del giudice, assolve alla medesima funzione. …”
Allegati
fac-simile dell’atto di chiamata in causa di terzo per integrazione del contradditorio
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