LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2022, n. 21450 – Qualora l’accordo, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell’attività di una delle due imprese e contenente l’impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, non indichi nominativamente i dipendenti da assumere ma si limiti a stabilire i criteri per la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell’imprenditore subentrante, il titolo della pretesa che il singolo lavoratore fa valere nei confronti di quest’ultimo non è costituito solo dall’accordo collettivo, ma anche dal possesso dei requisiti stabiliti dalle parti contraenti per la individuazione dei terzi beneficiari

Qualora l'accordo, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell’attività di una delle due imprese e contenente l'impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, non indichi nominativamente i dipendenti da assumere ma si limiti a stabilire i criteri per la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell'imprenditore subentrante, il titolo della pretesa che il singolo lavoratore fa valere nei confronti di quest'ultimo non è costituito solo dall'accordo collettivo, ma anche dal possesso dei requisiti stabiliti dalle parti contraenti per la individuazione dei terzi beneficiari

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2022, n. 21241 – L’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all’anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all’immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato

L'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2022, n. 21468 – Nel giudizio di cassazione, qualora sopravvenga dopo la deliberazione della decisione della Corte di Cassazione e prima della pubblicazione della stessa, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge e tale dichiarazione risulti potenzialmente condizionante rispetto al contenuto ed al tipo di decisione che la Corte stessa era chiamata a rendere, sussiste il dovere della Corte di Cassazione di tenere conto della suddetta dichiarazione, posto che anche il giudizio di cassazione pende sino a quando la sentenza non sia stata pubblicata e considerato che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Cost.

Nel giudizio di cassazione, qualora sopravvenga dopo la deliberazione della decisione della Corte di Cassazione e prima della pubblicazione della stessa, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge e tale dichiarazione risulti potenzialmente condizionante rispetto al contenuto ed al tipo di decisione che la Corte stessa era chiamata a rendere, sussiste il dovere della Corte di Cassazione di tenere conto della suddetta dichiarazione, posto che anche il giudizio di cassazione pende sino a quando la sentenza non sia stata pubblicata e considerato che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Cost.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2022, n. 21465 – In materia di trattamenti pensionistici, la disposizione dell’art. 24, comma 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo, ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo alla prosecuzione dello stesso rapporto per un lasso di tempo che può estendersi fino ai settanta anni di età

In materia di trattamenti pensionistici, la disposizione dell'art. 24, comma 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo, ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo alla prosecuzione dello stesso rapporto per un lasso di tempo che può estendersi fino ai settanta anni di età

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2022, n. 21464 – L’accertamento della mancata osservanza della procedura prescritta dall’art. 33 del d. lgs. n. 165 del 2001 nelle ipotesi di licenziamento intimato da un ente pubblico presuppone necessariamente l’accertamento della natura giuridica dell’ente e questo è stato l’oggetto principale della controversia, sia in primo che in secondo grado, senza alcun mutamento della domanda, né per il profilo del petitum sostanziale, né per il profilo della causa petendi

L'accertamento della mancata osservanza della procedura prescritta dall’art. 33 del d. lgs. n. 165 del 2001 nelle ipotesi di licenziamento intimato da un ente pubblico presuppone necessariamente l'accertamento della natura giuridica dell'ente e questo è stato l'oggetto principale della controversia, sia in primo che in secondo grado, senza alcun mutamento della domanda, né per il profilo del petitum sostanziale, né per il profilo della causa petendi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2022, n. 21315 – Pena la nullità, il consulente tecnico che sia stato autorizzato, a norma dell’art. 194 cod. proc. civ., a compiere l’indagine senza la presenza del giudice, è tenuto a dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo dell’inizio delle operazioni peritali, con dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza e con biglietto di cancelleria da comunicarsi a norma dell’art. 170 cod. proc. civ.

Pena la nullità, il consulente tecnico che sia stato autorizzato, a norma dell'art. 194 cod. proc. civ., a compiere l'indagine senza la presenza del giudice, è tenuto a dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo dell'inizio delle operazioni peritali, con dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza e con biglietto di cancelleria da comunicarsi a norma dell'art. 170 cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 giugno 2022, n. 20216 – Con riferimento all’articolo 7 della direttiva 2003/88, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88

Con riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88. Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984.

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