accertamento

Operazioni soggettivamente inesistenti: ripartizione dell’onere della prova

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4619 depositata il 14 febbraio 2023, intervenendo in tema di operazioni inesistenti, ha riaffermato che "... qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4619 depositata il 14 febbraio 2023 – Qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto  incombente  istruttorio,  grava  sul  contribuente  la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto

Qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto  incombente  istruttorio,  grava  sul  contribuente  la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24880 depositata il 21 agosto 2023 – Il d.l. n. 16 del 2012, art. 8 comma 2, ha stabilito, con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti, che i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese; in siffatte ipotesi grava sul contribuente l’onere di provare che i componenti positivi, che si duole abbiano concorso alla formazione del reddito, siano anch’essi fittizi, perché ricavi “correlati”, ossia direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati

Il d.l. n. 16 del 2012, art. 8 comma 2, ha stabilito, con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti, che i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese; in siffatte ipotesi grava sul contribuente l'onere di provare che i componenti positivi, che si duole abbiano concorso alla formazione del reddito, siano anch'essi fittizi, perché ricavi "correlati", ossia direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati

Corte di Cassazione, ordinanza n. 21517 depositata il 20 luglio 2023 – L’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, di cui all’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 – decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo, perché il termine è stato ritenuto necessario dal legislatore per garantire alla parte, alla conclusione delle indagini svolte presso di lui

L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 - decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo, perché il termine è stato ritenuto necessario dal legislatore per garantire alla parte, alla conclusione delle indagini svolte presso di lui

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24874 depositata il 21 agosto 2023 – Ai fini dell’accertamento del reddito d’impresa o del debito iva, a norma del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 comma 1, lett. d), e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, è legittima la ricostruzione dei ricavi di un’impresa di ristorazione sulla base del consumo di materie prime, quando queste costituiscano gli ingredienti fondamentali, se non addirittura indispensabile ai fini della preparazione degli alimenti offerti, o del servizio che si accompagna alla consumazione effettuata

Ai fini dell'accertamento del reddito d'impresa o del debito iva, a norma del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 comma 1, lett. d), e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, è legittima la ricostruzione dei ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo di materie prime, quando queste costituiscano gli ingredienti fondamentali, se non addirittura indispensabile ai fini della preparazione degli alimenti offerti, o del servizio che si accompagna alla consumazione effettuata

Corte di Cassazione, ordinanza n. 21356 depositata il 6 luglio 2022 – Se è vero che il giudicato nei confronti della società di capitali a ristretta base partecipativa – e concernente l’avviso di accertamento con cui si procede alla contestazione di redditi non dichiarati – ha effetto riflesso nel giudizio concernente l’impugnazione proposta dal socio avverso l’avviso di accertamento a lui notificato ai fini della rettifica del reddito da partecipazione, è altrettanto vero che, nel caso in cui l’avviso di accertamento non sia stato correttamente notificato al legale rappresentante della società, il socio ( che normalmente non può dolersi dell’accertamento effettuato nei confronti della società riproponendo doglianze ad esso riferibili) ben potrà fare valere le proprie ragioni in sede di impugnazione avverso l’avviso di accertamento che lo riguarda

Se è vero che il giudicato nei confronti della società di capitali a ristretta base partecipativa - e concernente l'avviso di accertamento con cui si procede alla contestazione di redditi non dichiarati - ha effetto riflesso nel giudizio concernente l'impugnazione proposta dal socio avverso l'avviso di accertamento a lui notificato ai fini della rettifica del reddito da partecipazione, è altrettanto vero che, nel caso in cui l'avviso di accertamento non sia stato correttamente notificato al legale rappresentante della società, il socio ( che normalmente non può dolersi dell'accertamento effettuato nei confronti della società riproponendo doglianze ad esso riferibili) ben potrà fare valere le proprie ragioni in sede di impugnazione avverso l'avviso di accertamento che lo riguarda

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 1, sentenza n. 586 depositata il 22 giugno 2023 – L’amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l’atto impositivo emesso a carico di una società di capitali, in quanto privo dell’interesse concreto ed attuale ad agire previsto dall’art. 100 c.p.c. Infatti, le società di capitali godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, per la quale l’attività svolta è imputabile direttamente ad esse. L’amministratore di fatto, invece, potrà impugnare solo gli atti di riscossione allo stesso notificati, in quanto potenzialmente lesivi della sua situazione patrimoniale

L’amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l’atto impositivo emesso a carico di una società di capitali, in quanto privo dell’interesse concreto ed attuale ad agire previsto dall’art. 100 c.p.c. Infatti, le società di capitali godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, per la quale l’attività svolta è imputabile direttamente ad esse. L’amministratore di fatto, invece, potrà impugnare solo gli atti di riscossione allo stesso notificati, in quanto potenzialmente lesivi della sua situazione patrimoniale

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