CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14908 depositata il 28 maggio 2024 – In mancanza di reperimento del fascicolo di ufficio del primo grado il giudice d’appello – salvo il caso che i fatti processuali del giudizio di primo grado siano pacifici -deve concedere un termine per la sua ricostruzione e solo l’omissione di un tale provvedimento può tradursi in un vizio della sentenza deducibile in sede di impugnazione per cassazione in quanto comportante la menomazione del diritto di difesa e il difetto di motivazione
In mancanza di reperimento del fascicolo di ufficio del primo grado il giudice d'appello - salvo il caso che i fatti processuali del giudizio di primo grado siano pacifici -deve concedere un termine per la sua ricostruzione e solo l'omissione di un tale provvedimento può tradursi in un vizio della sentenza deducibile in sede di impugnazione per cassazione in quanto comportante la menomazione del diritto di difesa e il difetto di motivazione