Con l’approssimarsi della scadenza dell’invio telematico del prospetto informativo disabile si procede alla divulgazione delle FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro.
Data l’abrogazione dell’articolo 3 comma 2 della legge n. 68 del 1999, in quali casi i datori di lavoro privati che occupano dai 15 ai 35 dipendenti devono inviare il prospetto informativo?
La trasmissione del prospetto non costituisce un obbligo in assenza di cambiamenti nella situazione occupazionale “tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”.
Data pubblicazione articolo: 28-12-2018Entro quando è possibile annullare un Prospetto inviato?
L’annullamento di un prospetto è possibile solo in caso di errore e/o se l’adempimento non era dovuto e deve essere inviato entro il termine stabilito per l’invio dello stesso.
Data pubblicazione articolo: 24-12-2018Se viene indicato NO nel campo “nessuna assunzione aggiuntiva”, devono essere compilati i campi “ data prima assunzione” ed eventualmente “data seconda assunzione” con le date relative all’assunzione di lavoratori disabili?
Si ricorda che il campo “nessuna assunzione aggiuntiva” è da compilare solo da parte di aziende tra i 15 e 35 dipendenti rientranti nel DPR 333/2000 articolo 2 commi 2 e 3.
Pertanto, selezionando la voce SI, si intende che non sono state effettuate assunzioni successive all’entrata in vigore della L.68/99 come da DPR 333/2000.
Selezionando la voce NO, si intende che sono state effettuate assunzioni successive all’entrata in vigore della L.68/99; in questo caso è necessario compilare il/i campo/i successivi: data prima assunzione e data seconda assunzione.
Nel campo “Data prima assunzione (DPR. 333/2000)” si inserisce la data di assunzione del lavoratore dipendente in aggiunta a quelli già in servizio alla data di entrata in vigore della L.68/99. Da questa data decorrono i 12 mesi entro i quali deve essere assunto un lavoratore disabile.
Il campo “Data seconda assunzione (DPR. 333/2000)”: è da compilare solo in caso di assunzione di un lavoratore entro i 12 mesi dalla ‘data di prima assunzione’. Dalla data della seconda assunzione decorrono i 60 giorni entro i quali deve essere fatta l’assunzione di un lavoratore disabile. Si ricorda che le date di prima e seconda assunzione non si riferiscono ad assunzioni di lavoratori disabili.Data pubblicazione articolo: 25-11-2017Il riferimento all’esclusione dalla base di computo del personale ‘direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere’, riguarda solo il personale dipendente da imprese edili?
personale dipendente da imprese edili?
Per ‘personale di cantiere’, escluso dal computo, si intende, non solo quello operante nelle imprese edili ma anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale e quindi indipendentemente dalla circostanza che l’impresa sia classificabile come edile o che applichi un contratto collettivo dell’edilizia. L’esclusione dal computo però opera limitatamente e strettamente al personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione “svolte in cantiere”. P er attività svolta ‘in cantiere’ si fa espresso riferimento al concetto di cantiere fatto proprio dall’art. 89 del D.lgs n. 81/2008.
Data pubblicazione articolo: 25-11-2017I limiti di durata del contratto dei nove o sei mesi – previsti dalla L.68/1999 e dalla L.134/2012 – continuano ad applicarsi ai contratti stipulati prima della L.92/2012 e a quelli stipulati dopo l’entrata in vigore della L.134/2012?
Si, in applicazione del principio di legge (art. 11 delle preleggi al codice civile) secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire.
Data pubblicazione articolo: 25-11-2017La somma delle Scoperture categorie protette indicato negli elenchi riepilogativi provinciali deve corrispondere alle Scoperture categorie protette indicate nel Riepilogo nazionale. Questo controllo è vincolante o è un’indicazione di attenzione?
Il controllo non ha natura vincolante in quanto vi sono 2 fattispecie che potrebbero essere limitate dal controllo stesso. La prima è il caso del datore di lavoro pubblico che ha esuberi di categorie protette in forza ma in province che, dai calcoli effettuati rispetto alla base computo provinciale, non hanno obbligo di assunzione. La quota di riserva aziendale in questi casi viene data alla provincia ove è ubicata la sede legale dell’azienda. Accade pertanto che l’Ente non sia in grado di specificare le compensazioni territoriali per andare a copertura degli obblighi. La seconda è il caso del datore di lavoro con meno di 50 dipendenti per il quale la quota di riserva aziendale viene data alla provincia ove è ubicata la sede legale dell’azienda, e che ha richiesto ed ottenuto un esonero in altra provincia non avendo dipendenti nella provincia della sede legale.
Data pubblicazione articolo: 25-11-2017L’invio telematico del prospetto informativo dei lavoratori disabili tramite il portale dei servizi del Ministero deve avvenire mediante compilazione online, oppure mediante caricamento di un file (si ipotizza mediante flusso XML)?
L’invio dovrà avvenire mediante compilazione on line (attraverso l’applicazione web) di un prospetto telematico. Eventuali ulteriori modalità (per esempio caricamento di file xml) non sono attualmente previste.
Data pubblicazione articolo: 25-11-2017Rientrano nella base di computo anche i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio?
Sì, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.151/2015 il quale ha specificato che tali lavoratori devono avere una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento oppure superiore al 45 per cento nel caso di disabilità intellettiva e psichica.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Come viene computato il lavoratore intermittente?
In proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Per i datori di lavoro che svolgono attività stagionale come si calcola il periodo di durata del contratto?
Sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, anche se non continuative.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Come è computato il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi?
Il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi dovrà essere computato come unità.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Ai fini dell’invio del prospetto informativo, in caso di trasformazione di un contratto di lavoro da tempo indeterminato parziale a tempo pieno, il datore di lavoro come computa il lavoratore?
Il datore di lavoro, dovendo considerare l’organico al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione del prospetto informativo, dovrà tener conto per determinare la base di computo, dei rapporti di lavoro in essere a quella data e la loro tipologia.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Come determinano la quota di riserva i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione
La quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. L’individuazione del personale tecnico esecutivo e svolgente funzioni amministrative avviene, secondo quanto è stabilito dall’art. 2, comma 5, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate dagli organismi di cui trattasi.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017La sospensione degli obblighi di assunzione, di cui all’ art. 3 comma 5 della Legge 68/99, quali effetti produce sulla convenzione precedentemente stipulata dal datore di lavoro privato?
La sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione, concessa per procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sospende le convenzioni precedentemente stipulate. Negli altri casi, invece, la convenzione è sospesa unicamente nella provincia in cui opera la sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017In caso di stipula di un contratto a termine, si ritiene ancora in vigore la interpretazione sostenuta – prima delle modifiche alla legge Fornero (L. 92/2012) – nella circolare 18 luglio 2012 n. 18 con riferimento al calcolo dei lavoratori pro quota?
No, in quanto quella interpretazione presupponeva che non vigesse più l’esclusione dalla base di computo dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Come incidono le proroghe del contratto a termine nella computabilità dei lavoratori?
Vanno computati i lavoratori solamente nel caso in cui il contratto stipulato a tempo determinato ante riforma Fornero (L. 92/2012), per un periodo inferiore ai 9 mesi, per effetto della proroga ecceda il termine suddetto. Per quanto riguarda i contratti stipulati dopo le modifiche alla legge Fornero, per i lavoratori per i quali sia stato in origine stipulato un contratto a termine inferiore ai 6 mesi, per effetto della proroga stipulata entro il 31.12.2012, vanno computati anche quando detto termine venga superato.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017A quale data il datore di lavoro deve applicare i criteri di computo di cui all’articolo 4, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificato dall’art. 4, comma 27, lettera a) della L. 92/2012?
La norma non fissa un preciso momento per il calcolo dell’organico. Tuttavia, dato che la redazione del prospetto informativo di cui alla legge 68/99, fa riferimento all’organico del datore di lavoro alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione, si ritiene che tale data costituisca il termine di riferimento.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Un’azienda che viene incorporata in un’altra società in data 1 Gennaio, deve presentare il Prospetto Informativo? Vi sono eventuali obblighi aggiuntivi per la società incorporante?
In base al Decreto interministeriale del 2 novembre 2010, il Prospetto Informativo assume a riferimento la situazione occupazionale dell’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione del prospetto. L’azienda incorporata non ha l’obbligo di inviare il Prospetto Informativo. L’azienda incorporante invierà, se in obbligo, il Prospetto informativo con la situazione al 31/12, e pertanto con la situazione antecedente all’incorporazione.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017L’obbligo di trasmettere il prospetto informativo dei lavoratori disabili vale per tutti i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti?
I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della legge 68/99, sono tenuti all’invio telematico del prospetto informativo. La Nota del 14.12.2010 del Ministero del Lavoro precisa: “I soggetti obbligati all’invio telematico del prospetto informativo sono i datori di lavoro pubblici e privati che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.”
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017L’attività di Vigilanza privata è esclusa dagli obblighi di assunzione di cui alla L. 68/99 per le Guardie Giurate?
La nota Ministeriale 1238/M20 chiarisce che l’attività di vigilanza privata, trattandosi di attività finalizzata alla tutela del pubblico interesse, può essere assimilata ai servizi di polizia, con la conseguente applicabilità della disposizione dell’Art 3, comma 4 della legge 68/99.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Gli intermediari quale Sistema devono usare per l’ invio del prospetto informativo?
Qualora l’obbligo dell’invio del prospetto è adempiuto per il tramite di un intermediario (soggetto abilitato) quest’ultimo invia il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’intermediario.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Se un datore di lavoro ha la sede legale in una regione e sedi operative in regioni diverse, quale sistema Informativo deve utilizzare per l’invio del Prospetto?
I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in un’unica Regione o Provincia Autonoma e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma. I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Nella sezione “Dati relativi al personale dipendente” del sistema per l’invio del Prospetto Informativo Ministeriale, è necessario inserire i nominativi dei lavoratori disabili e categorie protette in forza?
No. Nella sezione “Dati relativi al personale dipendente” va inserito solamente il numero dei lavoratori in forza. L’indicazione dei nominativi dei lavoratori disabili e categorie protette va inserita invece nella sezione “Elenco dei lavoratori in forza ai sensi della L.68/99.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017In merito agli istituti pubblici, alle scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, chi sono i soggetti preposti all’invio del Prospetto informativo?
Per gli istituti scolastici l’adempimento relativo all’invio del Prospetto informativo avviene tramite ciascun Ufficio scolastico provinciale, come indicato dalla Nota Circolare del MIUR del 29 gennaio 2009.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Ai fini dell’invio del prospetto informativo, in caso di trasformazione di un contratto di lavoro da tempo indeterminato parziale a tempo pieno, il datore di lavoro come computa il lavoratore?
Il datore di lavoro deve tener conto dell’orario di lavoro che svolge il lavoratore alla data del 31 dicembre, considerato che il prospetto informativo si riferisce all’organico relativo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Nella sezione “Elenco dei lavoratori in forza ai sensi della L.68/99” del sistema per l’invio del Prospetto Informativo Ministeriale, è necessario inserire i nominativi dei lavoratori disabili e categorie protette in forza?
Nella sezione “elenco lavoratori computabili” del Quadro 2 è necessario specificare i nominativi dei disabili in forza e delle categorie protette in forza eventualmente anche eccedenti l’1%. Si precisa che i lavoratori indicati nell’“Elenco lavoratori computabili” devono corrispondere al dato numerico dei disabili/categorie protette riportato nei “Dati relativi al personale dipendente”.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Nel modulo di accreditamento al sistema ministeriale per l’invio del Prospetto Informativo telematico, chi è il referente che provvede a livello informatico all’invio?
Il referente è la persona di riferimento aziendale che provvede all’invio del Prospetto Informativo. Può anche coincidere con il Dirigente.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Se un’azienda è già in possesso delle credenziali di accesso al Sistema Ministeriale per l’invio del Prospetto, dovendo inviare il prospetto con lo stesso sistema, deve accreditarsi di nuovo?
Le credenziali di accesso rimangono invariate e non si dovrà procedere ad un nuovo accreditamento.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017A quale indirizzo si invia il prospetto informativo telematico relativo al personale in servizio di cui all’art. 9 L.12/3/1999 n. 68?
Il prospetto informativo dovrà essere inviato utilizzando il sistema informativo messo a disposizione dalla Regione presso cui è ubicata la sede legale del datore di lavoro, sia nel caso in cui la Regione si avvalga del dominio “sussidiario” messo a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia nel caso in cui la Regione stessa sia dotata di un sistema autonomo. Le specifiche disposizioni sulle modalità di accreditamento sono diramate dalle Regioni e Province Autonome e rese pubbliche anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Sono tenute all’invio del prospetto informativo anche le aziende per le quali durante lo scorso anno non si è registrata alcuna variazione nell’organico tale da incidere sull’obbligo di assunzione di personale disabile?
Ai sensi dell’art. 9 comma 6 della legge 68/99, i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della suddetta legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti il prospetto informativo. Se rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.
Si precisa tuttavia che, come indicato nella Nota operativa del 14 dicembre 2011, la presentazione del prospetto informativo con compensazioni intergruppo determina una situazione occupazionale che si sostanzia solo a seguito della valutazione dell’insieme dei prospetti informativi presentati a livello di gruppo. Ne consegue che le aziende interessate a tale tipologia di compensazione devono presentare il prospetto informativo anche nel caso in cui non sono intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Come viene calcolato dal sistema il numero di lavoratori part-time riproporzionati?
Il sistema calcola il “N° di lavoratori Part time riproporzionati” sommando i lavoratori part-time che prestano il medesimo orario, e rapportandoli all’orario ordinario; vengono poi sommati tutti i lavoratori part time riproporzionati, applicando alla sommatoria l’arrotondamento a una unità dei decimali superiori a 0,50.
Ad esempio:
Numero lavoratori Part time = 6
Dettaglio lavoratori Part time:
4 lavoratori a 35:00 ore su 40:00 ore contrattuali
2 lavoratori a 25:00 ore su 38:00 ore contrattuali
Riproporzione:
4 x 35/40 = 3,5
2 x 25/38 = 1,32
Sommatoria occorrenze lavoratori part time riproporzionati: 3,5 + 1,32 = 4,82
Arrotondamento sommatoria: 5
Numero lavoratori part time riproporzionati: 5
Analogamente si procede per il calcolo del “N° Intermittenti riproporzionati” riproporzionando l’orario settimanale svolto rispetto all’orario settimanale contrattuale. Per tali lavoratori le ore di lavoro medie settimanali vengono calcolate utilizzando come base di calcolo le attività svolte nell’ultimo semestre rispetto al periodo di riferimento.Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Relativamente ai campi “nessuna assunzione aggiuntiva”, nel caso in cui si indichi NO devono essere conseguentemente compilati i campi “ data prima assunzione” ed eventualmente “data seconda assunzione”. Le date da indicare sono relative all’assunzione di
Si ricorda che il campo “nessuna assunzione aggiuntiva” è da compilare solo da parte di aziende tra i 15 e 35 dipendenti rientranti nel DPR 333/2000 articolo 2 commi 2 e 3.
Pertanto, selezionando la voce SI, si intende che non sono state effettuate assunzioni successive all’entrata in vigore della L.68/99 come da DPR 333/2000.
Selezionando la voce NO, si intende che sono state effettuate assunzioni successive all’entrata in vigore della L.68/99; in questo caso è necessario compilare il/i campo/i successivi: data prima assunzione e data seconda assunzione.
Nel campo “Data prima assunzione (DPR. 333/2000)” si inserisce la data di assunzione del lavoratore dipendente in aggiunta a quelli già in servizio alla data di entrata in vigore della L.68/99. Da questa data decorrono i 12 mesi entro i quali deve essere assunto un lavoratore disabile.
Il campo “Data seconda assunzione (DPR. 333/2000)”: è da compilare solo in caso di assunzione di un lavoratore entro i 12 mesi dalla “data di prima assunzione”. Dalla data della seconda assunzione decorrono i 60 giorni entro i quali deve essere fatta l’assunzione di un lavoratore disabile. Si ricorda che le date di prima e seconda assunzione non si riferiscono ad assunzioni di lavoratori disabili.Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Chi sono gli esenti dall’obbligo assuntivo?
L’esenzione dall’obbligo assuntivo, indicata nell’articolo 5, comma 3-bis della Legge n.68/1999, interessa i datori di lavoro che occupano dipendenti impiegati in attività per cui è necessario il pagamento di un tasso del premio INAIL pari o superiore al 60 per 1000. Tale situazione deve essere dichiarata tramite un’ autocertificazione datoriale. Come in passato, si richiede per l’esonero il versamento di un contributo da versare presso il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Quando presentare l’autocertificazione?
L’autocertificazione deve essere presentata in via telematica entro l’8 agosto 2016, come indicato dalla nota direttoriale del 28 luglio 2016. Dopo questa prima fase di avvio della procedura, il datore di lavoro dovrà provvedere ad aggiornare l’autocertificazione telematica entro 60 giorni dal momento di variazione della quota di esonero.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Come avviene l’Autocertificazione Esonero 60X1000?
Dal 3 maggio 2016 l’autocertificazione dell’esonero degli obblighi legati al collocamento mirato previsto per gli addetti impegnati in lavorazioni particolarmente pericolose dovrà avvenire in via telematica.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017I lavoratori assunti con contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, devono essere computati?
No, non devono essere computati in linea con i principi generali e con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza, anche quando il loro contratto abbia una durata superiore a sei mesi.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Entro quando è possibile rettificare un Prospetto inviato?
La rettifica del Prospetto è possibile, limitatamente ai dati che non influenzano il riconoscimento del dichiarante, dei lavoratori in forza ai sensi della L. 68/99 ed i dati che non influenzano il calcolo delle scoperture, entro 5 giorni dall’ultimo invio. I dati la cui rettifica è possibile sono:
Dati aziendali: tipologia del dichiarante, settore, CCNL;
Dati della sede legale: comune, CAP, indirizzo, telefono, fax, e-mail;
Dati del referente: codice fiscale, cognome, nome, indirizzo, comune, CAP, telefono, fax, e-mail;
Sezioni gradualità, compensazioni territoriali, esonero, convenzione: Data atto ed estremi atto;
Dati provinciali: provincia, comune, CAP, indirizzo, telefono, fax, e-mail della sede di riferimento, cognome e nome referente, n° posti previsti per centralinisti non vedenti (113/85), n° posti previsti per massofisioterapisti non vedenti (403/71) Note (sia nel quadro 2, sia nel quadro 3);
Elenco dei lavoratori in forza ai sensi della L.68/99: data inizio rapporto, qualifica professionale (ISTAT);
Posti di lavoro disponibili: Qualifica professionale (ISTAT), Mansione/descrizione compiti, N° posti, Categoria soggetto, Comune di assunzione, Capacità richieste/controindicazioni, Presenza di barriere architettoniche, Turni notturni, Raggiungibilità mezzi pubblici, Categoria assunzione;
Convenzione: Stato, data atto, estremi atto, tipologia di convenzione, data stipula, data scadenza.Data pubblicazione articolo: 22-11-2017I lavoratori che sono divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o
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Espandi Tutto
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Riduci TuttoFAQ 730 e dichiarazioni dei redditi
aPosso pagare l’imposta direttamente con il modello 730 da presentare nel 2020 la cedolare secca sugli affitti che percepisco dallo scorso mese di luglio?
Inserito
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11 Febbraio, 2020Il regime della cedolare secca sulle locazioni prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre all’Irpef e alle addizionali regionale e comunale, le imposte di registro e di bollo.
Chi sceglie questo regime deve versare l’imposta nei tempi e con le stesse modalità previste per l’Irpef, vale a dire in acconto e saldo. Per il primo anno in cui si dà in locazione un immobile l’acconto non è dovuto, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente.
Nel suo caso, pertanto, il saldo dell’imposta per il 2019 (pari al 21% o al 10% del canone annuale di locazione, a seconda che si tratti di contratto libero o a canone concordato) sarà pagato nel 2020.Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 15 gennaio 2020, n. 8945 – Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della…
- AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11185 – Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché…
- Cedolare secca sugli affitti. Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – Risposta 24 novembre 2021, n. 790 dell’Agenzia delle Entrate
- AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 14 febbraio 2020, n. 72680 – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2020 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo…
- AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 15 febbraio 2021, n. 44477 – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2021, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo,…
- AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 15 febbraio 2022, n. 48127 – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2022, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo,…
FAQs – locazioni
aE’ possibile pagare per un contratto di locazione di un immobile a uso abitativo della durata di 4+4 anni l’imposta di registro anno per anno invece che per l’intero periodo? In che modo?
Inserito
on
4 Settembre, 2020Si, il pagamento può essere effettuato anche annualmente, oltre che in unica soluzione per l’intera durata del contratto.
In questo caso il versamento per l’annualità successiva va fatto entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tramite richiesta di addebito su conto corrente) o effettuando il pagamento, sempre entro lo stesso termine, con il modello F24 – Elementi identificativi.
Nel calcolo dell’imposta da versare si deve tener conto anche di eventuali adeguamenti del canone di locazione (per esempio l’adeguamento Istat).
Per maggiori informazioni è possibile consultare l’area tematica del sito dell’Agenzia delle entrate dedicata alla casa.Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 09 novembre 2020, n. 234 – Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio…
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 maggio 2020, n. 15556 – In relazione all’applicabilità delle pene accessorie di cui all’art. 12 d. lgs. 74/2000 la loro durata per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo,…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 26 novembre 2020, n. C-787/18 – La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 osta a una normativa nazionale la quale, pur prevedendo, sulla base dell’articolo 188, paragrafo 2, di tale direttiva, che il…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18553 depositata l’ 8 giugno 2022 – In tema d’ICI, le domande di variazione della categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli…
- Applicabilità del regime fiscale previsto dall’art. 4 del D. L. 24 aprile 2017, n. 50 in caso di attività di locazione di immobile ad uso abitativo posta in essere da parte di privato al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa tramite il portale online…
- CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 luglio 2021, n. 20590 – In tema di imposta di registro, il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà di un immobile, comportando la retrocessione del bene oggetto…
Inserito
on
2 Settembre, 2020Il regime della cedolare secca sulle locazioni dei locali commerciali (unità immobiliari della categoria catastale C1 con una superficie complessiva non superiore a 600 metri quadri), introdotta con la legge di bilancio 2019, è scaduto il 31 dicembre 2019.
Pertanto, per i contratti stipulati a partire dal 2020 non sarà più possibile pagare sul canone di locazione annuo l’imposta sostitutiva del 21%, ma si dovrà assoggettare a tassazione il reddito del fabbricato con le ordinarie modalità.
Da quest’anno, quindi, il regime della cedolare torna ad applicarsi solo per le locazioni di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, locati per finalità abitative.Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Cedolare secca sugli affitti. Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – Risposta 24 novembre 2021, n. 790 dell’Agenzia delle Entrate
- Affitti dei negozi operativo il credito di imposta previsto dal D.L. n. 18/2020
- Cedolare secca in sede di proroga contratto locazione – Risposta 22 giugno 2020, n. 190 dell’Agenzia delle Entrate
- Cedolare secca sui canoni di locazione per contratti stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto immobili ad uso commerciale nel caso di rinnovo contrattuale effettuato nel 2019…
- Locazione commerciale – Modalità di esercizio dell’opzione per il regime fiscale della c.d. cedolare secca – Chiarimenti – Risposta 01 luglio 2020, n. 198 dell’Agenzia delle Entrate
- Applicazione del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili commerciali classificati nella categoria catastale C/1 anche se il canone contiene una quota variabile – Risposta 23 agosto 2019, n. 340 dell’Agenzia delle Entrate
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aPosso pagare l’imposta direttamente con il modello 730 da presentare nel 2020 la cedolare secca sugli affitti che percepisco dallo scorso mese di luglio?
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11 Febbraio, 2020Il regime della cedolare secca sulle locazioni prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre all’Irpef e alle addizionali regionale e comunale, le imposte di registro e di bollo.
Chi sceglie questo regime deve versare l’imposta nei tempi e con le stesse modalità previste per l’Irpef, vale a dire in acconto e saldo. Per il primo anno in cui si dà in locazione un immobile l’acconto non è dovuto, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente.
Nel suo caso, pertanto, il saldo dell’imposta per il 2019 (pari al 21% o al 10% del canone annuale di locazione, a seconda che si tratti di contratto libero o a canone concordato) sarà pagato nel 2020.Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 15 gennaio 2020, n. 8945 – Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della…
- AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11185 – Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché…
- Cedolare secca sugli affitti. Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – Risposta 24 novembre 2021, n. 790 dell’Agenzia delle Entrate
- AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 14 febbraio 2020, n. 72680 – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2020 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo…
- AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 15 febbraio 2021, n. 44477 – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2021, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo,…
- AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 15 febbraio 2022, n. 48127 – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2022, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo,…
aCorrisponde al vero che non sono più tassati i canoni di locazione non incassati. È così e da quando?
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21 Gennaio, 2020Per i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo il decreto legge n. 34/2019 (art. 3-quinquies) ha introdotto una nuova disposizione.
In particolare, è ora previsto che i canoni di locazione non riscossi non concorrono a formare il reddito qualora “la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento”.
Se i canoni verranno riscossi in periodi d’imposta successivi, le relative somme saranno assoggettate a tassazione separata (articolo 21 del Tuir) con le stesse regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte e di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è usufruito della detrazione in periodi d’imposta precedenti.
Questa nuova disposizione vale per tutti i contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati a partire dal 1° gennaio 2020.Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 09 dicembre 2021, n. C-154/20 – L’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte deve essere negato, senza che l’amministrazione tributaria debba provare che il soggetto passivo ha…
- Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione XI sentenza n. 4273 depositata il 15 luglio 2019 – La tassazione dei canoni di locazione avviene indipendentemente dalla loro percezione, sino a quando risulta vigente un contratto di locazione e, quindi,…
- CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2019, n. 25369 – Non è soggetta all’iscrizione alla gestione dei commercianti il socio della società che si limitata alla mera riscossione dei canoni di un immobile dato in locazione a terzi, risolvendosi perciò in…
- CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 aprile 2022, n. 10757 – Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in…
- CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 ottobre 2021, n. 27322 – Le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sulle quali si fonda la sentenza possono essere contestate in sede di legittimità se le relative censure contengano la denuncia di una documentata…
- CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 settembre 2019, n. 24153 – L’attività di riscossione di canoni di locazione, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione, non esorbita dalla semplice gestione…
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aE’ possibile scegliere il regime fiscale della cedolare secca anche se la locazione è avvenuta attraverso un intermediario di affitti on line?
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20 Gennaio, 2020Si, dal 1° giugno 2017 ai redditi derivanti dalle cosiddette “locazioni brevi” (quelle di durata non superiore a 30 giorni) è possibile applicare le disposizioni in materia di “cedolare secca sugli affitti”, cioè il regime di tassazione previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2011.
Pertanto, il locatore può scegliere di pagare l’imposta sostitutiva del 21%, invece dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale.
Questa possibilità è prevista sia quando il contratto è concluso direttamente dal proprietario dell’immobile sia quando per la sua stipula o per il pagamento del canone interviene un soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o che gestisce un portale telematico.Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2020, n. 26179 – Nel caso di interferenza del rapporto professionale tra contribuente e intermediario con il rapporto di imposta corrente tra contribuente ed Erario, stante l’estraneità del rapporto privatistico…
- Cedolare secca sugli affitti. Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – Risposta 24 novembre 2021, n. 790 dell’Agenzia delle Entrate
- Cedolare secca per la locazione di C/1 non è possibile usufruire di tale regime per i contratti in essere al 15 ottobre 2018 – Risposta 30 agosto 2019, n. 364 dell’Agenzia delle Entrate
- Locazione commerciale – Modalità di esercizio dell’opzione per il regime fiscale della c.d. cedolare secca – Chiarimenti – Risposta 01 luglio 2020, n. 198 dell’Agenzia delle Entrate
- Cedolare secca in sede di proroga contratto locazione – Risposta 22 giugno 2020, n. 190 dell’Agenzia delle Entrate
- Cedolare secca sui canoni di locazione per contratti stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto immobili ad uso commerciale nel caso di rinnovo contrattuale effettuato nel 2019…
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aSulla cessione di un contratto di locazione per il quale si è scelto il regime della cedolare secca è dovuta l’imposta di registro?
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17 Gennaio, 2020Anche quando è stata esercitata l’opzione per il regime fiscale della “cedolare secca”, sulle cessioni dei contratti di locazione è comunque dovuta l’imposta di registro, pari a:
- 67 euro, se la cessione avviene senza corrispettivo
- 2%, in caso di cessione con corrispettivo.
Come indicato nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011 n. 55394 (paragrafo 3.2), tra le imposte “sostituite” dalla cedolare secca vi rientrano l’imposta di registro dovuta sulle risoluzioni e sulle proroghe, ma non l’imposta dovuta sulle cessioni.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Locazione commerciale – Modalità di esercizio dell’opzione per il regime fiscale della c.d. cedolare secca – Chiarimenti – Risposta 01 luglio 2020, n. 198 dell’Agenzia delle Entrate
- Cedolare secca per la locazione di C/1 non è possibile usufruire di tale regime per i contratti in essere al 15 ottobre 2018 – Risposta 30 agosto 2019, n. 364 dell’Agenzia delle Entrate
- Cedolare secca in sede di proroga contratto locazione – Risposta 22 giugno 2020, n. 190 dell’Agenzia delle Entrate
- Cedolare secca sui canoni di locazione per contratti stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto immobili ad uso commerciale nel caso di rinnovo contrattuale effettuato nel 2019…
- Riduzione del canone di locazione per emergenza Covid 19 e cedolare secca – Risposta 09 marzo 2021, n. 165 dell’Agenzia delle Entrate
- Soggetti che possono accedere, previa opzione, al regime della cedolare secca su canoni di affitto di immobili commerciali – Risposta 18 luglio 2019, n. 268 dell’Agenzia delle Entrate
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aQualora il conduttore svolge attività commerciale è applicabile la cedolare secca per gli immobili C/1
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13 Gennaio, 2020Sì. Nell’ambito applicativo della cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili di categoria catastale C/1 (novità introdotta dalla legge di bilancio 2019 – articolo 1, comma 59, legge 145/2018), infatti, rientrano anche i contratti conclusi con conduttori, sia persone fisiche sia società, che svolgono attività commerciale (risoluzione n. 50/2019).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Cedolare secca sui canoni di locazione per contratti stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto immobili ad uso commerciale nel caso di rinnovo contrattuale effettuato nel 2019…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 40259 depositata il 2 ottobre 2019 – Non possono essere ex lege (ma solo ex contractu) addebitate al locatore le conseguenze dell’inidoneità funzionale o della modifica dell’immobile incombendo sul medesimo solo…
- Locazione commerciale – Modalità di esercizio dell’opzione per il regime fiscale della c.d. cedolare secca – Chiarimenti – Risposta 01 luglio 2020, n. 198 dell’Agenzia delle Entrate
- CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 novembre 2021, n. 34403 – Va riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell’eccedenza detraibile dell’i.v.a. anche con riferimento ad operazioni di leasing, laddove queste abbiano ad oggetti beni per i quali sia…
- Soggetti che possono accedere, previa opzione, al regime della cedolare secca su canoni di affitto di immobili commerciali – Risposta 18 luglio 2019, n. 268 dell’Agenzia delle Entrate
- Applicazione del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili commerciali classificati nella categoria catastale C/1 anche se il canone contiene una quota variabile – Risposta 23 agosto 2019, n. 340 dell’Agenzia delle Entrate
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aIl servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione può essere erogato istituto di patronato?
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7 Gennaio, 2020Sì. Con il provvedimento 18 aprile 2019, infatti, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, disciplinati dalla legge 152/2001, sono stati inclusi nel novero dei soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione e del versamento delle relative imposte. Con lo stesso provvedimento, gli istituti di patronato, inoltre, sono stati inseriti anche tra i soggetti che possono essere incaricati della trasmissione telematica della dichiarazione di successione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Comunicato 08 marzo 2021 – Costituzione dell’Istituto di patronato e di assistenza sociale EPAC, promosso su iniziativa della Confederazione sindacale autonoma dei lavoratori e dei pensionati – SI.NA.L.P.
- Adempimenti per la registrazione telematica dei contratti di locazione relativi alla gestione di siti per antenne di telefonia mobile – Risposta 10 settembre 2019, n. 374 dell’Agenzia delle Entrate
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 09 marzo 2021, n. C-580/19 – Un servizio di pronto intervento in regime di reperibilità, durante il quale un lavoratore deve poter raggiungere i confini della città ove si trova la sua sede di servizio entro un termine pari…
- INPS – Messaggio 05 novembre 2021, n. 3813 – Rilascio di nuovi servizi per gli Enti di Patronato: “Comunicazione Bidirezionale Patronati – COMBIPAT” integrata con “l’Agenda Appuntamenti” e reingegnerizzazione del servizio “Agenda Appuntamenti” dal Portale dei…
- CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 giugno 2021, n. 15618 – Nell’ambito dei contratti di locazione, la risoluzione del contratto non ha effetto naturalmente retroattivo, giacché trattandosi di contratti a esecuzione continuata o periodica, l’effetto della…
- Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione XI sentenza n. 4273 depositata il 15 luglio 2019 – La tassazione dei canoni di locazione avviene indipendentemente dalla loro percezione, sino a quando risulta vigente un contratto di locazione e, quindi,…
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10 Dicembre, 2019La legge di bilancio 2019 ha esteso il regime opzionale della cedolare secca (aliquota 21%) anche ai canoni di locazione derivanti dai contratti stipulati nel 2019 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, aventi a oggetto immobili commerciali (categoria catastale C/1 – negozi e botteghe) e le relative pertinenze (categorie catastali C/2 – magazzini e locali di deposito; C/6 – stalle, scuderie e rimesse; C/7 – tettoie chiuse e aperte), se congiuntamente locate. A tal fine, l’unità immobiliare commerciale deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadrati (articolo 1, comma 59, legge 145/2018).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Soggetti che possono accedere, previa opzione, al regime della cedolare secca su canoni di affitto di immobili commerciali – Risposta 18 luglio 2019, n. 268 dell’Agenzia delle Entrate
- Applicazione del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili commerciali classificati nella categoria catastale C/1 anche se il canone contiene una quota variabile – Risposta 23 agosto 2019, n. 340 dell’Agenzia delle Entrate
- Cedolare secca applicabile anche ai contratti commerciali prorogati nel 2019
- Cedolare secca sui canoni di locazione per contratti stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto immobili ad uso commerciale nel caso di rinnovo contrattuale effettuato nel 2019…
- Cedolare secca per la locazione di C/1 non è possibile usufruire di tale regime per i contratti in essere al 15 ottobre 2018 – Risposta 30 agosto 2019, n. 364 dell’Agenzia delle Entrate
- Riduzione del canone di locazione per emergenza Covid 19 e cedolare secca – Risposta 09 marzo 2021, n. 165 dell’Agenzia delle Entrate
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aSi può applicare la cedolare secca alla locazione di un immobile per finalità abitative a una cooperativa Onlus?
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6 Dicembre, 2019Sì, l’opzione per il regime della cedolare secca può essere esercitata anche in relazione a contratti di locazione conclusi con enti pubblici o privati non commerciali (tra cui rientrano le cooperative sociali, Onlus di diritto in base alla legge 381/1991), purché risulti dal contratto di locazione la destinazione degli immobili a uso abitativo in conformità ai propri scopi. In tal caso, infatti, è soddisfatto il requisito della destinazione dell’immobile a finalità abitative previsto dalla legge (circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, par. 1.2).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Cedolare secca per la locazione di C/1 non è possibile usufruire di tale regime per i contratti in essere al 15 ottobre 2018 – Risposta 30 agosto 2019, n. 364 dell’Agenzia delle Entrate
- Cedolare secca in sede di proroga contratto locazione – Risposta 22 giugno 2020, n. 190 dell’Agenzia delle Entrate
- Cedolare secca sui canoni di locazione per contratti stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto immobili ad uso commerciale nel caso di rinnovo contrattuale effettuato nel 2019…
- Riduzione del canone di locazione per emergenza Covid 19 e cedolare secca – Risposta 09 marzo 2021, n. 165 dell’Agenzia delle Entrate
- Locazione commerciale – Modalità di esercizio dell’opzione per il regime fiscale della c.d. cedolare secca – Chiarimenti – Risposta 01 luglio 2020, n. 198 dell’Agenzia delle Entrate
- Soggetti che possono accedere, previa opzione, al regime della cedolare secca su canoni di affitto di immobili commerciali – Risposta 18 luglio 2019, n. 268 dell’Agenzia delle Entrate
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5 Dicembre, 2019Con il provvedimento 19 marzo 2019, l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo Rli per la registrazione dei contratti di locazione e di affitto di immobili e per gli adempimenti successivi. A partire dal 20 marzo, il nuovo modello ha sostituito il precedente (adottato con il provvedimento 15 giugno 2017): tuttavia, fino al 19 maggio, sarà possibile utilizzare entrambi. Dal 20 maggio 2019, invece, si potrà usare esclusivamente il nuovo modello.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Rinegoziazione del canone di locazione, ecco il modello RLI – Da oggi la comunicazione è anche online direttamente da casa – AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 03 luglio 2020
- CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2020, n. 15405 – Il contratto che si viene ad instaurare con l’utilizzatore della prestazione non può che essere a tempo indeterminato nelle ipotesi di somministrazione avvenuta al di fuori dei limiti e delle…
- Modello ISA 2020 per i professionisti si passa da un “modello a costi” a un “modello a prestazioni”
- CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41694 – Il potere del giudice di disporre d’ufficio l’acquisizione di mezzi di prova non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell’assolvimento del rispettivo onere probatorio, ma solo…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19702 del 17 giugno 2022 – La semplice emissione del documento contabile, completo in tutti i suoi elementi formali, in quanto suscettibile di essere utilizzato a fini fiscali – o ad altri fini giuridicamente rilevanti – ove…
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 novembre 2020, n. 26181 – In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il beneficio del credito d’imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 può essere utilizzato in compensazione solo ai fini del…
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30 Ottobre, 2019La legge di bilancio per il 2019 ha previsto la possibilità di assoggettare al regime della cedolare secca, con aliquota del 21%, i canoni di locazione derivanti da contratti aventi a oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), di superficie fino a 600 metri quadrati (escluse le pertinenze) e le relative pertinenze locate congiuntamente. La possibilità di optare per il regime dell’imposta sostitutiva, peraltro, è riconosciuta in relazione ai contratti stipulati nel 2019. Di conseguenza, non ci si può avvalere di questa facoltà per un contratto stipulato nel 2018 (articolo 1, comma 59, legge 145/2018).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Cedolare secca applicabile anche ai contratti commerciali prorogati nel 2019
- Cedolare secca in sede di proroga contratto locazione – Risposta 22 giugno 2020, n. 190 dell’Agenzia delle Entrate
- Cedolare secca sui canoni di locazione per contratti stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto immobili ad uso commerciale nel caso di rinnovo contrattuale effettuato nel 2019…
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 maggio 2022, n. 14961 – Qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la…
- Cedolare secca per la locazione di C/1 non è possibile usufruire di tale regime per i contratti in essere al 15 ottobre 2018 – Risposta 30 agosto 2019, n. 364 dell’Agenzia delle Entrate
- Soggetti che possono accedere, previa opzione, al regime della cedolare secca su canoni di affitto di immobili commerciali – Risposta 18 luglio 2019, n. 268 dell’Agenzia delle Entrate
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aQuali sono le tipologie di immobili commerciali per i quali è prevista la possibilità di optare per la cedolare secca?
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15 Ottobre, 2019La legge di bilancio 2019 ha stabilito che il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nel 2019, aventi a oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze) e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa al regime ordinario, essere assoggettato alla cedolare secca, con l’aliquota del 21%. Si ricorda, peraltro, che l’imposta sostitutiva non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto tra le stesse parti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale (articolo 1, comma 59, legge 145/2018).
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- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 309 sez. X depositata il 28 gennaio 2019 – E’ facoltà del contribuente optare per il regime dell’Iva da applicare per i beni rientranti nella categoria dei fabbricati strumentali per i quali è possibile…
- Soggetti che possono accedere, previa opzione, al regime della cedolare secca su canoni di affitto di immobili commerciali – Risposta 18 luglio 2019, n. 268 dell’Agenzia delle Entrate
- Applicazione del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili commerciali classificati nella categoria catastale C/1 anche se il canone contiene una quota variabile – Risposta 23 agosto 2019, n. 340 dell’Agenzia delle Entrate
- Cedolare secca applicabile anche ai contratti commerciali prorogati nel 2019
- Cedolare secca sui canoni di locazione per contratti stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto immobili ad uso commerciale nel caso di rinnovo contrattuale effettuato nel 2019…
- Cedolare secca per la locazione di C/1 non è possibile usufruire di tale regime per i contratti in essere al 15 ottobre 2018 – Risposta 30 agosto 2019, n. 364 dell’Agenzia delle Entrate
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17 Settembre, 2019Il modello Rli può essere utilizzato, oltre che per esercitare l’opzione, anche per la revoca della cedolare secca. Il locatore può revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata ed entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento. Il modello deve essere presentato in modalità telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Chi non è obbligato alla registrazione telematica dei contratti di locazione, può procedere alla presentazione telematica dell’Rli anche presso gli uffici dell’Agenzia.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Soggetti che possono accedere, previa opzione, al regime della cedolare secca su canoni di affitto di immobili commerciali – Risposta 18 luglio 2019, n. 268 dell’Agenzia delle Entrate
- Locazione commerciale – Modalità di esercizio dell’opzione per il regime fiscale della c.d. cedolare secca – Chiarimenti – Risposta 01 luglio 2020, n. 198 dell’Agenzia delle Entrate
- Cedolare secca per la locazione di C/1 non è possibile usufruire di tale regime per i contratti in essere al 15 ottobre 2018 – Risposta 30 agosto 2019, n. 364 dell’Agenzia delle Entrate
- CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 luglio 2021, n. 25094 – Il ricorso per cassazione contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca, del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi della lettera d), comma 1, dell’art. 112, e fa, quindi, riferimento alla…
- Applicazione del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili commerciali classificati nella categoria catastale C/1 anche se il canone contiene una quota variabile – Risposta 23 agosto 2019, n. 340 dell’Agenzia delle Entrate
- Rinegoziazione del canone di locazione, ecco il modello RLI – Da oggi la comunicazione è anche online direttamente da casa – AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 03 luglio 2020
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aIn caso di pagamento in un’unica soluzione dell’imposta di registro per un contratto di locazione di un appartamento della durata di quattro anni, sono previste agevolazioni sull’importo dovuto?
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12 Gennaio, 2018Per i contratti di locazione (e sublocazione) di immobili urbani di durata pluriennale, l’imposta di registro può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno (articolo 17, comma 3, Dpr 131/1986). Se corrisposta per l’intera durata del contratto, l’imposta dovuta è ridotta di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità (articolo 5, Tariffa parte I, nota I, Dpr 131/1986). Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,1% in ragione d’anno (articolo 1, decreto 7 dicembre 2016).Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18221 depositata il 7 giugno 2022 – L’applicabilità, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. artt. 15 e 17, dell’imposta unica sostitutiva delle ordinarie imposte ipotecarie alle operazioni relative ai finanziamenti a…
- CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 novembre 2021, n. 34315 – Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), 220, punto 1, e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,…
- Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione XI sentenza n. 4273 depositata il 15 luglio 2019 – La tassazione dei canoni di locazione avviene indipendentemente dalla loro percezione, sino a quando risulta vigente un contratto di locazione e, quindi,…
- CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 09 novembre 2020, n. 234 – Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio…
- CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29236 – In tema di determinazione del reddito d’impresa, la plusvalenza ottenuta dalla cessione di un bene in forza di contratto di sale and lease back, contratto socialmente tipico con causa finanziaria…
- AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 17 giugno 2021, n. 155130 – Criteri e modalità di attuazione dell’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Comunicazioni atte a consentire l’esenzione della NASpI anticipata in un’unica soluzione…
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20 Ottobre, 2017Il modello “Registrazione locazioni immobili” (Rli) deve essere utilizzato per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle entrate la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e per comunicarne eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri (adempimenti successivi). Il modello può essere utilizzato anche per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto. In tutte le ipotesi di adempimenti successivi che riguardano un contratto già registrato (quindi anche in caso di risoluzione), nel modello occorre indicare gli estremi di registrazione o il codice identificativo del contratto. Il modello può essere presentato in modalità telematica direttamente dal contribuente, purché in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure avvalendosi di un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici territoriali dell’Agenzia da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione. Si ricorda, infine, che, a decorrere dal 19 settembre 2017, deve essere utilizzato il nuovo modello Rli con il relativo software.
Nel nuovo modello sono confluiti la maggior parte degli adempimenti fiscali legati alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto, come:
- richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili
- proroghe, cessioni, subentro e risoluzioni dei contratti in argomento
- esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca
- conguagli d’imposta
- sublocazione di immobili
- comunicazione dei dati catastali ai sensi dell’articolo 19, comma 15, del decreto legge 78/2010
- contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi “titoli Pac” (in sostituzione del “modello 69” per tali tipologie)
- registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità
- registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato
- gestione della comunicazione della risoluzione o proroga tardiva in caso di cedolare secca
- registrazione dei contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all’immobile principale.
Infine, utilizzando, sia in fase di prima registrazione che in fase di adempimenti successivi, l’apposito prodotto software Rli, è possibile avvalersi del calcolo automatico delle imposte, delle sanzioni e degli interessi.
Come presentare il modello
Il modello può essere presentato in modalità telematica direttamente dal contribuente – in tal caso, è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate – oppure avvalendosi degli intermediari abilitati (articolo 15 del decreto direttoriale 31 luglio 1998).
La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici territoriali dell’Agenzia da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione.
Si ricorda che, una volta scelto un ufficio territoriale delle Entrate, anche telematicamente, lo stesso sarà competente per tutti gli adempimenti successivi del contratto di locazione e/o affitto.Rli: un frontespizio e cinque quadri
Il primo foglio del modello è costituito dal frontespizio, che contiene l’informativa sul rispetto della privacy.
Segue il quadro A, suddiviso in tre sezioni: la prima riservata alla registrazione del contratto; la seconda per gli adempimenti successivi (ad esempio, la proroga del contratto); nell’ultima sezione trovano posto, invece, le informazioni riguardanti il richiedente la registrazione. Chiude il quadro lo spazio da compilare in caso di presentazione telematica.
Nei quadri B (Soggetti), C (Dati degli immobili) e D (Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca) vanno indicati, rispettivamente, i dati di locatore e conduttore, le notizie relative agli immobili principali e alle loro pertinenze, le informazioni riguardanti la cedolare secca.
Infine, è stato aggiunto un ulteriore quadro E (Locazione con canoni differente per una o più annualità), che va compilato solo nel caso in cui è stato previsto contrattualmente un canone diverso per una o più annualità.Il modello si scarica gratuitamente dal sito dell’Agenzia.
Tutti, comunque, possono scegliere il canale web e inviare Rli direttamente o tramite un intermediario abilitato. Non occorre allegare copia del testo del contratto nei casi in cui: non sono presenti più di tre locatori e più di tre conduttori; l’appartamento è soltanto uno e le relative pertinenze non sono superiori a tre; gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita; il contratto stabilisce solo il rapporto di locazione e non altre pattuizioni; i firmatari sono persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.Il modello può essere utilizzato anche per revocare la cedolare secca. Infatti, il locatore che vuole recedere dall’applicazione della cedolare, può farlo presentando il modello all’Agenzia delle entrate (anche on line) in ciascuna delle annualità successive a quella in cui ha optato per la cedolare secca; ha tempo fino al termine di scadenza per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’anno in cui s’intende non applicare più il tributo sostitutivo. A seguito della revoca, sarà nuovamente dovuta l’imposta di registro, anche per le annualità successive.
Principali novità
Implementazione del software, al fine di utilizzare il modello Rli per effettuare la contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e gli annessi titoli Pac.
Il “vecchio” Rli, per tale fattispecie, non sostituiva il modello 69 e, pertanto, il contribuente era tenuto a un doppio adempimento.
Ora invece sono state previste due caselle nella sezione I “Registrazione” del modello Rli, per individuare la tipologia di registrazione, nonché consentire la corretta tassazione.
Vediamo nello specifico cosa e come cambia.Con l’inserimento di due nuovi codici, la casella “Tipo garanzia” diventa “Tipo garanzie e/o Pac”:
- codice 3, nel caso di registrazione del contratto di affitto di terreni agricoli e dei diritti all’aiuto comunitario in favore dell’agricoltura (Pac)
- codice 4, nel caso di registrazione del contratto di affitto di terreni agricoli e dei diritti all’aiuto comunitario in favore dell’agricoltura (Pac), con garanzia prestata da terzi.
I Pac vengono tassati con un’aliquota dello 0,5 per cento.
I codici “3” e “4” possono essere presenti solo se la tipologia contratto è uguale a T1 (Affitto di fondo rustico) o T2 (Affitto di fondo rustico agevolato).
Pertanto, in presenza del codice “3” e della tipologia contratto:- T1, la tassazione risulta essere la somma dell’imposta di registro sul corrispettivo e dell’imposta proporzionale dello 0,5% sul Pac
- T2, il tributo da versare è costituito dalla somma dell’imposta fissa di 67 euro e dell’imposta proporzionale di registro dello 0,5% sul Pac.
Mentre, se il codice è “4” e la tipologia contratto:
- T1, il dovuto è dato dalla somma dell’imposta di registro sul corrispettivo e dell’imposta proporzionale dello 0,5% sul corrispettivo per Pac e garanzia
- T2, la tassazione è rappresentata dalla somma dell’imposta fissa di 67 euro e di quella proporzionale di registro dello 0,5% sul corrispettivo per Pac e garanzia.
Cedolare e immobili abitativi locati a cooperative o enti senza scopo di lucro
L’articolo 9 del Dl 47/2014 ha disciplinato una particolare fattispecie di applicazione del regime opzionale della “cedolare secca” (articolo 3 del Dlgs 23/2011): il nuovo comma 6-bis stabilisce che l’opzione può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, del codice civile, purché sublocate a studenti universitari, con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. Ora è possibile effettuare tale adempimento anche con Rli.Ecco cosa è cambiato.
È stato previsto un controllo sul codice fiscale (Cf) del conduttore che, se di persona non fisica (Pnf), non consente la compilazione della cedolare secca, salvo conferma nell’apposita casella del modello. Tale controllo dovrà tenere conto di tutte le ipotesi di codici fiscali numerici a prescindere che siano di persone fisiche (Cf provvisori) o Pnf, individuando la possibilità di conferma per tutte le possibili situazioni.Nella sezione II “Dati del conduttore”, è stata aggiunta una casella dove è possibile inserire, alternativamente, tre codici:
- “1”, se il conduttore è una cooperativa o ente senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, del codice civile, che a sua volta subloca l’immobile a studenti universitari con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione
- “2”, se il conduttore è una persona fisica identificata mediante un codice fiscale provvisorio o un ente senza scopo di lucro
- “3”, soggetto diverso dai precedenti.
La compilazione della casella contenente i predetti codici è sempre obbligatoria.
Quando il contratto non serve
È stata inserita una casella che va barrata se il richiedente sceglie di non allegare il contratto (nella ricevuta risulterà l’opzione).
La casella è presente solo sul software e non sul modello cartaceo. Il nuovo campo può essere utilizzato solo in caso di allegazione facoltativa e in assenza di allegato.
Vediamo quando si può optare per l’omissione del testo contrattuale:- quando è stato inserito, nella casella “Tipologia contratto”, il codice L1 (locazione di immobile a uso abitativo) oppure il codice L2 (locazione agevolata di immobile a uso abitativo)
- se il contratto non è soggetto a Iva
- se non vi sono allegati (mappe, planimetrie, disegni, eccetera).
- se ci sono al massimo tre locatori persone fisiche e casella soggettività Iva non barrata
- se ci sono al massimo tre conduttori persone fisiche e casella soggettività Iva non barrata
- deve essere presente un immobile con codice “1” (immobile principale – quadro C).
- se vi sono altri immobili (massimo tre) devono avere codice “2” (pertinenza locata congiuntamente – quadro C).
Subentro
Previsione del “subentro” come ipotesi autonoma di adempimento successivo.
Nella casella adempimenti successivi – quadro A, sezione II – è stato inserito il codice “6” (subentro), così da gestire la fattispecie in modo del tutto autonomo rispetto agli altri adempimenti. Inoltre, per meglio individuare la tipologia di subentro è stata prevista un’ulteriore casella con menù a tendina con i seguenti valori: “1” decesso; “2” trasferimento immobiliare; “3” trasformazione; “4” fusione, “5” scissione; “6” altro.Si possono avere diverse tipologie di subentro, vediamo come vengono gestite:
- con rapporto 1 – 1 (un soggetto che esce e uno che entra nel contratto) con opzione per la cedolare – modello Rli
- con rapporto 1 – (+1) (un soggetto che esce e più soggetti che entrano nel contratto) in regime ordinario registro – modello Rli
- con rapporto (+1) – 1 (più soggetti escono e uno solo entra nel contratto) in regime ordinario registro – modello Rli
- con rapporto 1 – (+ 1) (un soggetto che esce e più soggetti che entrano nel contratto) con opzione per la cedolare – solo in ufficio
- con rapporto (+1) – 1 (più soggetti escono e uno solo entra nel contratto) con opzione per la cedolare – solo in ufficio.
Canoni diversi
È stato previsto il nuovo “Quadro E”, da compilare nel caso di locazione con canoni diversi per le diverse annualità, in modo da inserire i vari canoni (massimo nove).
Nel quadro E vanno indicati i canoni dalla seconda alla nona annualità.Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
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- CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 giugno 2021, n. 15618 – Nell’ambito dei contratti di locazione, la risoluzione del contratto non ha effetto naturalmente retroattivo, giacché trattandosi di contratti a esecuzione continuata o periodica, l’effetto della…
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- Corte di Cassazione ordinanza n. 29485 depositata il 21 ottobre 2021 – Con riferimento all’Iva, invece, la natura di prestazione di servizi dell’appalto rileva anche ai fini del momento in cui l’operazione si considera effettuata, trovando applicazione…
- CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 febbraio 2022, n. 6170 – In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, con la quale…
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aNel caso di proroga di un contratto di locazione oggetto di cedolare secca e in cui sia già stata espressa la rinuncia all’aumento del canone, il locatore deve inviare una nuova comunicazione in tal senso al conduttore?
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2 Ottobre, 2017Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. L’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia a esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Tali disposizioni sono inderogabili (articolo 3, comma 11, Dlgs 23/2011). La rinuncia all’aumento del canone per l’intera durata del contratto deve essere comunicata al conduttore, tramite raccomandata, prima di esercitare l’opzione per la cedolare secca. Tale comunicazione, integrando il contenuto del contratto, è necessaria solo se la rinuncia all’aumento del canone non sia già stata prevista nel contratto stesso (cfr circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, paragrafo 8.3 e circolare n. 20/E del 4 giugno 2012, paragrafo 9). Nel caso, quindi, di proroga di un contratto che contenga già la rinuncia all’aumento del canone, il locatore non deve inviare alcuna comunicazione in tal senso mediante raccomandata (risoluzione n. 115/E del 1° settembre 2017).
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aCome si calcola l’imposta di registro per un contratto di locazione relativo a più immobili, solo alcuni dei quali assoggettabili alla cedolare secca?
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26 Agosto, 2017Nel caso in cui un contratto di locazione abbia a oggetto sia immobili abitativi, per i quali è esercitata l’opzione per la cedolare secca, sia immobili non soggetti al regime alternativo, l’imposta di registro deve essere assolta solo sui corrispettivi relativi a questi ultimi, determinata con esclusivo riferimento ai canoni relativi agli immobili esclusi dalla cedolare secca. Qualora nel contratto sia indicato un canone unitario, l’imposta di registro è dovuta sulla quota di canone imputabile agli immobili per i quali non trova applicazione il regime sostitutivo e va calcolata in misura proporzionale alla rendita catastale (circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, paragrafo 4.4).
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22 Marzo, 2017Il contratto di locazione di beni immobili può essere registrato in qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, il quale sarà poi competente per tutti gli adempimenti successivi (come ad esempio, proroghe, cessioni o risoluzioni). Si ricorda che per la registrazione deve essere utilizzato il modello RLI (anche per esercitare l’eventuale opzione e la revoca della cedolare secca).
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aIo e mia sorella siamo comproprietarie di un appartamento che, a dicembre 2015, abbiamo concesso in locazione, optando entrambe per la cedolare secca. Per la prossima annualità, io vorrei revocare l’opzione, mia sorella no. Come ed entro quale termine devo agire?
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19 Marzo, 2017L’opzione per il regime della cedolare secca può essere esercitata anche nel caso in cui vi siano due o più locatori, persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile (e sulle relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione). Per i contratti di durata pluriennale, qualora, per le annualità successive alla prima, uno dei locatori decida di revocare l’opzione, lo stesso è tenuto al pagamento dell’imposta di registro limitatamente alla frazione del canone a lui imputabile in base alla sua quota di possesso dell’immobile (circolare 26/E del 1° giugno 2011, paragrafo 4.3). La revoca deve essere esercitata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento, cioè entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente, utilizzando il modello Registrazione locazioni immobili (Rli). Il modello va presentato in modalità telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione. Il modello Rli, le istruzioni per la sua compilazione e il relativo software sono disponibili su sito delle Entrate. Pur non essendo formalmente prevista alcuna forma di comunicazione della revoca, è comunque opportuno che il locatore segnali la circostanza al conduttore, responsabile solidale del pagamento dell’imposta di registro (circolare 20/E del 4 giugno 2012, paragrafo 1).
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FAQs – tributi
aE’ possibile pagare per un contratto di locazione di un immobile a uso abitativo della durata di 4+4 anni l’imposta di registro anno per anno invece che per l’intero periodo? In che modo?
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4 Settembre, 2020Si, il pagamento può essere effettuato anche annualmente, oltre che in unica soluzione per l’intera durata del contratto.
In questo caso il versamento per l’annualità successiva va fatto entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tramite richiesta di addebito su conto corrente) o effettuando il pagamento, sempre entro lo stesso termine, con il modello F24 – Elementi identificativi.
Nel calcolo dell’imposta da versare si deve tener conto anche di eventuali adeguamenti del canone di locazione (per esempio l’adeguamento Istat).
Per maggiori informazioni è possibile consultare l’area tematica del sito dell’Agenzia delle entrate dedicata alla casa.Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
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malattia possono essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 68/99?
Con la circolare 2/2010, questo Ministero ha precisato che i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia (art. 4 c. 4 l. 68/99) possono essere computati esclusivamente in ambito privatistico. In considerazione soprattutto del fatto che, qualora per i predetti lavoratori, non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori nella stessa azienda, spetta al Servizio provinciale competente l’avviamento degli stessi presso un’altra azienda, individuando le attività compatibili con le residue capacità lavorative di essi. Tale procedura non si applica invece ai datori di lavoro pubblici che sono tenuti a conformarsi ai principi generali in materia di assunzioni previsti dal Decreto Legislativo n. 165/2001.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Nel caso di un datore di lavoro che, per effetto delle esclusioni differenziate art.3 e art.18, si trovi nella situazione di essere escluso dall’obbligo art.3 ma obbligato per l’art.18, deve presentare il prospetto informativo?
Il prospetto deve essere presentato. Il calcolo della base computo per l’art.18 è determinata dal comma 2 dello stesso art.18. Per questo motivo è possibile che si verifichi il caso citato, ma ovviamente la presentazione del prospetto sarà obbligatoria nel caso in cui la base di computo art.18 superi le 50 unità, in quanto sotto tale limite non vi sono obblighi di assunzione.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017
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