processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 marzo 2019, n. 8867- La doglianza relativa all’erronea applicazione del c.d. “redditometro” non risulta essere stata dedotta nel giudizio di merito ed il contribuente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito

La doglianza relativa all'erronea applicazione del c.d. "redditometro" non risulta essere stata dedotta nel giudizio di merito ed il contribuente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 marzo 2019, n. 8866 – In tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo

in tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 marzo 2019, n. 8555 – La dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall’ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 marzo 2019, n. 8555 Definizione agevolata - Natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio - Non sussiste - Integrazione atto volontario del contribuente Ritenuto che - A. srl., ricorrente avverso la sentenza 1.14.2012 della CTR di BARI, si è avvalsa della procedura di definizione di cui al [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 marzo 2019, n. 8332 – Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 marzo 2019, n. 8332 Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso in appello - Deposito della distinta/elenco delle raccomandate postali e dell'avviso di ricevimento - Validità Rilevato che - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRAP ed IRPEF relativo all'anno d'imposta 2007, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2019, n. 8251 – L’appello rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell’organo che ha emesso l’atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata

costituisce principio cardine in tema di impugnazione che la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado: il che significa che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, con la conseguenza che, salva l'ipotesi che su taluni punti della controversia la sua indagine sia preclusa per essersi formata la cosa giudicata, egli può non soltanto pervenire a diverse conclusioni in base ad un diverso apprezzamento dei fatti, ma anche giungere alla medesima soluzione in forza di motivi e di considerazioni che il primo giudice aveva trascurato e cosi sostituire totalmente la propria motivazione a quella della sentenza di primo grado, pur confermandone il contenuto decisorio (Cass. n. 1583/1970); è stato anche chiarito che la congruità della motivazione della sentenza del giudice di appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni che sono state sottoposte al medesimo, e dallo stesso risolte per decidere la controversia (Cass. n. 2078/1998); a tali principi si associa quello che le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, con la conseguenza che il giudice di secondo grado investito delle relative censure non può limitarsi a dichiarare la nullità ma deve decidere nel merito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2019, n. 8199 – Irregolarità delle fatture con partita IVA di altre ditte in attività – Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza, quale lacuna dell’apparato argomentativo omogenea al dedotto “difetto assoluto di motivazione”, ricorre allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 marzo 2019, n. 8199 Tributi - Accertamento induttivo - Reddito d’impresa - Contabilità inattendibile - Unico dato presuntivo grave e preciso - Irregolarità delle fatture con partita IVA di altre ditte in attività - Legittimità Rilevato che 1. La controversia riguarda l'impugnazione, da parte della G. Srl, dell'avviso di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2019, n. 8259 – L’errore revocatorio deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronta tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 marzo 2019, n. 8259 Imposte indirette - IVA - Società consortile - Accertamento - Riscossione - Compensazione Rilevato che - la M. s.p.a. propone ricorso per revocazione, ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sulla base di un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso, avverso [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2019, n. 8264 – Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 marzo 2019, n. 8264 Imposte dirette - IRPEF - Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso per cassazione - Motivi - Vizio denunciabile Rilevato che - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF emesso nei confronti del contribuente con riferimento all'anno d'imposta 2008, l'Agenzia [...]

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