cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29157 depositata il 12 novembre 2024 – In tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell’evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell’art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire

In tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29139 depositata il 12 novembre 2024 – Nella prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. e dell’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità

Nella prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28391 depositata il 5 novembre 2024 – Licenziamento disciplinare illegittimo se basato sulla mancata presentazione del certificato di guarigione in quanto il prestatore non ha l’onere di munirsi di tale certificato, non esistendo alcuna norma di legge in tal senso

Licenziamento disciplinare illegittimo se basato sulla mancata presentazione del certificato di guarigione in quanto il prestatore non ha l'onere di munirsi di tale certificato, non esistendo alcuna norma di legge in tal senso

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29117 depositata il 12 novembre 2024 – In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione

In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28814 depositata l’ 8 novembre 2024, n. 28814 – La sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate; la tipizzazione dei motivi di ricorso comporta, infatti, che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione all’impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzato con l’espressione della cd. duplice specificità, essendo onere del ricorrente argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge; invece la promiscuità della formulazione delle censure “avviluppa gli asseriti vizi strutturali della motivazione, ma anche l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge sostanziale e processuale”

La sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate; la tipizzazione dei motivi di ricorso comporta, infatti, che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione all'impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzato con l'espressione della cd. duplice specificità, essendo onere del ricorrente argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge; invece la promiscuità della formulazione delle censure “avviluppa gli asseriti vizi strutturali della motivazione, ma anche l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge sostanziale e processuale”

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28384 depositata il 5 novembre 2024 – La normativa che ha imposto, per le dimissioni, una determinata forma non altera la natura dell’atto di dimissioni come negozio unilaterale recettizio, ma richiede – ai fini dell’efficacia dell’atto – il rispetto di determinate forme (di natura telematica), salvo che le dimissioni (e la risoluzione consensuale) intervengano in sede assistita o avanti alla Commissione di certificazione

La normativa che ha imposto, per le dimissioni, una determinata forma non altera la natura dell’atto di dimissioni come negozio unilaterale recettizio, ma richiede – ai fini dell’efficacia dell’atto – il rispetto di determinate forme (di natura telematica), salvo che le dimissioni (e la risoluzione consensuale) intervengano in sede assistita o avanti alla Commissione di certificazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 28657 depositata il 7 novembre 2024 – Le cosiddette clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere la prestazione lavorativa dedotta in un contratto part time, sono illegittime, atteso che l’esigenza della previa pattuizione bilaterale della riduzione di orario comporta – stante la ratio dell’art. 5 della legge n. 863 del 1984 – che, se le parti concordano per un orario giornaliero inferiore a quello ordinario, di tale orario debba essere determinata la collocazione nell’arco della giornata e che, se parimenti le parti convengono che l’attività debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana o del mese, anche la distribuzione di tali giornate lavorative sia previamente stabilita

Le cosiddette clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere la prestazione lavorativa dedotta in un contratto part time, sono illegittime, atteso che l’esigenza della previa pattuizione bilaterale della riduzione di orario comporta – stante la ratio dell’art. 5 della legge n. 863 del 1984 – che, se le parti concordano per un orario giornaliero inferiore a quello ordinario, di tale orario debba essere determinata la collocazione nell’arco della giornata e che, se parimenti le parti convengono che l’attività debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana o del mese, anche la distribuzione di tali giornate lavorative sia previamente stabilita

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28644 depositata il 7 novembre 2024 – I professionisti sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa ed é escluso che la soglia indicata sia una fascia di esenzione della contribuzione applicabile in ogni caso, costituendo invece solo uno dei tanti parametri utilizzabili per la verifica dell’abitualità (o dell’assenza dell’abitualità) dell’esercizio dell’attività professionale

I professionisti sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa ed é escluso che la soglia indicata sia una fascia di esenzione della contribuzione applicabile in ogni caso, costituendo invece solo uno dei tanti parametri utilizzabili per la verifica dell’abitualità (o dell’assenza dell’abitualità) dell’esercizio dell’attività professionale

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