Con l’approssimarsi della scadenza dell’invio telematico del prospetto informativo disabile si procede alla divulgazione delle FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro.
Data l’abrogazione dell’articolo 3 comma 2 della legge n. 68 del 1999, in quali casi i datori di lavoro privati che occupano dai 15 ai 35 dipendenti devono inviare il prospetto informativo?
La trasmissione del prospetto non costituisce un obbligo in assenza di cambiamenti nella situazione occupazionale “tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”.
Data pubblicazione articolo: 28-12-2018Entro quando è possibile annullare un Prospetto inviato?
L’annullamento di un prospetto è possibile solo in caso di errore e/o se l’adempimento non era dovuto e deve essere inviato entro il termine stabilito per l’invio dello stesso.
Data pubblicazione articolo: 24-12-2018Se viene indicato NO nel campo “nessuna assunzione aggiuntiva”, devono essere compilati i campi “ data prima assunzione” ed eventualmente “data seconda assunzione” con le date relative all’assunzione di lavoratori disabili?
Si ricorda che il campo “nessuna assunzione aggiuntiva” è da compilare solo da parte di aziende tra i 15 e 35 dipendenti rientranti nel DPR 333/2000 articolo 2 commi 2 e 3.
Pertanto, selezionando la voce SI, si intende che non sono state effettuate assunzioni successive all’entrata in vigore della L.68/99 come da DPR 333/2000.
Selezionando la voce NO, si intende che sono state effettuate assunzioni successive all’entrata in vigore della L.68/99; in questo caso è necessario compilare il/i campo/i successivi: data prima assunzione e data seconda assunzione.
Nel campo “Data prima assunzione (DPR. 333/2000)” si inserisce la data di assunzione del lavoratore dipendente in aggiunta a quelli già in servizio alla data di entrata in vigore della L.68/99. Da questa data decorrono i 12 mesi entro i quali deve essere assunto un lavoratore disabile.
Il campo “Data seconda assunzione (DPR. 333/2000)”: è da compilare solo in caso di assunzione di un lavoratore entro i 12 mesi dalla ‘data di prima assunzione’. Dalla data della seconda assunzione decorrono i 60 giorni entro i quali deve essere fatta l’assunzione di un lavoratore disabile. Si ricorda che le date di prima e seconda assunzione non si riferiscono ad assunzioni di lavoratori disabili.Data pubblicazione articolo: 25-11-2017Il riferimento all’esclusione dalla base di computo del personale ‘direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere’, riguarda solo il personale dipendente da imprese edili?
personale dipendente da imprese edili?
Per ‘personale di cantiere’, escluso dal computo, si intende, non solo quello operante nelle imprese edili ma anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale e quindi indipendentemente dalla circostanza che l’impresa sia classificabile come edile o che applichi un contratto collettivo dell’edilizia. L’esclusione dal computo però opera limitatamente e strettamente al personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione “svolte in cantiere”. P er attività svolta ‘in cantiere’ si fa espresso riferimento al concetto di cantiere fatto proprio dall’art. 89 del D.lgs n. 81/2008.
Data pubblicazione articolo: 25-11-2017I limiti di durata del contratto dei nove o sei mesi – previsti dalla L.68/1999 e dalla L.134/2012 – continuano ad applicarsi ai contratti stipulati prima della L.92/2012 e a quelli stipulati dopo l’entrata in vigore della L.134/2012?
Si, in applicazione del principio di legge (art. 11 delle preleggi al codice civile) secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire.
Data pubblicazione articolo: 25-11-2017La somma delle Scoperture categorie protette indicato negli elenchi riepilogativi provinciali deve corrispondere alle Scoperture categorie protette indicate nel Riepilogo nazionale. Questo controllo è vincolante o è un’indicazione di attenzione?
Il controllo non ha natura vincolante in quanto vi sono 2 fattispecie che potrebbero essere limitate dal controllo stesso. La prima è il caso del datore di lavoro pubblico che ha esuberi di categorie protette in forza ma in province che, dai calcoli effettuati rispetto alla base computo provinciale, non hanno obbligo di assunzione. La quota di riserva aziendale in questi casi viene data alla provincia ove è ubicata la sede legale dell’azienda. Accade pertanto che l’Ente non sia in grado di specificare le compensazioni territoriali per andare a copertura degli obblighi. La seconda è il caso del datore di lavoro con meno di 50 dipendenti per il quale la quota di riserva aziendale viene data alla provincia ove è ubicata la sede legale dell’azienda, e che ha richiesto ed ottenuto un esonero in altra provincia non avendo dipendenti nella provincia della sede legale.
Data pubblicazione articolo: 25-11-2017L’invio telematico del prospetto informativo dei lavoratori disabili tramite il portale dei servizi del Ministero deve avvenire mediante compilazione online, oppure mediante caricamento di un file (si ipotizza mediante flusso XML)?
L’invio dovrà avvenire mediante compilazione on line (attraverso l’applicazione web) di un prospetto telematico. Eventuali ulteriori modalità (per esempio caricamento di file xml) non sono attualmente previste.
Data pubblicazione articolo: 25-11-2017Rientrano nella base di computo anche i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio?
Sì, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.151/2015 il quale ha specificato che tali lavoratori devono avere una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento oppure superiore al 45 per cento nel caso di disabilità intellettiva e psichica.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Come viene computato il lavoratore intermittente?
In proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Per i datori di lavoro che svolgono attività stagionale come si calcola il periodo di durata del contratto?
Sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, anche se non continuative.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Come è computato il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi?
Il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi dovrà essere computato come unità.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Ai fini dell’invio del prospetto informativo, in caso di trasformazione di un contratto di lavoro da tempo indeterminato parziale a tempo pieno, il datore di lavoro come computa il lavoratore?
Il datore di lavoro, dovendo considerare l’organico al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione del prospetto informativo, dovrà tener conto per determinare la base di computo, dei rapporti di lavoro in essere a quella data e la loro tipologia.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Come determinano la quota di riserva i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione
La quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. L’individuazione del personale tecnico esecutivo e svolgente funzioni amministrative avviene, secondo quanto è stabilito dall’art. 2, comma 5, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate dagli organismi di cui trattasi.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017La sospensione degli obblighi di assunzione, di cui all’ art. 3 comma 5 della Legge 68/99, quali effetti produce sulla convenzione precedentemente stipulata dal datore di lavoro privato?
La sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione, concessa per procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sospende le convenzioni precedentemente stipulate. Negli altri casi, invece, la convenzione è sospesa unicamente nella provincia in cui opera la sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017In caso di stipula di un contratto a termine, si ritiene ancora in vigore la interpretazione sostenuta – prima delle modifiche alla legge Fornero (L. 92/2012) – nella circolare 18 luglio 2012 n. 18 con riferimento al calcolo dei lavoratori pro quota?
No, in quanto quella interpretazione presupponeva che non vigesse più l’esclusione dalla base di computo dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Come incidono le proroghe del contratto a termine nella computabilità dei lavoratori?
Vanno computati i lavoratori solamente nel caso in cui il contratto stipulato a tempo determinato ante riforma Fornero (L. 92/2012), per un periodo inferiore ai 9 mesi, per effetto della proroga ecceda il termine suddetto. Per quanto riguarda i contratti stipulati dopo le modifiche alla legge Fornero, per i lavoratori per i quali sia stato in origine stipulato un contratto a termine inferiore ai 6 mesi, per effetto della proroga stipulata entro il 31.12.2012, vanno computati anche quando detto termine venga superato.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017A quale data il datore di lavoro deve applicare i criteri di computo di cui all’articolo 4, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificato dall’art. 4, comma 27, lettera a) della L. 92/2012?
La norma non fissa un preciso momento per il calcolo dell’organico. Tuttavia, dato che la redazione del prospetto informativo di cui alla legge 68/99, fa riferimento all’organico del datore di lavoro alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione, si ritiene che tale data costituisca il termine di riferimento.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Un’azienda che viene incorporata in un’altra società in data 1 Gennaio, deve presentare il Prospetto Informativo? Vi sono eventuali obblighi aggiuntivi per la società incorporante?
In base al Decreto interministeriale del 2 novembre 2010, il Prospetto Informativo assume a riferimento la situazione occupazionale dell’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione del prospetto. L’azienda incorporata non ha l’obbligo di inviare il Prospetto Informativo. L’azienda incorporante invierà, se in obbligo, il Prospetto informativo con la situazione al 31/12, e pertanto con la situazione antecedente all’incorporazione.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017L’obbligo di trasmettere il prospetto informativo dei lavoratori disabili vale per tutti i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti?
I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della legge 68/99, sono tenuti all’invio telematico del prospetto informativo. La Nota del 14.12.2010 del Ministero del Lavoro precisa: “I soggetti obbligati all’invio telematico del prospetto informativo sono i datori di lavoro pubblici e privati che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.”
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017L’attività di Vigilanza privata è esclusa dagli obblighi di assunzione di cui alla L. 68/99 per le Guardie Giurate?
La nota Ministeriale 1238/M20 chiarisce che l’attività di vigilanza privata, trattandosi di attività finalizzata alla tutela del pubblico interesse, può essere assimilata ai servizi di polizia, con la conseguente applicabilità della disposizione dell’Art 3, comma 4 della legge 68/99.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Gli intermediari quale Sistema devono usare per l’ invio del prospetto informativo?
Qualora l’obbligo dell’invio del prospetto è adempiuto per il tramite di un intermediario (soggetto abilitato) quest’ultimo invia il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’intermediario.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Se un datore di lavoro ha la sede legale in una regione e sedi operative in regioni diverse, quale sistema Informativo deve utilizzare per l’invio del Prospetto?
I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in un’unica Regione o Provincia Autonoma e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma. I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Nella sezione “Dati relativi al personale dipendente” del sistema per l’invio del Prospetto Informativo Ministeriale, è necessario inserire i nominativi dei lavoratori disabili e categorie protette in forza?
No. Nella sezione “Dati relativi al personale dipendente” va inserito solamente il numero dei lavoratori in forza. L’indicazione dei nominativi dei lavoratori disabili e categorie protette va inserita invece nella sezione “Elenco dei lavoratori in forza ai sensi della L.68/99.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017In merito agli istituti pubblici, alle scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, chi sono i soggetti preposti all’invio del Prospetto informativo?
Per gli istituti scolastici l’adempimento relativo all’invio del Prospetto informativo avviene tramite ciascun Ufficio scolastico provinciale, come indicato dalla Nota Circolare del MIUR del 29 gennaio 2009.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Ai fini dell’invio del prospetto informativo, in caso di trasformazione di un contratto di lavoro da tempo indeterminato parziale a tempo pieno, il datore di lavoro come computa il lavoratore?
Il datore di lavoro deve tener conto dell’orario di lavoro che svolge il lavoratore alla data del 31 dicembre, considerato che il prospetto informativo si riferisce all’organico relativo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Nella sezione “Elenco dei lavoratori in forza ai sensi della L.68/99” del sistema per l’invio del Prospetto Informativo Ministeriale, è necessario inserire i nominativi dei lavoratori disabili e categorie protette in forza?
Nella sezione “elenco lavoratori computabili” del Quadro 2 è necessario specificare i nominativi dei disabili in forza e delle categorie protette in forza eventualmente anche eccedenti l’1%. Si precisa che i lavoratori indicati nell’“Elenco lavoratori computabili” devono corrispondere al dato numerico dei disabili/categorie protette riportato nei “Dati relativi al personale dipendente”.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Nel modulo di accreditamento al sistema ministeriale per l’invio del Prospetto Informativo telematico, chi è il referente che provvede a livello informatico all’invio?
Il referente è la persona di riferimento aziendale che provvede all’invio del Prospetto Informativo. Può anche coincidere con il Dirigente.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Se un’azienda è già in possesso delle credenziali di accesso al Sistema Ministeriale per l’invio del Prospetto, dovendo inviare il prospetto con lo stesso sistema, deve accreditarsi di nuovo?
Le credenziali di accesso rimangono invariate e non si dovrà procedere ad un nuovo accreditamento.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017A quale indirizzo si invia il prospetto informativo telematico relativo al personale in servizio di cui all’art. 9 L.12/3/1999 n. 68?
Il prospetto informativo dovrà essere inviato utilizzando il sistema informativo messo a disposizione dalla Regione presso cui è ubicata la sede legale del datore di lavoro, sia nel caso in cui la Regione si avvalga del dominio “sussidiario” messo a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia nel caso in cui la Regione stessa sia dotata di un sistema autonomo. Le specifiche disposizioni sulle modalità di accreditamento sono diramate dalle Regioni e Province Autonome e rese pubbliche anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Sono tenute all’invio del prospetto informativo anche le aziende per le quali durante lo scorso anno non si è registrata alcuna variazione nell’organico tale da incidere sull’obbligo di assunzione di personale disabile?
Ai sensi dell’art. 9 comma 6 della legge 68/99, i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della suddetta legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti il prospetto informativo. Se rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.
Si precisa tuttavia che, come indicato nella Nota operativa del 14 dicembre 2011, la presentazione del prospetto informativo con compensazioni intergruppo determina una situazione occupazionale che si sostanzia solo a seguito della valutazione dell’insieme dei prospetti informativi presentati a livello di gruppo. Ne consegue che le aziende interessate a tale tipologia di compensazione devono presentare il prospetto informativo anche nel caso in cui non sono intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Come viene calcolato dal sistema il numero di lavoratori part-time riproporzionati?
Il sistema calcola il “N° di lavoratori Part time riproporzionati” sommando i lavoratori part-time che prestano il medesimo orario, e rapportandoli all’orario ordinario; vengono poi sommati tutti i lavoratori part time riproporzionati, applicando alla sommatoria l’arrotondamento a una unità dei decimali superiori a 0,50.
Ad esempio:
Numero lavoratori Part time = 6
Dettaglio lavoratori Part time:
4 lavoratori a 35:00 ore su 40:00 ore contrattuali
2 lavoratori a 25:00 ore su 38:00 ore contrattuali
Riproporzione:
4 x 35/40 = 3,5
2 x 25/38 = 1,32
Sommatoria occorrenze lavoratori part time riproporzionati: 3,5 + 1,32 = 4,82
Arrotondamento sommatoria: 5
Numero lavoratori part time riproporzionati: 5
Analogamente si procede per il calcolo del “N° Intermittenti riproporzionati” riproporzionando l’orario settimanale svolto rispetto all’orario settimanale contrattuale. Per tali lavoratori le ore di lavoro medie settimanali vengono calcolate utilizzando come base di calcolo le attività svolte nell’ultimo semestre rispetto al periodo di riferimento.Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Relativamente ai campi “nessuna assunzione aggiuntiva”, nel caso in cui si indichi NO devono essere conseguentemente compilati i campi “ data prima assunzione” ed eventualmente “data seconda assunzione”. Le date da indicare sono relative all’assunzione di
Si ricorda che il campo “nessuna assunzione aggiuntiva” è da compilare solo da parte di aziende tra i 15 e 35 dipendenti rientranti nel DPR 333/2000 articolo 2 commi 2 e 3.
Pertanto, selezionando la voce SI, si intende che non sono state effettuate assunzioni successive all’entrata in vigore della L.68/99 come da DPR 333/2000.
Selezionando la voce NO, si intende che sono state effettuate assunzioni successive all’entrata in vigore della L.68/99; in questo caso è necessario compilare il/i campo/i successivi: data prima assunzione e data seconda assunzione.
Nel campo “Data prima assunzione (DPR. 333/2000)” si inserisce la data di assunzione del lavoratore dipendente in aggiunta a quelli già in servizio alla data di entrata in vigore della L.68/99. Da questa data decorrono i 12 mesi entro i quali deve essere assunto un lavoratore disabile.
Il campo “Data seconda assunzione (DPR. 333/2000)”: è da compilare solo in caso di assunzione di un lavoratore entro i 12 mesi dalla “data di prima assunzione”. Dalla data della seconda assunzione decorrono i 60 giorni entro i quali deve essere fatta l’assunzione di un lavoratore disabile. Si ricorda che le date di prima e seconda assunzione non si riferiscono ad assunzioni di lavoratori disabili.Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Chi sono gli esenti dall’obbligo assuntivo?
L’esenzione dall’obbligo assuntivo, indicata nell’articolo 5, comma 3-bis della Legge n.68/1999, interessa i datori di lavoro che occupano dipendenti impiegati in attività per cui è necessario il pagamento di un tasso del premio INAIL pari o superiore al 60 per 1000. Tale situazione deve essere dichiarata tramite un’ autocertificazione datoriale. Come in passato, si richiede per l’esonero il versamento di un contributo da versare presso il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Quando presentare l’autocertificazione?
L’autocertificazione deve essere presentata in via telematica entro l’8 agosto 2016, come indicato dalla nota direttoriale del 28 luglio 2016. Dopo questa prima fase di avvio della procedura, il datore di lavoro dovrà provvedere ad aggiornare l’autocertificazione telematica entro 60 giorni dal momento di variazione della quota di esonero.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Come avviene l’Autocertificazione Esonero 60X1000?
Dal 3 maggio 2016 l’autocertificazione dell’esonero degli obblighi legati al collocamento mirato previsto per gli addetti impegnati in lavorazioni particolarmente pericolose dovrà avvenire in via telematica.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017I lavoratori assunti con contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, devono essere computati?
No, non devono essere computati in linea con i principi generali e con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza, anche quando il loro contratto abbia una durata superiore a sei mesi.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Entro quando è possibile rettificare un Prospetto inviato?
La rettifica del Prospetto è possibile, limitatamente ai dati che non influenzano il riconoscimento del dichiarante, dei lavoratori in forza ai sensi della L. 68/99 ed i dati che non influenzano il calcolo delle scoperture, entro 5 giorni dall’ultimo invio. I dati la cui rettifica è possibile sono:
Dati aziendali: tipologia del dichiarante, settore, CCNL;
Dati della sede legale: comune, CAP, indirizzo, telefono, fax, e-mail;
Dati del referente: codice fiscale, cognome, nome, indirizzo, comune, CAP, telefono, fax, e-mail;
Sezioni gradualità, compensazioni territoriali, esonero, convenzione: Data atto ed estremi atto;
Dati provinciali: provincia, comune, CAP, indirizzo, telefono, fax, e-mail della sede di riferimento, cognome e nome referente, n° posti previsti per centralinisti non vedenti (113/85), n° posti previsti per massofisioterapisti non vedenti (403/71) Note (sia nel quadro 2, sia nel quadro 3);
Elenco dei lavoratori in forza ai sensi della L.68/99: data inizio rapporto, qualifica professionale (ISTAT);
Posti di lavoro disponibili: Qualifica professionale (ISTAT), Mansione/descrizione compiti, N° posti, Categoria soggetto, Comune di assunzione, Capacità richieste/controindicazioni, Presenza di barriere architettoniche, Turni notturni, Raggiungibilità mezzi pubblici, Categoria assunzione;
Convenzione: Stato, data atto, estremi atto, tipologia di convenzione, data stipula, data scadenza.Data pubblicazione articolo: 22-11-2017I lavoratori che sono divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o
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Espandi Tutto
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Riduci Tuttodefinizioni agevolate – condoni
aVorrei sapere se l’Agenzia delle entrate ha confermato con proprio documento di prassi la possibilità per i contribuenti di poter accedere alla definizione agevolata delle liquidazioni periodiche Iva (non contemplata nella circolare n. 1/2023).
Inserito
on
14 Giugno, 2023Si conferma che anche per le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito del controllo dei dati delle liquidazioni periodiche Iva trovano applicazione le misure agevolative introdotte dal comma 155 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022.
La possibilità di accedere alla definizione agevolata è stata attestata dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 7 del 14 febbraio 2023, dopo quanto era stato annunciato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in sede di interrogazione parlamentare (n. 3-00140 del 1° febbraio 2023).
Per quanto riguarda le modalità di applicazione delle citate misure, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 1/2023.aSi chiede se la definizione agevolata degli avvisi bonari (articolo 1, comma 155, della legge di bilancio 2023) può riguardare anche gli avvisi emessi a seguito di controllo automatizzato delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe).
Inserito
on
19 Aprile, 2023La risposta è affermativa e arriva direttamente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. Rispondendo a una interrogazione parlamentare (n. 3-00140 del 1° febbraio 2023), ha precisato che anche le somme dovute a seguito delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis del decreto legge n. 78/2010), il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data del 1° gennaio 2023, rientrano nella definizione agevolata prevista dal comma 155 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022.
Si ricorda che la definizione prevede la possibilità di effettuare il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Chi aderisce potrà usufruire della riduzione delle sanzioni al 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.Category:
aNel 2022 ho ricevuto una comunicazione di irregolarità, emessa ai sensi dell’art. 36-ter del Dpr n. 600/1973, e ho aderito alla rateizzazione con calcolo delle sanzioni al 20%. Vorrei sapere se posso usufruire della definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2023, che prevede la riduzione delle sanzioni al 3% per le rateizzazioni in corso.
Inserito
on
5 Aprile, 2023La legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022, articolo 1 – commi da 153 a 159) ha previsto, tra l’altro, la possibilità di definire in modo agevolato (con la riduzione delle sanzioni al 3%) le somme dovute a seguito di controllo delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 e la facoltà di estendere i piani di rateazioni (fino a 20 rate) per debiti di importo non superiore a 5.000 euro. A prescindere dal periodo d’imposta, possono essere definite anche le comunicazioni per le quali al 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale.
Nella definizione agevolata, tuttavia, rientrano solo le comunicazioni emesse a seguito dei controlli “automatizzati”, cioè quelli eseguiti ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972.
Per le comunicazioni di irregolarità derivanti da controlli formali (eseguiti ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973) rimane ferma, invece, la sanzione del 20%. Per queste comunicazioni, comunque, è adesso possibile optare per l’estensione del piano di rateazione (20 rate, anziché 8), indipendentemente dall’importo dovuto.
Per maggiori informazioni sulla definizione agevolata si consiglia di consultare la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/2023.Category:
aCome funziona e quanto costa la definizione agevolata delle liti pendenti introdotta dalla legge di bilancio 2023?
Inserito
on
4 Aprile, 2023L’articolo 1, comma 186, della legge n. 197/2022 ha introdotto una definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si tratta delle liti pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione.
Più precisamente, la definizione si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Fermo restando che le modalità di attuazione della definizione saranno stabilite da appositi provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale, la norma dispone che per ciascuna controversia occorre presentare, entro il 30 giugno 2023, un’apposita domanda ed effettuare il pagamento, sempre entro la stessa data, dei seguenti importi:- 90% del valore della controversia, per i ricorsi pendenti iscritti nel primo grado
- 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nella pronuncia di primo grado
- 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nella pronuncia di secondo grado
- 5% del valore della controversia pendente innanzi alla Corte di cassazione e per la quale l’Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
Dagli importi dovuti vanno sottratti quelli già versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio.
In caso di accoglimento parziale del ricorso, o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, con le percentuali sopra indicate, per la parte di atto annullata.
La norma prevede, infine, la possibilità di pagare a rate gli importi dovuti, se superiori a 1.000 euro (massimo 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.Category:
aCorrisponde al vero che il contribuente che opta per il regime fiscale dei forfettari non può usufruire delle detrazioni per familiari a carico?
Inserito
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24 Gennaio, 2020Sì, le detrazioni per carichi di famiglia non spettano, poiché i ricavi e i compensi dei contribuenti che aderiscono al regime forfettario non concorrono alla formazione del reddito complessivo ma sono tassati con un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Per questi contribuenti, infatti, il reddito imponibile si calcola applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diverso a seconda dell’attività svolta. Da tale reddito si possono dedurre solo i contributi previdenziali versati per obblighi di leggeCategory:
aRientra nella definizione agevolata delle irregolarità formali l’omessa presentazione dell’F24 a zero?
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10 Gennaio, 2020Dall’ambito applicativo della definizione agevolata delle irregolarità formali (disciplinata dall’articolo 9, Dl 119/2018) sono escluse, tra le altre, le violazioni aventi a oggetto omessi o tardivi pagamenti e, più in generale, quelle riferibili al tributo aventi natura sostanziale. Pertanto, l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero non può essere definita in via agevolata tenuto conto che lo stesso è necessario per assolvere all’obbligo di pagamento dei tributi e dei contributi, anche quando l’obbligazione è adempiuta mediante la compensazione del debito con crediti relativi a tributi diversi ovvero a contributi (circolare n. 11/2019, paragrafo 3).
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FAQs – Sanzioni fiscali
aVorrei sapere se l’Agenzia delle entrate ha confermato con proprio documento di prassi la possibilità per i contribuenti di poter accedere alla definizione agevolata delle liquidazioni periodiche Iva (non contemplata nella circolare n. 1/2023).
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14 Giugno, 2023Si conferma che anche per le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito del controllo dei dati delle liquidazioni periodiche Iva trovano applicazione le misure agevolative introdotte dal comma 155 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022.
La possibilità di accedere alla definizione agevolata è stata attestata dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 7 del 14 febbraio 2023, dopo quanto era stato annunciato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in sede di interrogazione parlamentare (n. 3-00140 del 1° febbraio 2023).
Per quanto riguarda le modalità di applicazione delle citate misure, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 1/2023.malattia possono essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 68/99?
Con la circolare 2/2010, questo Ministero ha precisato che i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia (art. 4 c. 4 l. 68/99) possono essere computati esclusivamente in ambito privatistico. In considerazione soprattutto del fatto che, qualora per i predetti lavoratori, non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori nella stessa azienda, spetta al Servizio provinciale competente l’avviamento degli stessi presso un’altra azienda, individuando le attività compatibili con le residue capacità lavorative di essi. Tale procedura non si applica invece ai datori di lavoro pubblici che sono tenuti a conformarsi ai principi generali in materia di assunzioni previsti dal Decreto Legislativo n. 165/2001.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Nel caso di un datore di lavoro che, per effetto delle esclusioni differenziate art.3 e art.18, si trovi nella situazione di essere escluso dall’obbligo art.3 ma obbligato per l’art.18, deve presentare il prospetto informativo?
Il prospetto deve essere presentato. Il calcolo della base computo per l’art.18 è determinata dal comma 2 dello stesso art.18. Per questo motivo è possibile che si verifichi il caso citato, ma ovviamente la presentazione del prospetto sarà obbligatoria nel caso in cui la base di computo art.18 superi le 50 unità, in quanto sotto tale limite non vi sono obblighi di assunzione.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017
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