Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 22866 depositata il 16 agosto 2024 – Il termine per l’esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dagli artt. 83 e 137 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 (di dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali) non è di prescrizione o di decadenza, ma opera sul piano sostanziale, incidendo sull’esistenza stessa del diritto, in quanto individua l’ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni, “in pejus” o “in melius”, delle condizioni fisiche del titolare incidenti sull’attitudine al lavoro
Il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dagli artt. 83 e 137 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 (di dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali) non è di prescrizione o di decadenza, ma opera sul piano sostanziale, incidendo sull'esistenza stessa del diritto, in quanto individua l'ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni, "in pejus" o "in melius", delle condizioni fisiche del titolare incidenti sull'attitudine al lavoro