cassazione sez. lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36941 depositata il 16 dicembre 2022 – Prescrizione dei contributi dovuti dal professionista alla Gestione Separata dell’INPS

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36941 depositata il 16 dicembre 2022 Lavoro - Contributi dovuti dal professionista alla Gestione Separata dell'INPS - Mancata compilazione del cd. "quadro RR" - Occultamento doloso del debito - Prescrizione - Studi di settore - Accoglimento Con sentenza 24.11.20, la Corte di appello di Palermo ha respinto l'appello proposto [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 37046 depositata il 17 dicembre 2022 – In considerazione dell’art. 346 c.p.c., che sancisce l’implicita rinuncia alle domande ed alle eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello, è necessario distinguere, ai fini della formazione del giudicato, le domande e le eccezioni respinte da quelle non esaminate

In considerazione dell’art. 346 c.p.c., che sancisce l'implicita rinuncia alle domande ed alle eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello, è necessario distinguere, ai fini della formazione del giudicato, le domande e le eccezioni respinte da quelle non esaminate

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 35798 depositata il 6 dicembre 2022 – L’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra l’Ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio, poiché del finale risultato resta responsabile l’Ente conferente

L'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'Ente Poste e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio, poiché del finale risultato resta responsabile l'Ente conferente

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 35643 depositata il 5 dicembre 2022 – La distribuzione di comunicati di contenuto sindacale all’interno dei luoghi di lavoro (cosiddetto volantinaggio incluso quello elettronico), in quanto assimilabile all’attività di proselitismo, incontra il limite previsto dall’art. 26, primo comma, stat. Lavoratori, sicché è da ritenere consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale

La distribuzione di comunicati di contenuto sindacale all'interno dei luoghi di lavoro (cosiddetto volantinaggio incluso quello elettronico), in quanto assimilabile all'attività di proselitismo, incontra il limite previsto dall'art. 26, primo comma, stat. Lavoratori, sicché è da ritenere consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 35560 depositata il 2 dicembre 2022 – In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, l’articolo 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 ha previsto la regola generale dell’autonomia del processo penale e del procedimento disciplinare, e tale previsione costituisce, in forza dell’art. 55, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 165, norma imperativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 cod. civ., sicché peraltro non è derogabile ad opera della contrattazione collettiva

In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, l’articolo 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 ha previsto la regola generale dell’autonomia del processo penale e del procedimento disciplinare, e tale previsione costituisce, in forza dell'art. 55, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 165, norma imperativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 cod. civ., sicché peraltro non è derogabile ad opera della contrattazione collettiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 35233 depositata il 30 novembre 2022 – Per travisamento della prova s’intende la constatazione di un errore di percezione o di ricezione della prova da parte del giudice del merito. Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento

Per travisamento della prova s'intende la constatazione di un errore di percezione o di ricezione della prova da parte del giudice del merito. Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 36188 depositata il 12 dicembre 2022 – Anche in ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi della legge n. 604 del 1966 art. 3, ma può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito il periodo all’uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità

Anche in ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi della legge n. 604 del 1966 art. 3, ma può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito il periodo all’uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36461 depositata il 13 dicembre 2022 – La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni

La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni

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