AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 gennaio 2022, n. 56 Superbonus – interventi di efficientamento energetico su fabbricato residenziale unifamiliare di categoria F/2 (collabente) – cessione del credito e spese sostenute in anni diversi – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è […]
Leggi tuttoSuperbonus – interventi di efficientamento energetico su fabbricato residenziale unifamiliare di categoria F/2 (collabente) – cessione del credito e spese sostenute in anni diversi – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – Risposta 31 gennaio 2022, n. 56 dell’Agenzia delle Entrate
il 2 Febbraio, 2022in TRIBUTItags: agevolazioni fiscali, RISOLUZIONI TRIBUTARIE
Liquidazione IVA di gruppo – scissione societaria – Risposta 25 gennaio 2022, n. 48 dell’Agenzia delle Entrate
il 2 Febbraio, 2022in TRIBUTItags: IVA, RISOLUZIONI TRIBUTARIE
AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 25 gennaio 2022, n. 48 Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – liquidazione IVA di gruppo – scissione societaria Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [ALFA], di seguito anche istante, fa presente quanto qui di seguito […]
Leggi tuttoAGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 28 gennaio 2022, n. 28334 – Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno 2021 recante definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
il 1 Febbraio, 2022in normativatags: NORMATIVA TRIBUTARIA
AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 28 gennaio 2022, n. 28334 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno 2021 recante definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, […]
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 gennaio 2022, n. 2734 – In tema di accertamento sintetico, l’omesso invio del questionario di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 al fine di acquisire dati, notizie e chiarimenti, non invalida l’atto impositivo, trattandosi di una facoltà discrezionale dell’Amministrazione finanziaria, avente lo scopo di assicurare un dialogo tra fisco e contribuente per evitare l’instaurazione di un contenzioso giudiziari
il 1 Febbraio, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: accertamento, cassazione tributi, parametrizzazione reddito, processo tributario
In tema di accertamento sintetico, l’omesso invio del questionario di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 al fine di acquisire dati, notizie e chiarimenti, non invalida l’atto impositivo, trattandosi di una facoltà discrezionale dell’Amministrazione finanziaria, avente lo scopo di assicurare un dialogo tra fisco e contribuente per evitare l’instaurazione di un contenzioso giudiziari
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 gennaio 2022, n. 2731 – La Corte di cassazione, qualora venga dedotto un error in procedendo, è giudice anche del “fatto processuale” e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purché la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati
il 1 Febbraio, 2022in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
La Corte di cassazione, qualora venga dedotto un error in procedendo, è giudice anche del “fatto processuale” e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purché la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 gennaio 2022, n. 2385 – I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria “D/1-Opificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura
il 1 Febbraio, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: ATTI IMPOSITIVI, cassazione tributi, processo tributario, tributi locali
I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria “D/1-Opificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 gennaio 2022, n. 2109 – In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito
il 1 Febbraio, 2022in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 gennaio 2022, n. 1394 – Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell’art. 57 di quest’ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all’attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all’atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all’esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l’avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto)
il 1 Febbraio, 2022in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell’art. 57 di quest’ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all’attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all’atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all’esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l’avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto)
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