LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 luglio 2022, n. 21787 – Tempestività della contestazione disciplinare

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 luglio 2022, n. 21787 Licenziamento disciplinare - Agente di Polizia Municipale - Tempestività della contestazione - Accertamento riservato al giudice di merito - Insindacabilità Fatti di causa 1.La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 5 febbraio 2020, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 luglio 2022, n. 21871 – Nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

Nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 luglio 2022, n. 21841 – Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza è configurabile esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano necessariamente una statuizione di accoglimento o di rigetto mentre la pretesa volta all’eventuale valorizzazione della conciliazione intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore costituisce mero argomento di fatto introdotto in giudizio soggetto al libero convincimento del giudice

Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza è configurabile esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano necessariamente una statuizione di accoglimento o di rigetto mentre la pretesa volta all'eventuale valorizzazione della conciliazione intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore costituisce mero argomento di fatto introdotto in giudizio soggetto al libero convincimento del giudice

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2022, n. 21747 – L’erogazione del trattamento relativo alla anzianità maturata debba considerarsi una misura autonoma e concorrente con il contributo a fondo perduto legato all’onere di prosecuzione volontaria della contribuzione e finalizzato a raggiungere la necessaria anzianità contributiva

L'erogazione del trattamento relativo alla anzianità maturata debba considerarsi una misura autonoma e concorrente con il contributo a fondo perduto legato all'onere di prosecuzione volontaria della contribuzione e finalizzato a raggiungere la necessaria anzianità contributiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2022, n. 20184 – La comunicazione dell’effettivo rapporto di lavoro instaurato, quale condizione indispensabile affinché gli adempimenti imposti possano assolvere alla funzione di assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell’ambito del mercato del lavoro, e tutelare l’interesse del lavoratore ad essere adeguatamente informato in merito al suo inserimento nella struttura aziendale e alle modalità del rapporto di lavoro

La comunicazione dell’effettivo rapporto di lavoro instaurato, quale condizione indispensabile affinché gli adempimenti imposti possano assolvere alla funzione di assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell'ambito del mercato del lavoro, e tutelare l'interesse del lavoratore ad essere adeguatamente informato in merito al suo inserimento nella struttura aziendale e alle modalità del rapporto di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2022, n. 21773 – E’ legittima la sentenza la cui motivazione sia espressa attraverso il richiamo al contenuto degli atti di parte, che viene in tal modo a costituire una modalità, sia pure non originale ma di per sé non invalida, di esposizione delle ragioni della decisione

E' legittima la sentenza la cui motivazione sia espressa attraverso il richiamo al contenuto degli atti di parte, che viene in tal modo a costituire una modalità, sia pure non originale ma di per sé non invalida, di esposizione delle ragioni della decisione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2022, n. 21771 – In tema di sanzioni disciplinari, non sono illegittime quelle indagini preliminari che il datore di lavoro eventualmente svolga al fine di acquisire, anche mediante l’audizione del lavoratore, i necessari elementi di giudizio per verificare la configurabilità o meno di un illecito disciplinare a carico di quest’ultimo, sempre che all’esito delle suddette indagini il datore di lavoro proceda alla rituale contestazione dell’addebito, ai sensi dell’art. 7, l. n. 300 del 1970, con possibilità per il lavoratore incolpato di difendersi, anche con l’assistenza di rappresentanti sindacali

In tema di sanzioni disciplinari, non sono illegittime quelle indagini preliminari che il datore di lavoro eventualmente svolga al fine di acquisire, anche mediante l'audizione del lavoratore, i necessari elementi di giudizio per verificare la configurabilità o meno di un illecito disciplinare a carico di quest’ultimo, sempre che all'esito delle suddette indagini il datore di lavoro proceda alla rituale contestazione dell'addebito, ai sensi dell’art. 7, l. n. 300 del 1970, con possibilità per il lavoratore incolpato di difendersi, anche con l'assistenza di rappresentanti sindacali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2022, n. 21470 – La violazione dell’art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento

La violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento

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