cassazione fiscale penale

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 31432 depositata il 17 agosto 2026 – Le dichiarazioni integrative rientrano nel campo applicativo dell’art. 4 del d. lgs. n. 74 del 2000, qualora, ove siano superate le soglie di punibilità contemplate dal legislatore, le stesse introducano elementi attivi non conformi a quelli effettivi o elementi passivi inesistenti

Le dichiarazioni integrative rientrano nel campo applicativo dell'art. 4 del d. lgs. n. 74 del 2000, qualora, ove siano superate le soglie di punibilità contemplate dal legislatore, le stesse introducano elementi attivi non conformi a quelli effettivi o elementi passivi inesistenti

Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 14990 depositata il 27 aprile 2026 – L’opzione del regime della trasparenza fiscale fa sì che anche il profitto derivante alla società, dal risparmio di spesa conseguente all’avvenuta evasione fiscale si sia immediatamente trasferito sul socio rendendo, pertanto, l’ablazione da operare in danno del predetto per effetto dell’avvenuto accertamento del reato – commesso solo apparentemente nell’interesse della citata società ma in realtà direttamente a favore non il frutto di una confisca per equivalente ma di una confisca diretta, andando questa immediatamente ad incidere sul profitto derivante dal reato; la indiscussa natura recuperatoria della confisca diretta rende inapplicabile quanto al caso di specie lo strumento previsto, in sede esclusivamente sanzionatoria, dall’art. 21-ter del dlgs n. 74 del 2000

L'opzione del regime della trasparenza fiscale fa sì che anche il profitto derivante alla società, dal risparmio di spesa conseguente all'avvenuta evasione fiscale si sia immediatamente trasferito sul socio rendendo, pertanto, l'ablazione da operare in danno del predetto per effetto dell'avvenuto accertamento del reato - commesso solo apparentemente nell'interesse della citata società ma in realtà direttamente a favore non il frutto di una confisca per equivalente ma di una confisca diretta, andando questa immediatamente ad incidere sul profitto derivante dal reato; la indiscussa natura recuperatoria della confisca diretta rende inapplicabile quanto al caso di specie lo strumento previsto, in sede esclusivamente sanzionatoria, dall'art. 21-ter del dlgs n. 74 del 2000.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 27870 depositata il 29 luglio 2025 – E’ configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (artt. 2 ed 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all’interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni

E' configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (artt. 2 ed 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 25167 depositata il 9 luglio 2025 – Integra il delitto di cui all’art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l’utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione dei divieti di cui al previgente D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sostituito dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

Integra il delitto di cui all'art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione dei divieti di cui al previgente D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sostituito dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 3374 depositata il 28 gennaio 2025 – Il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in combinato disposto con l’art. 17 del d.lgs. 241 del 1997, si configura sia in caso di c.d. compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, sia in caso di c.d. compensazione verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea

Il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in combinato disposto con l'art. 17 del d.lgs. 241 del 1997, si configura sia in caso di c.d. compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, sia in caso di c.d. compensazione verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 7027 depositata il 20 febbraio 2025 – Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-Pis cod. pen., il giudice deve valutare, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto dal comma 1, l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria; c) l’entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019. Peraltro, in tema di reati tributari, tra le condotte susseguenti al reato suscettibili di valutazione ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022, rientra l’integrale o parziale adempimento del debito tributario, anch attraverso un piano rateale concordato con il fisco o l’adesione a provvedimenti relativi alla rottamazione delle cartelle esattoriali

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-Pis cod. pen., il giudice deve valutare, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto dal comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019. Peraltro, in tema di reati tributari, tra le condotte susseguenti al reato suscettibili di valutazione ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022, rientra l'integrale o parziale adempimento del debito tributario, anch attraverso un piano rateale concordato con il fisco o l'adesione a provvedimenti relativi alla rottamazione delle cartelle esattoriali

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 4326 depositata il 19 febbraio 2025 – L’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis cod. pen., relativamente ai delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, impone al giudice di valutare, tra l’altro, “l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità”

L'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis cod. pen., relativamente ai delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, impone al giudice di valutare, tra l'altro, "l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità"

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 8901 depositata il 4 marzo 2025 – In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti

In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti

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