AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 31 gennaio 2022, n. 30733 Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2022-ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2022 ai fini delle imposte sui redditi Dispone: Approvazione del modello di dichiarazione degli […]
Leggi tuttoAGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 31 gennaio 2022, n. 30733 – Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2022-ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2022 ai fini delle imposte sui redditi
il 2 Febbraio, 2022in normativatags: NORMATIVA TRIBUTARIA
AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 31 gennaio 2022, n. 30730 – Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2022-PF”, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2022, per il periodo d’imposta 2021, ai fini delle imposte sui redditi
il 2 Febbraio, 2022in normativatags: NORMATIVA TRIBUTARIA
AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 31 gennaio 2022, n. 30730 Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2022-PF”, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2022, per il periodo d’imposta 2021, ai fini delle imposte sui redditi Dispone: 1. Approvazione del modello di dichiarazione delle persone fisiche 1.1. È approvato il […]
Leggi tuttoAGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 31 gennaio 2022, n. 30729 – Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2022” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2021
il 2 Febbraio, 2022in normativatags: NORMATIVA TRIBUTARIA
AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 31 gennaio 2022, n. 30729 Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2022” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2021 Dispone: Approvazione del modello di dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive 1.1. È approvato il modello […]
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza depositata il 31 gennaio 2022 – Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto
il 2 Febbraio, 2022in PENALE - GIURISPRUDENZAtags: cassazione penale, sicurezza sul lavoro
Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto.
in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il “risparmio” in favore dell’impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione
CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2022, n. 2872 – Il ricorso per cassazione improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacce dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente
il 2 Febbraio, 2022in Senza categoriatags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE, NOTIFICHE
Il ricorso per cassazione improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacce dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente
Leggi tuttoCorte di Cassazione a sezioni unite, sentenza n. 22438 depositata il 24 settembre 2018 – Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all’originale notificatogli. Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.
il 2 Febbraio, 2022in CIVILE - CASSAZIONEtags: cassazione sez. civile, DIRITTO PROCESSUALE, NOTIFICHE
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all’originale notificatogli.
Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.
CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2022, n. 2868 – L’accertamento in concreto dell’insieme degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipica del trasferimento di ramo d’azienda, delineata in astratto dal comma 5 dell’art. 2112 c.c., implica prima una individuazione ed una selezione di circostanze concrete e, poi, il loro prudente apprezzamento, traducendosi in attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità
il 2 Febbraio, 2022in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE
L’accertamento in concreto dell’insieme degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipica del trasferimento di ramo d’azienda, delineata in astratto dal comma 5 dell’art. 2112 c.c., implica prima una individuazione ed una selezione di circostanze concrete e, poi, il loro prudente apprezzamento, traducendosi in attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 gennaio 2022, n. 2247 – E’ denunciabile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
il 2 Febbraio, 2022in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE
E’ denunciabile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
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