processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2021, n. 37430 – A norma dell’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità

A norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2021, n. 37441 – In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2021, n. 37360 – I costi afferenti a prestazioni di servizi devono essere imputati all’esercizio in cui le prestazioni sono state ultimate, salvo che non ne sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, sicché incombe sull’Amministrazione finanziaria la prova dell’anno di ultimazione delle prestazioni e sul contribuente la prova dell’anno in cui i costi sono diventati certi e determinabili nell’ammontare e che gli stessi non lo erano alla chiusura dell’esercizio di ultimazione della prestazione ovvero alla scadenza dei termini per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi

I costi afferenti a prestazioni di servizi devono essere imputati all'esercizio in cui le prestazioni sono state ultimate, salvo che non ne sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, sicché incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova dell’anno di ultimazione delle prestazioni e sul contribuente la prova dell’anno in cui i costi sono diventati certi e determinabili nell'ammontare e che gli stessi non lo erano alla chiusura dell’esercizio di ultimazione della prestazione ovvero alla scadenza dei termini per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2021, n. 37346 – Nel vizio denunciato ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. l’omissione dovrebbe riguardare un fatto, più che un documento o una prova. E, tuttavia, non si può negare che l’omesso esame di un documento prodotto in causa comporti necessariamente l’omesso esame del fatto ad esso sotteso

Nel vizio denunciato ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. l'omissione dovrebbe riguardare un fatto, più che un documento o una prova. E, tuttavia, non si può negare che l'omesso esame di un documento prodotto in causa comporti necessariamente l'omesso esame del fatto ad esso sotteso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2021, n. 37194 – Nel ricorso per cassazione l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci l’errore di diritto in cui il giudice d’appello sarebbe incorso, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo

Nel ricorso per cassazione l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci l'errore di diritto in cui il giudice d'appello sarebbe incorso, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 novembre 2021, n. 36888 – In materia di IVA, le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono un’eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono quelle ordinarie in via generale” (natura) che deve essere riconosciuta a detta “disposizione” siccome attributiva, di un vero e proprio “beneficio” tributario, per effetto dell’applicazione di una aliquota IVA minore della ordinaria

In materia di IVA, le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono un'eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono quelle ordinarie in via generale" (natura) che deve essere riconosciuta a detta "disposizione" siccome attributiva, di un vero e proprio "beneficio" tributario, per effetto dell'applicazione di una aliquota IVA minore della ordinaria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 novembre 2021, n. 37018 – In tema di imposta di successione, il contribuente può procedere alla rettifica di errori di qualsiasi genere, contenuti nella dichiarazione, anche dopo la scadenza del termine per la presentazione, di cui all’art. 31 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e s., e con effetti diversi, a seconda che la modifica abbia luogo prima della notificazione dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta, ovvero successivamente alla stessa

In tema di imposta di successione, il contribuente può procedere alla rettifica di errori di qualsiasi genere, contenuti nella dichiarazione, anche dopo la scadenza del termine per la presentazione, di cui all'art. 31 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e s., e con effetti diversi, a seconda che la modifica abbia luogo prima della notificazione dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta, ovvero successivamente alla stessa

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