processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 luglio 2020, n. 16170 – In tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta che all’IVA, la legge prevede che le rettifiche possono essere fondate sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”

In tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge prevede che le rettifiche possono essere fondate sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe"

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 luglio 2020, n. 16176 – In tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006 – il vizio relativo all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve essere riferito ad un “fatto”, da intendere quale specifico accadimento in senso storiconaturalistico»

In tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006 - il vizio relativo all'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve essere riferito ad un "fatto", da intendere quale specifico accadimento in senso storiconaturalistico»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 luglio 2020, n. 16182 – Qualora l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l’indebita detrazione dell’IVA e/o deduzione dei costi, ha l’onere di fornire elementi probatori del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata e a quel punto passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate

Qualora l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l'indebita detrazione dell'IVA e/o deduzione dei costi, ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata e a quel punto passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate

Corte di Cassazione ordinanza n. 15597 depositata il 22 luglio 2020 – Qualora il contribuente si conformi alla un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziaria, non è esonerato dall’adempimento dell’obbligazione tributaria in quanto le circolari e risoluzioni ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi determinano comunque la causa di non punibilità prevista dall’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 472 del 1998

Qualora il contribuente si conformi alla un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, non è esonerato dall'adempimento dell'obbligazione tributaria in quanto le circolari e risoluzioni ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi determinano comunque la causa di non punibilità prevista dall'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 472 del 1998

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 luglio 2020, n. 16180 – In tema di determinazione del reddito d’impresa, le quote di ammortamento delle aziende date in affitto o in usufrutto sono deducibili, ai sensi degli artt. 67, comma 9, del d.P.R. n. 917 del 1986 e 14, comma 2, del d.P.R. n. 42 del 1988, dal reddito dell’affittuario o dell’usufruttuario, e non da quello del concedente, e sono commisurate al costo originario dei beni risultante dalla contabilità del concedente

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le quote di ammortamento delle aziende date in affitto o in usufrutto sono deducibili, ai sensi degli artt. 67, comma 9, del d.P.R. n. 917 del 1986 e 14, comma 2, del d.P.R. n. 42 del 1988, dal reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario, e non da quello del concedente, e sono commisurate al costo originario dei beni risultante dalla contabilità del concedente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2020, n. 13481 – Il raddoppio opera pertanto in presenza dell’astratta sussistenza di un reato perseguibile d’ufficio, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denunzia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato nel processo

Il raddoppio opera pertanto in presenza dell'astratta sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denunzia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 luglio 2020, n. 16145 – Le prestazioni di servizi relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi incluse quelle relative alla realizzazione di impianti e strutture cimiteriali, vanno assoggettate all’aliquota agevolata del 10%

Le prestazioni di servizi relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi incluse quelle relative alla realizzazione di impianti e strutture cimiteriali, vanno assoggettate all'aliquota agevolata del 10%

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 luglio 2020, n. 16149 – È assimilato a una cessione a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all’uso del suo personale o lo  trasferisce a titolo gratuito o, più generalmente, lo destina a fini estranei alla sua impresa, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno consentito una deduzione totale o parziale dell’ imposta sul valore aggiunto

È assimilato a una cessione a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all'uso del suo personale o lo  trasferisce a titolo gratuito o, più generalmente, lo destina a fini estranei alla sua impresa, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno consentito una deduzione totale o parziale dell' imposta sul valore aggiunto

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