cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6588 depositata il 6 marzo 2023 – In tema di dirigenza medica nel lavoro pubblico privatizzato, lo svolgimento di lavoro straordinario – inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva – non fa sorgere diritti retributivi ulteriori rispetto a quanto previsto a titolo di retribuzione di risultato o a titolo di specifiche attività aggiuntive (pronta disponibilità, guardie mediche, prestazioni autorizzate non programmabili)

In tema di dirigenza medica nel lavoro pubblico privatizzato, lo svolgimento di lavoro straordinario - inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva - non fa sorgere diritti retributivi ulteriori rispetto a quanto previsto a titolo di retribuzione di risultato o a titolo di specifiche attività aggiuntive (pronta disponibilità, guardie mediche, prestazioni autorizzate non programmabili)

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6345 depositata il 2 marzo 2023 – Nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico nel settore sanitario, la dirigenza sanitaria è collocata in un ruolo unico, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che l’assegnazione al dirigente di funzioni superiori non consente l’applicazione dell’art. 2103 c.c., che non riguarda i dirigenti, né dà luogo a trattamento economico ulteriore, senza che possa essere invocato l’art. 36 Cost., in quanto, secondo la contrattazione collettiva, la retribuzione di posizione spettante al dirigente remunera in modo pieno ed a un livello soddisfacente il lavoro prestato

Nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico nel settore sanitario, la dirigenza sanitaria è collocata in un ruolo unico, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che l’assegnazione al dirigente di funzioni superiori non consente l’applicazione dell’art. 2103 c.c., che non riguarda i dirigenti, né dà luogo a trattamento economico ulteriore, senza che possa essere invocato l’art. 36 Cost., in quanto, secondo la contrattazione collettiva, la retribuzione di posizione spettante al dirigente remunera in modo pieno ed a un livello soddisfacente il lavoro prestato

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6220 depositata il 2 marzo 2023 – Annullamento d’ufficio ed in via di autotutela del bando

CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 6220 depositata il 2 marzo 2023 Lavoro - Annullamento in autotutela del bando - Prestazioni specialistiche ambulatoriali - Rapporti convenzionali per la specialistica ambulatoriale interna - Art. 30, D.L. n. 223/2006, conv. in L. n. 248/2006 - Autorizzazione della Giunta Regionale per le assunzioni comportanti un impegno di spesa [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6497 depositata il 3 marzo 2023 – L’omissione di doveri cardine di igiene e sorveglianza sanitaria può concretizzare quel rischio specifico che giustifica il riconoscimento della qualifica dei ricorrenti quali familiari superstiti di soggetto equiparato a vittima del dovere e, quindi, non è corretta una interpretazione del dato normativo in esame che escluda aprioristicamente che ricorrano le particolari condizioni ambientali ed operative qualora l’evento lesivo sia legato alla impropria somministrazione dei vaccini a cui il militare è obbligatoriamente sottoposto

L'omissione di doveri cardine di igiene e sorveglianza sanitaria può concretizzare quel rischio specifico che giustifica il riconoscimento della qualifica dei ricorrenti quali familiari superstiti di soggetto equiparato a vittima del dovere e, quindi, non è corretta una interpretazione del dato normativo in esame che escluda aprioristicamente che ricorrano le particolari condizioni ambientali ed operative qualora l’evento lesivo sia legato alla impropria somministrazione dei vaccini a cui il militare è obbligatoriamente sottoposto

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6339 depositata il 2 marzo 2023 – Quando la sentenza risulta sorretta da ratio decidendi distinta ed autonoma, giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, rimane consolidata l’autonoma motivazione non censurata

Quando la sentenza risulta sorretta da ratio decidendi distinta ed autonoma, giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, rimane consolidata l’autonoma motivazione non censurata

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5470 depositata il 22 febbraio 2023 – I redditi da locazione cui si applica il regime della cedolare secca sono rilevanti ai fini del calcolo dei limiti di reddito per fruire della pensione sociale di conversione dell’assegno di invalidità al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in quanto la cedolare secca è soltanto una modalità alternativa di calcolo ed adempimento dell’obbligo tributario esistente in relazione al reddito prodotto

I redditi da locazione cui si applica il regime della cedolare secca sono rilevanti ai fini del calcolo dei limiti di reddito per fruire della pensione sociale di conversione dell'assegno di invalidità al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in quanto la cedolare secca è soltanto una modalità alternativa di calcolo ed adempimento dell'obbligo tributario esistente in relazione al reddito prodotto

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6343 del 2 marzo 2023 – Al dipendente civile ovvero al militare in servizio permanente o continuativo, cessato dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, non spetta, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps prevista dall’art. 124 d.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973, ratione temporis applicabile, l’aumento del terzo e/o dei due quinti stabilito dall’art. 19 DPR nr. 1092 del 1973

Al dipendente civile ovvero al militare in servizio permanente o continuativo, cessato dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, non spetta, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps prevista dall'art. 124 d.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973, ratione temporis applicabile, l'aumento del terzo e/o dei due quinti stabilito dall’art. 19 DPR nr. 1092 del 1973

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 4828 depositata il 16 febbraio 2023 – Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dall’art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo

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