LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 giugno 2022, n. 20862 – Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità devono essere notificati all’INPS, e che l’INPS è rappresentato e difeso nei relativi giudizi dai suoi dipendenti

Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità devono essere notificati all'INPS, e che l'INPS è rappresentato e difeso nei relativi giudizi dai suoi dipendenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20859 – Nell’ambito delle società di persone la qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l’obbligo d’iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza

Nell'ambito delle società di persone la qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l'obbligo d'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20827 – Trasferimento di un dirigente sindacale per incompatibilità ambientale ed onere della prova del datore di lavoro – I motivi del ricorso per cassazione debbono essere, oltre che specifici e completi, strettamente riferibili alla decisione impugnata, ciò che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia che si intende censurare e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione

Trasferimento di un dirigente sindacale per incompatibilità ambientale ed onere della prova del datore di lavoro - I motivi del ricorso per cassazione debbono essere, oltre che specifici e completi, strettamente riferibili alla decisione impugnata, ciò che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia che si intende censurare e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 giugno 2022, n. 20682 – In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche

In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l'illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 giugno 2022, n. 19192 – Ai fini della corresponsione di un compenso durante la malattia ciò che rileva è il carattere fisso e mensile del compenso, dal momento che per i dipendenti pubblici tutti i trattamenti accessori sono divenuti pensionabili dal 1^ gennaio 1996, per effetto dell’art. 2, co. 9, della legge n. 335/1995

Ai fini della corresponsione di un compenso durante la malattia ciò che rileva è il carattere fisso e mensile del compenso, dal momento che per i dipendenti pubblici tutti i trattamenti accessori sono divenuti pensionabili dal 1^ gennaio 1996, per effetto dell’art. 2, co. 9, della legge n. 335/1995

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2022, n. 20792 – La regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all’art. 40 del predetto D.Lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione

La regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto D.Lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2022, n. 20690 – In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) deve applicarsi la stessa disciplina prevista per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria facente capo all’INPS, con conseguente necessità di disapplicare l’art. 15 del Regolamento INPGI, cit., che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all’ a.g.o.

In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) deve applicarsi la stessa disciplina prevista per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria facente capo all'INPS, con conseguente necessità di disapplicare l'art. 15 del Regolamento INPGI, cit., che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all' a.g.o.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 giugno 2022, n. 20689 – Il vizio ex art. 132 co. 2 n. 4 cpc (manifesta illogicità della motivazione), che sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logicogiuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

Il vizio ex art. 132 co. 2 n. 4 cpc (manifesta illogicità della motivazione), che sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logicogiuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

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