cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16238 depositata l’ 8 giugno 2023 – Le disposizioni sull’imponibile previdenziale di cui all’art. 12, l. n. 153/1969, e quelle sul minimale contributivo di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), operano su piani diversi, determinandosi con la prima quali voci della retribuzione erogata devono essere sottoposte a contribuzione, ossia quali entrano nella base imponibile a cui si applica l’aliquota e quali invece ne sono esenti, e prescrivendosi con la seconda che, qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore, la retribuzione valida ai fini contributivi, ossia l’imponibile su cui applicare l’aliquota di pertinenza, non può essere inferiore ad un certo ammontare, che la legge determina richiamando la contrattazione collettiva

Le disposizioni sull'imponibile previdenziale di cui all’art. 12, l. n. 153/1969, e quelle sul minimale contributivo di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), operano su piani diversi, determinandosi con la prima quali voci della retribuzione erogata devono essere sottoposte a contribuzione, ossia quali entrano nella base imponibile a cui si applica l'aliquota e quali invece ne sono esenti, e prescrivendosi con la seconda che, qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore, la retribuzione valida ai fini contributivi, ossia l'imponibile su cui applicare l'aliquota di pertinenza, non può essere inferiore ad un certo ammontare, che la legge determina richiamando la contrattazione collettiva

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 17295 depositata il 16 giugno 2023 – Ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio di società di persone restando invece esclusi i redditi di capitale, come quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa

Ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio di società di persone restando invece esclusi i redditi di capitale, come quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16814 depositata il 13 giugno 2023 – Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale

Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16586 depositata il 12 giugno 2023 – In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo

In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16813 depositata il 13 giugno 2023 – Ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale

Ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16858 depositata il 13 giugno 2023 – Il giudice adito per il riconoscimento dell’indennità prevista in favore del personale universitario non medico in servizio presso le strutture sanitarie indicate dagli artt. 1 della legge n. 200 del 1974 e 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (c.d. indennità De Maria) è tenuto a verificare se i soggetti richiedenti svolgano effettivamente detto servizio presso le menzionate strutture sanitarie; una volta accertato ciò, diviene irrilevante appurare se le loro mansioni abbiano contenuto assistenziale e se siano caratterizzate da un imprescindibile raccordo con l’attività medica, così da essere di supporto ad essa, poiché tali mansioni, pur non essendo strettamente sanitarie o di cura e, quindi, assistenziali in senso tradizionale, vanno considerate, comunque, funzionali alla detta attività

Il giudice adito per il riconoscimento dell’indennità prevista in favore del personale universitario non medico in servizio presso le strutture sanitarie indicate dagli artt. 1 della legge n. 200 del 1974 e 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (c.d. indennità De Maria) è tenuto a verificare se i soggetti richiedenti svolgano effettivamente detto servizio presso le menzionate strutture sanitarie; una volta accertato ciò, diviene irrilevante appurare se le loro mansioni abbiano contenuto assistenziale e se siano caratterizzate da un imprescindibile raccordo con l’attività medica, così da essere di supporto ad essa, poiché tali mansioni, pur non essendo strettamente sanitarie o di cura e, quindi, assistenziali in senso tradizionale, vanno considerate, comunque, funzionali alla detta attività

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16830 depositata il 13 giugno 2023 – Nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 7, così come da ultimo modificato dal D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 10. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dal medesimo D.lgs. n. 182 del 1997, art. 4, comma 8

Nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 7, così come da ultimo modificato dal D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 10. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dal medesimo D.lgs. n. 182 del 1997, art. 4, comma 8

Corte di Cassazione, ordinanza n. 14114 depositata il 23 maggio 2023 – Nell’effettuare il giudizio di proporzionalità della condotta e nel valutarne la gravità ai fini della sussistenza o meno di una giusta causa di risoluzione del rapporto occorre valutare in modo coerente rispetto a quelli che sono gli standard, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale. Per cui il comportamento per il quale il lavoratore è incorso in una condanna in sede penale, per quanto risalente nel tempo, rivesta un carattere di gravità che non può essere suscettibile di attenuazione solo per effetto del tempo trascorso, dato del tutto neutro

Nell'effettuare il giudizio di proporzionalità della condotta e nel valutarne la gravità ai fini della sussistenza o meno di una giusta causa di risoluzione del rapporto occorre valutare in modo coerente rispetto a quelli che sono gli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale. Per cui il comportamento per il quale il lavoratore è incorso in una condanna in sede penale, per quanto risalente nel tempo, rivesta un carattere di gravità che non può essere suscettibile di attenuazione solo per effetto del tempo trascorso, dato del tutto neutro

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