LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 dicembre 2021, n. 37906 – Costituisce motivo di revocazione l’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, in quanto ciò non concreta un errore di giudizio, bensì una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto a norma dell’art. 395, n. 4, c.p.c.

Costituisce motivo di revocazione l'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, in quanto ciò non concreta un errore di giudizio, bensì una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 dicembre 2021, n. 37764 – Nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione in tema di sanzioni, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, mentre non è necessaria la querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento

Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione in tema di sanzioni, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, mentre non è necessaria la querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 dicembre 2021, n. 37703 – In caso di censura ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. spetta al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza

In caso di censura ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. spetta al ricorrente allegare in modo non generico il "fatto storico" non valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua "decisività" per la definizione della vertenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 novembre 2021, n. 37590 – Ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da escludere la ricerca di una volontà diversa. Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, considerando le singole clausole in correlazione tra loro, a norma dell’art. 1363 c.c.

Ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da escludere la ricerca di una volontà diversa. Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, considerando le singole clausole in correlazione tra loro, a norma dell'art. 1363 c.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 ottobre 2021, n. 29906 – Non esiste nel vigente ordinamento giuridico un principio di parità di trattamento economico dei lavoratori, che impedisca alla disciplina collettiva di prevedere in determinate situazioni una differenziazione della retribuzione pur a parità di categoria e di mansioni e che, pertanto, le parti sociali, nell’esercizio della loro autonomia collettiva, possono prevedere, in occasione del rinnovo di un contratto collettivo, che determinati aumenti della retribuzione, riconosciuti con effetto retroattivo, spettino unicamente ai lavoratori in servizio alla data del rinnovo, e non anche ai lavoratori cessati dal servizio a tale data

Non esiste nel vigente ordinamento giuridico un principio di parità di trattamento economico dei lavoratori, che impedisca alla disciplina collettiva di prevedere in determinate situazioni una differenziazione della retribuzione pur a parità di categoria e di mansioni e che, pertanto, le parti sociali, nell'esercizio della loro autonomia collettiva, possono prevedere, in occasione del rinnovo di un contratto collettivo, che determinati aumenti della retribuzione, riconosciuti con effetto retroattivo, spettino unicamente ai lavoratori in servizio alla data del rinnovo, e non anche ai lavoratori cessati dal servizio a tale data

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2021, n. 37591 – Svolgimento dell’attività nella sede principale dell’azienda e non in altre unità produttive omissione contributiva sull’indennità di trasferta

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 novembre 2021, n. 37591 Omissione contributiva - Indennità di trasferta - Accertamento ispettivo - Svolgimento dell’attività nella sede principale dell’azienda e non in altre unità produttive Rilevato che 1. con sentenza n. 261 del 2015, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che aveva [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2021, n. 36733 – L’impugnativa stragiudiziale deve ritenersi necessaria solo con riferimento al licenziamento e correttamente è stata effettuata nei confronti della datrice di lavoro originaria, mentre non era necessaria in relazione ad una azione di richiesta di applicazione (e non di impugnazione) dell’operatività dell’art. 2112 c.c.

L'impugnativa stragiudiziale deve ritenersi necessaria solo con riferimento al licenziamento e correttamente è stata effettuata nei confronti della datrice di lavoro originaria, mentre non era necessaria in relazione ad una azione di richiesta di applicazione (e non di impugnazione) dell'operatività dell'art. 2112 c.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 novembre 2021, n. 37588 – Per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra

Per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra

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