PENALE – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 22438 depositata il 14 giugno 2025 – Inapplicabilità agli enti dell’istituto della messa alla prova, in forza dell’analogia in bonam partem o della interpretazione estensiva, in quanto il divieto di analogia per le norme penali, in applicazione del principio di tassatività, si traduce per il giudice nell’impossibilità di applicare sanzioni oltre i casi espressamente e specificamente contemplati dalla legge

Inapplicabilità agli enti dell'istituto della messa alla prova, in forza dell'analogia in bonam partem o della interpretazione estensiva, in quanto il divieto di analogia per le norme penali, in applicazione del principio di tassatività, si traduce per il giudice nell'impossibilità di applicare sanzioni oltre i casi espressamente e specificamente contemplati dalla legge

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 22013 depositata l’ 11 giugno 2025 – Il committente, dunque, nel caso di affidamento di lavori in economia, ha l’obbligo primario di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, in quanto il contratto che in questo caso si conclude tra le parti è, senz’altro, un contratto assimilabile, sul piano della disciplina, al contratto di appalto per il quale trova applicazione il D.Lgs. 81/2008 ed in particolare l’art. 26

Il committente, dunque, nel caso di affidamento di lavori in economia, ha l'obbligo primario di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, in quanto il contratto che in questo caso si conclude tra le parti è, senz'altro, un contratto assimilabile, sul piano della disciplina, al contratto di appalto per il quale trova applicazione il D.Lgs. 81/2008 ed in particolare l'art. 26

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 22584 depositata il 16 giugno 2025 – La previsione normativa che prefigura la possibilità di avere nell’ambito di una medesima impresa una pluralità di datori di lavoro non permette di proiettare gli effetti del singolo ruolo datoriale sull’intera organizzazione. La costituzione di un datore di lavoro all’interno di una più ampia organizzazione per effetto dell’articolazione di questa in più unità produttive presuppone che sia individuabile ed individuata siffatta unità per le cui necessità di funzionamento il soggetto chiamato a gestirla viene dotato di tutti i poteri decisionali e di spesa necessari. Si stabilisce, così, una relazione biunivoca tra tale soggetto e l’unità organizzativa, tale per cui egli diviene in essa — e solo nell’ambito di essa — datore di lavoro

La previsione normativa che prefigura la possibilità di avere nell'ambito di una medesima impresa una pluralità di datori di lavoro non permette di proiettare gli effetti del singolo ruolo datoriale sull'intera organizzazione. La costituzione di un datore di lavoro all'interno di una più ampia organizzazione per effetto dell'articolazione di questa in più unità produttive presuppone che sia individuabile ed individuata siffatta unità per le cui necessità di funzionamento il soggetto chiamato a gestirla viene dotato di tutti i poteri decisionali e di spesa necessari. Si stabilisce, così, una relazione biunivoca tra tale soggetto e l'unità organizzativa, tale per cui egli diviene in essa — e solo nell'ambito di essa — datore di lavoro

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 20679 depositata il 4 giugno 2025 – In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale nella nozione di beni appartenenti al fallito rientrano solo le cose che abbiano effettivamente fatto ingresso nel patrimonio di quest’ultimo, concorrendo in tal modo a definire il contenuto della garanzia dei creditori

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale nella nozione di beni appartenenti al fallito rientrano solo le cose che abbiano effettivamente fatto ingresso nel patrimonio di quest'ultimo, concorrendo in tal modo a definire il contenuto della garanzia dei creditori

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, Sentenza n. 23840 depositata il 26 giugno 2025 – La funzione di alta vigilanza del coordinatore per la sicurezza dei lavori, che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato, riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l’obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate

La funzione di alta vigilanza del coordinatore per la sicurezza dei lavori, che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato, riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 25167 depositata il 9 luglio 2025 – Integra il delitto di cui all’art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l’utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione dei divieti di cui al previgente D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sostituito dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

Integra il delitto di cui all'art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione dei divieti di cui al previgente D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sostituito dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 19672 depositata il 26 maggio 2025 – Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione anche il contratto di affitto d’azienda stipulato in previsione del fallimento allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico, affinché possa ritenersi accertata tale evenienza, devono essere analizzate tutte le particolarità del caso concreto al fine di verificare, e quindi delineare, innanzitutto il contesto, anche complessivo, in cui l’affitto di azienda si inserisce (e ciò proprio perché l’affitto di azienda, a differenza della cessione, non comporta la definitiva sottrazione del compendio aziendale)

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione anche il contratto di affitto d'azienda stipulato in previsione del fallimento allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico, affinché possa ritenersi accertata tale evenienza, devono essere analizzate tutte le particolarità del caso concreto al fine di verificare, e quindi delineare, innanzitutto il contesto, anche complessivo, in cui l’affitto di azienda si inserisce (e ciò proprio perché l’affitto di azienda, a differenza della cessione, non comporta la definitiva sottrazione del compendio aziendale)

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