cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10798 depositata il 21 aprile 2023 – La Corte di Cassazione, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, può ritenere fondata o infondata la questione sollevata dal ricorso anche sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti, perché l’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti accertati nel giudizio di merito, come esposti nel ricorso e nella sentenza gravata, incontra come unico limite quello imposto dall’art. 112 cod. proc. civ.

La Corte di Cassazione, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, può ritenere fondata o infondata la questione sollevata dal ricorso anche sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti, perché l’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti accertati nel giudizio di merito, come esposti nel ricorso e nella sentenza gravata, incontra come unico limite quello imposto dall’art. 112 cod. proc. civ.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10746 depositata il 21 aprile 2023 – In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti assunti la modifica apportata a detta norma dall’art. 36 bis, comma 7, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla legge n. 248 del 2006, non si applica alle violazioni antecedenti all’11 agosto 2006, in ragione della natura istantanea ad effetti permanenti del detto illecito omissivo, che si consuma nel momento in cui, decorso il termine stabilito per la comunicazione dell’assunzione agli uffici competenti, detta comunicazione non sia effettuata

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti assunti la modifica apportata a detta norma dall’art. 36 bis, comma 7, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla legge n. 248 del 2006, non si applica alle violazioni antecedenti all’11 agosto 2006, in ragione della natura istantanea ad effetti permanenti del detto illecito omissivo, che si consuma nel momento in cui, decorso il termine stabilito per la comunicazione dell’assunzione agli uffici competenti, detta comunicazione non sia effettuata

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10248 depositata il 18 aprile 2023 – L’indennità “una tantum” ha la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all’aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l’intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva

L'indennità "una tantum" «ha (...) la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l'intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 10284 depositata il 18 aprile 2023 – Per effetto della nuova disciplina di cui alla cd. Legge Madia, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell’illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l’ufficio predetto abbia ricevuto la segnalazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima di quella trasmissione non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente

Per effetto della nuova disciplina di cui alla cd. Legge Madia, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell’illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l’ufficio predetto abbia ricevuto la segnalazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima di quella trasmissione non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10223 depositata il 18 aprile 2023 – L’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale. Lo stesso costituisce una ipotesi sì derogatoria ma non legata a presupposti connotati da eccezionalità ed imprevedibilità, come tali estranei alla ordinaria e fisiologica attività d’impresa

L'apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale. Lo stesso costituisce una ipotesi sì derogatoria ma non legata a presupposti connotati da eccezionalità ed imprevedibilità, come tali estranei alla ordinaria e fisiologica attività d'impresa

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 10802 depositata il 21 aprile 2023 – Il principio della scissione tra il momento in cui la volontà di recedere è manifestata e quello in cui si producono gli effetti ricollegabili a tale volontà deve trovare applicazione ogniqualvolta nell’ambito del procedimento disciplinare il momento della esternazione della volontà non coincide con quello della conoscenza da parte del destinatario, perché diversamente risulterebbe intaccato il parametro di ragionevolezza ed uguaglianza formale e sostanziale tra i soggetti coinvolti

Il principio della scissione tra il momento in cui la volontà di recedere è manifestata e quello in cui si producono gli effetti ricollegabili a tale volontà deve trovare applicazione ogniqualvolta nell'ambito del procedimento disciplinare il momento della esternazione della volontà non coincide con quello della conoscenza da parte del destinatario, perché diversamente risulterebbe intaccato il parametro di ragionevolezza ed uguaglianza formale e sostanziale tra i soggetti coinvolti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10053 depositata il 14 aprile 2023 – Il vizio di violazione di legge implica un problema interpretativo della stessa, ovvero di falsa applicazione della legge, che consiste nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non sia idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione

Il vizio di violazione di legge implica un problema interpretativo della stessa, ovvero di falsa applicazione della legge, che consiste nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non sia idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10780 depositata il 21 aprile 2023 – La transazione è estranea al rapporto di lavoro e agli obblighi contributivi, tuttavia va rilevato che devono essere considerati anche gli istituti giuridici collegati strettamente al rapporto di lavoro: il tutto naturalmente con una indagine non meramente formale sulla natura giuridica delle singole poste; se la rinuncia alla indennità sostitutiva, all’interno dell’accordo transattivo, fosse una posta intrinsecamente collegata al sottostante rapporto di lavoro e svincolata dalla intesa, al fine, in questo caso, di ritenere il suo assoggettamento ad imposizione contributiva, ovvero se si ponesse come una specifica pattuizione, in un accordo di tipo novativo, in virtù di un collegamento con il rapporto di lavoro in termini solo di occasionalità e, quindi, come tale, idoneo ad escludere la sua assoggettabilità a contribuzione;

La transazione è estranea al rapporto di lavoro e agli obblighi contributivi, tuttavia va rilevato che devono essere considerati anche gli istituti giuridici collegati strettamente al rapporto di lavoro: il tutto naturalmente con una indagine non meramente formale sulla natura giuridica delle singole poste; se la rinuncia alla indennità sostitutiva, all'interno dell'accordo transattivo, fosse una posta intrinsecamente collegata al sottostante rapporto di lavoro e svincolata dalla intesa, al fine, in questo caso, di ritenere il suo assoggettamento ad imposizione contributiva, ovvero se si ponesse come una specifica pattuizione, in un accordo di tipo novativo, in virtù di un collegamento con il rapporto di lavoro in termini solo di occasionalità e, quindi, come tale, idoneo ad escludere la sua assoggettabilità a contribuzione;

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