cassazione penale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 giugno 2021, n. 24915 – La funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto

La funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 giugno 2021, n. 24908 – Obbligo di accertare che il preposto usi effettivamente i poteri conferitigli – Ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. n. 231/2001 dalla scansione procedimentale segnata dall’invio dell’informazione di garanzia all’ente, che contiene, tra l’altro, l’avvertimento che, per partecipare al procedimento, deve depositare la dichiarazione di cui all’art. 39., comma 2, l’urgenza della reazione difensiva non può prevalere sulla disciplina speciale dettata da quest’ultima disposizione

Obbligo di accertare che il preposto usi effettivamente i poteri conferitigli - Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 231/2001 dalla scansione procedimentale segnata dall'invio dell'informazione di garanzia all'ente, che contiene, tra l'altro, l'avvertimento che, per partecipare al procedimento, deve depositare la dichiarazione di cui all'art. 39., comma 2, l'urgenza della reazione difensiva non può prevalere sulla disciplina speciale dettata da quest'ultima disposizione

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 24915 depositata il 30 giugno 2021 – Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall’art. 5 d.lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 d.lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 24908 depositata il 30 giugno 2021 – Obbligo di accertare che il preposto usi effettivamente i poteri conferitigli

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 24908 depositata il 30 giugno 2021 Sicurezza sul lavoro - Decesso del lavoratore - Mancata predisposizione di linee vita nel cantiere - Responsabilità - Obbligo di accertare che il preposto usi effettivamente i poteri conferitigli Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, ordinanza n. 24041 depositata il 18 giugno 2021 – In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 219, comma 3, L.F., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori, di modo che, poiché l’occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell’impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all’imputato, salvo che le contenute dimensioni dell’impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma 3, L.F., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori, di modo che, poiché l'occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 21468 depositata il 31 maggio 2021 – Bancarotta fraudolenta documentale per la sussistenza del reato è sufficiente l’accertamento di una delle condotte previste dalla norma – nel caso di specie la mancata consegna è stata ritenuta equiparabile alla sottrazione delle scritture contabili in cui essa si è di fatto risolta – e la presenza in capo all’imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari

Bancarotta fraudolenta documentale per la sussistenza del reato è sufficiente l’accertamento di una delle condotte previste dalla norma - nel caso di specie la mancata consegna è stata ritenuta equiparabile alla sottrazione delle scritture contabili in cui essa si è di fatto risolta - e la presenza in capo all'imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 21485 depositata il 31 maggio 2021 – Il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose non è integrato dalla sola indebita compensazione di crediti di imposta – a differenza di quello di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, che è fattispecie di mera condotta -, ma richiede anche il fallimento della società, sia che lo si consideri condizione obiettiva di punibilità ed evento “esterno” del reato, tuttavia essenziale

Il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose non è integrato dalla sola indebita compensazione di crediti di imposta - a differenza di quello di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, che è fattispecie di mera condotta -, ma richiede anche il fallimento della società, sia che lo si consideri condizione obiettiva di punibilità ed evento "esterno" del reato, tuttavia essenziale

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