cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7684 depositata il 16 marzo 2023 – Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto o dei CCNL), dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie (…), diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione

Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto o dei CCNL), dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie (...), diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7467 depositata il 15 marzo 2023 – In materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e b1uona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità di accertamento della condotta del dipendente oppure per l’esistenza di una articolata organizzazione aziendale

In materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e b1uona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità di accertamento della condotta del dipendente oppure per l'esistenza di una articolata organizzazione aziendale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7225 depositata il 13 marzo 2023 – Licenziamento senza preavviso per reiterazione gravi condotte

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 7225 depositata il 13 marzo 2023 Sanzione disciplinare - Sospensione dal servizio - Archiviazione  - Apertura nuovo procedimento disciplinare - Licenziamento senza preavviso per reiterazione gravi condotte - Art. 55-quater, lett. e) D.Lgs. n. 165/2001 Rilevato che 1. il Comune di (…) ha applicato nei confronti di (…) sua [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6902 depositata l’ 8 marzo 2023 – A seguito della declaratoria di illegittimità della cessione del ramo e dell’ordine del giudice di ripristinare il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente, il rapporto con il cessionario è ritenuto instaurato in via di mero fatto e il sinallagma contrattuale tra cedente e lavoratore ceduto riprende effettività e rivivono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti e, in particolare, l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione

A seguito della declaratoria di illegittimità della cessione del ramo e dell’ordine del giudice di ripristinare il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente, il rapporto con il cessionario è ritenuto instaurato in via di mero fatto e il sinallagma contrattuale tra cedente e lavoratore ceduto riprende effettività e rivivono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti e, in particolare, l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7306 depositata il 13 marzo 2023 – In tema di permessi per assistenza ai genitori disabili ove manchi del tutto un nesso causale tra l’assenza dal lavoro e l’assistenza al disabile, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e dunque si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede, privando sine causa il datore di lavoro della prestazione e determinando uno sviamento dell’intervento assistenziale dell’Inps

In tema di permessi per assistenza ai genitori disabili ove manchi del tutto un nesso causale tra l'assenza dal lavoro e l'assistenza al disabile, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e dunque si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede, privando sine causa il datore di lavoro della prestazione e determinando uno sviamento dell'intervento assistenziale dell'Inps

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7029 depositata il 9 marzo 2023 – La “giusta causa” di licenziamento ex art. 2119 cod. civ. integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall’interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici

La "giusta causa" di licenziamento ex art. 2119 cod. civ. integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6660 depositata il 6 marzo 2023 – Qualora la Pubblica Amministrazione, nel perseguire in via disciplinare fatti oggetto anche di procedimento penale, non decida di attendere gli esiti di quest’ultimo, solo la sentenza penale di assoluzione impedisce, se passata in giudicato, ai sensi dell’art. 653, co. 1, c.p.p., una diversa decisione, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste, nel giudizio civile di impugnazione della sanzione disciplinare; anche la valutazione degli elementi istruttori che il giudice civile trae dagli atti del procedimento o del processo penale non è vincolata dalla valutazione di essi che si sia avuta in quest’ultimo

Qualora la Pubblica Amministrazione, nel perseguire in via disciplinare fatti oggetto anche di procedimento penale, non decida di attendere gli esiti di quest'ultimo, solo la sentenza penale di assoluzione impedisce, se passata in giudicato, ai sensi dell'art. 653, co. 1, c.p.p., una diversa decisione, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste, nel giudizio civile di impugnazione della sanzione disciplinare; anche la valutazione degli elementi istruttori che il giudice civile trae dagli atti del procedimento o del processo penale non è vincolata dalla valutazione di essi che si sia avuta in quest'ultimo

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