DURC

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 21362 depositata il 23 giugno 2026 – Il mancato inoltro, nella specie dei modelli UNIEMENS, lungi dall’essere semplicemente una irregolarità formale, è, una irregolarità sostanziale proprio perché impedisce, con celerità ed efficacia, il controllo da parte dell’ente preposto della regolarità contributiva

Il mancato inoltro, nella specie dei modelli UNIEMENS, lungi dall’essere semplicemente una irregolarità formale, è, una irregolarità sostanziale proprio perché impedisce, con celerità ed efficacia, il controllo da parte dell’ente preposto della regolarità contributiva.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21836 depositata il 26 giugno 2026 – Il mero possesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi che risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzioni e finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1, comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi, posto che è altresì richiesta “l’assenza di violazioni nelle predette materie” e, si afferma, restano “fermi gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi

Il mero possesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi che risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzioni e finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1, comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi, posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioni nelle predette materie” e, si afferma, restano “fermi gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21371 depositata il 23 giugno 2026 – In tema di benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006, il possesso del cd. DURC (documento unico di regolarità contributiva), la mancata segnalazione dell’irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell’INPS, non determina l’inesigibilità delle differenze contributive dovutegli in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo

In tema di benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006, il possesso del cd. DURC (documento unico di regolarità contributiva), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell'INPS, non determina l'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21703 depositata il 25 giugno 2026 – L’invito a regolarizzare la posizione entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’invito dà luogo ad un procedimento di natura eccezionale, attraverso il quale soltanto è consentita la sanatoria delle irregolarità che, ove la regolarizzazione abbia corso, perdono la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali

L’invito a regolarizzare la posizione entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’invito dà luogo ad un procedimento di natura eccezionale, attraverso il quale soltanto è consentita la sanatoria delle irregolarità che, ove la regolarizzazione abbia corso, perdono la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali

Art. 3 comma 3, D.M. 30 gennaio 2015 e applicazione della disciplina del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Interpello n. 3 del 13 ottobre 2025 del Ministero del lavoro

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Interpello n. 3 del 13 ottobre 2025 Interpello ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 124/2004 - Art. 3 comma 3, D.M. 30 gennaio 2015 e applicazione della disciplina del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) Si fa riferimento all’istanza di interpello presentata dall’Associazione Nazionale per [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31608 depositata il 9 dicembre 2024 – In tema di rilevanza ed effetti del documento di regolarità contributiva (DURC), la circostanza che l’INPS non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l’inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull’ente previdenziale gli effetti dell’inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro e che, semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell’ente previdenziale può comportare una sua eventuale responsabilità risarcitoria allorché sia causalmente correlata rispetto all’impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007 art. 7, comma 3, e abbia comportato la perdita della chance di fruire degli sgravi

In tema di rilevanza ed effetti del documento di regolarità contributiva (DURC), la circostanza che l'INPS non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro e che, semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua eventuale responsabilità risarcitoria allorché sia causalmente correlata rispetto all'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007 art. 7, comma 3, e abbia comportato la perdita della chance di fruire degli sgravi

In tema di rilevanza ed effetti del documento di regolarità contributiva (DURC), la circostanza che l’INPS non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l’inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi

In tema di rilevanza ed effetti del documento di regolarità contributiva (DURC), la circostanza che l'INPS non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi

Piattaforma Unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva – Rilascio procedura in ambiente internet e in ambiente intranet – INPS – Messaggio n. 3662 del 5 novembre 2024

INPS - Messaggio n. 3662 del 5 novembre 2024 Piattaforma Unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva - Rilascio procedura in ambiente internet e in ambiente intranet Premessa Con il messaggio n. 4693 del 28 dicembre 2023 è stato illustrato il progetto “Servizio per la verifica e gestione interattiva della regolarità [...]

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