processo tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 16481 depositata il 31 luglio 2020 – Nell’ipotesi in cui l’avviso di accertamento catastale consegua ad un’iniziativa del contribuente per effetto dell’avvio della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del menzionato avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica

Nell'ipotesi in cui l'avviso di accertamento catastale consegua ad un'iniziativa del contribuente per effetto dell'avvio della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del menzionato avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica

Corte di Cassazione ordinanza n. 16838 depositata il 7 agosto 2020 – La mancata specifica presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del “thema decidendum” ai soli motivi contestati

La mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del "thema decidendum" ai soli motivi contestati

Corte di Cassazione ordinanza n. 16841 depositata il 7 agosto 2020 – In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio

In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, sezione n. 6, sentenza n. 456 depositata il 9 giugno 2020 – Qualora il contribuente impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione e anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, egli può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario, senza che sia configurabile tra i due soggetti alcun litisconsorzio necessario

Qualora il contribuente impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione e anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, egli può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia configurabile tra i due soggetti alcun litisconsorzio necessario

Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, sezione n. 2, sentenza n. 1121 depositata l’ 8 giugno 2020 – In base all’articolo  404 c.p.c. l’opposizione di terzo può essere promossa dal titolare di un diritto autonomo, la cui tutela è incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra le parti. 

In base all'articolo  404 c.p.c. l’opposizione di terzo può essere promossa dal titolare di un diritto autonomo, la cui tutela è incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra le parti. 

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 luglio 2020, n. 16470 – Nei giudizi di opposizione ad ingiunzione fiscale, ai sensi del R.D. n. 610 del 1939, (…) la sentenza di rigetto dell’opposizione, resa a conclusione di detto giudizio, non ha natura di sentenza di mero accertamento ma, per il collegamento con l’ingiunzione di pagamento, di una vera e propria sentenza di condanna, con l’efficacia propria dei titoli esecutivi giudiziali

Nei giudizi di opposizione ad ingiunzione fiscale, ai sensi del R.D. n. 610 del 1939, (...) la sentenza di rigetto dell'opposizione, resa a conclusione di detto giudizio, non ha natura di sentenza di mero accertamento ma, per il collegamento con l'ingiunzione di pagamento, di una vera e propria sentenza di condanna, con l'efficacia propria dei titoli esecutivi giudiziali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 luglio 2020, n. 16504 – La notifica si ritiene perfezionata per il notificante quanto entro il termine di legge egli abbia fatto tutto quanto è a suo carico, irrilevante essendo il momento delle ulteriori operazioni che l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore sono tenuti a svolgere in ragione delle diverse eventualità in sede di consegna, mentre la notifica si perfeziona per il destinatario quando l’atto è entrato ex lege nella sua sfera di conoscibilità o nel più breve termine in cui ne ha avuto materiale possesso

La notifica si ritiene perfezionata per il notificante quanto entro il termine di legge egli abbia fatto tutto quanto è a suo carico, irrilevante essendo il momento delle ulteriori operazioni che l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore sono tenuti a svolgere in ragione delle diverse eventualità in sede di consegna, mentre la notifica si perfeziona per il destinatario quando l'atto è entrato ex lege nella sua sfera di conoscibilità o nel più breve termine in cui ne ha avuto materiale possesso

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 luglio 2020, n. 16354 – L’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. c), della sesta Direttiva, recepita nell’ordinamento nazionale dall’articolo 10, n. 27-quinquies, del d.P.R. n. 633/1972 (cd. decreto IVA), va applicata solo nei confronti di coloro che – non avendo potuto detrarre l’IVA corrisposta al momento dell’acquisto del bene in ragione del regime di esenzione applicabile all’attività dagli stessi svolta – successivamente decidono di rivendere a terzi detto bene

L'esenzione prevista dall'art. 13, parte B, lett. c), della sesta Direttiva, recepita nell'ordinamento nazionale dall'articolo 10, n. 27-quinquies, del d.P.R. n. 633/1972 (cd. decreto IVA), va applicata solo nei confronti di coloro che - non avendo potuto detrarre l’IVA corrisposta al momento dell'acquisto del bene in ragione del regime di esenzione applicabile all'attività dagli stessi svolta - successivamente decidono di rivendere a terzi detto bene

Torna in cima