La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18499 depositata il 26 luglio 2017 intervenendo in tema di imposte locali ha affermato che gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Inoltre, la Corte Suprema, ha precisato che qualora la notifica sia stata eseguita a mezzo posta con raccomandata A/r, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull’Ente impositore, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente.
La vicenda ha riguardato una società a cui veniva notificata l’avviso di accertamento ai fini TARSU per aver omessa la relativa dichiarazione. La società contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso, eccependo la decadenza del Comune poiché l’atto era stato notificato a mezzo posta oltre il quinquennio successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici annullava l’avviso di accertamento in quanto notificato oltre il termine di legge. L’Ente impositore impugnava la decisione del giudice di prime cure con ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello rigetano il ricorso proposta dall’Ente e confermano la sentenza impugnata.
Il Comune impugna la sentenza della CTR con ricorso in cassazione fondato su due motivi. In particolare ha ribadito la tempestività della notificazione dell’atto impositivo spedito a mezzo posta in quanto la stessa coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della sua ricezione da parte del contribuente.
Gli Ermellini accolgono le doglianze del Comune. I Giudici di legittimità hanno precisato che il termine di decadenza fissato in cinque anni dall’articolo 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 la quale prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati“.
Inoltre viene chiarito che in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta “ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull’Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l’osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria” (Cass. n. 22320 del 21/10/2014; Cass. n. 13432 del 27/07/2012).
Nel caso di specie, dunque, l’accertamento del Comune è stato tempestivo perché il termine per la denuncia di cui all’articolo 70 del D.Lgs. 507 del 1993 scadeva, relativamente all’anno 2003, il 20 gennaio dell’anno 2004, perciò il termine per la notifica dell’avviso di accertamento scadeva il 31.12.2009, data nella quale l’avviso stesso risulta essere stato spedito per posta raccomandata.