PENALE – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 20679 depositata il 4 giugno 2025 – In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale nella nozione di beni appartenenti al fallito rientrano solo le cose che abbiano effettivamente fatto ingresso nel patrimonio di quest’ultimo, concorrendo in tal modo a definire il contenuto della garanzia dei creditori

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale nella nozione di beni appartenenti al fallito rientrano solo le cose che abbiano effettivamente fatto ingresso nel patrimonio di quest'ultimo, concorrendo in tal modo a definire il contenuto della garanzia dei creditori

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, Sentenza n. 23840 depositata il 26 giugno 2025 – La funzione di alta vigilanza del coordinatore per la sicurezza dei lavori, che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato, riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l’obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate

La funzione di alta vigilanza del coordinatore per la sicurezza dei lavori, che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato, riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 25167 depositata il 9 luglio 2025 – Integra il delitto di cui all’art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l’utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione dei divieti di cui al previgente D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sostituito dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

Integra il delitto di cui all'art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione dei divieti di cui al previgente D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sostituito dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 19672 depositata il 26 maggio 2025 – Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione anche il contratto di affitto d’azienda stipulato in previsione del fallimento allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico, affinché possa ritenersi accertata tale evenienza, devono essere analizzate tutte le particolarità del caso concreto al fine di verificare, e quindi delineare, innanzitutto il contesto, anche complessivo, in cui l’affitto di azienda si inserisce (e ciò proprio perché l’affitto di azienda, a differenza della cessione, non comporta la definitiva sottrazione del compendio aziendale)

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione anche il contratto di affitto d'azienda stipulato in previsione del fallimento allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico, affinché possa ritenersi accertata tale evenienza, devono essere analizzate tutte le particolarità del caso concreto al fine di verificare, e quindi delineare, innanzitutto il contesto, anche complessivo, in cui l’affitto di azienda si inserisce (e ciò proprio perché l’affitto di azienda, a differenza della cessione, non comporta la definitiva sottrazione del compendio aziendale)

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, Sentenza n. 22461 depositata il 16 giugno 2025 – Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative quali il datore di lavoro e che il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito ex art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui quest’ultimo riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative quali il datore di lavoro e che il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito ex art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, Sentenza n. 20947 depositata il 5 giugno 2025 – In mancanza di elementi sopravvenuti, la valutazione peggiorativa compiuta nel processo d’appello sullo stesso materiale probatorio acquisito in primo grado, debba essere sorretta da argomenti dirimenti, tali da rendere evidente l’errore della sentenza assolutoria, la quale deve rivelarsi, rispetto a quella d’appello, non più razionalmente sostenibile, per essere stato del tutto fugato ogni ragionevole dubbio sull’affermazione di colpevolezza

In mancanza di elementi sopravvenuti, la valutazione peggiorativa compiuta nel processo d'appello sullo stesso materiale probatorio acquisito in primo grado, debba essere sorretta da argomenti dirimenti, tali da rendere evidente l'errore della sentenza assolutoria, la quale deve rivelarsi, rispetto a quella d'appello, non più razionalmente sostenibile, per essere stato del tutto fugato ogni ragionevole dubbio sull'affermazione di colpevolezza

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, Sentenza n. 19428 depositata il 24 maggio 2025 – L’immutazione del fatto di rilievo, ai fini della violazione del principio di cui all’art. 521 cod. proc. pen. (anche quanto ai soli effetti civili), è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l’elemento soggettivo del reato e, per conseguenza di essa, l’azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto tale da essere incompatibile con le difese apprestate dall’imputato per discolparsene

L'immutazione del fatto di rilievo, ai fini della violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen. (anche quanto ai soli effetti civili), è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento soggettivo del reato e, per conseguenza di essa, l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto tale da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene

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