cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 gennaio 2022, n. 1593 – Ai fini dell’assoggettabilità a tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio o di somme derivanti da cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva, conseguente ad un’occupazione d’urgenza divenuta illegittima, di terreni destinati ad opere pubbliche, ciò che conta è la collocazione dei suoli nelle zone omogenee (di tipo A, B, C, D) di cui all’art. 11, comma 5, della l. n. 413 del 1991, non la loro vocazione edificatoria o agricola fondata sulle previsioni dello strumento urbanistico locale

Ai fini dell'assoggettabilità a tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio o di somme derivanti da cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva, conseguente ad un'occupazione d'urgenza divenuta illegittima, di terreni destinati ad opere pubbliche, ciò che conta è la collocazione dei suoli nelle zone omogenee (di tipo A, B, C, D) di cui all’art. 11, comma 5, della l. n. 413 del 1991, non la loro vocazione edificatoria o agricola fondata sulle previsioni dello strumento urbanistico locale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2022, n. 504 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall'accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 gennaio 2022, n. 1449 – In tema di reddito di impresa, ai fini della deducibilità dei costi infragruppo derivanti da accordi “cost sharing agreements”, non può ritenersi sufficiente l’esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi forniti dalla controllante alle controllate – quali le attività direzionali, amministrative, legali e tecniche – e la fatturazione dei corrispettivi, richiedendosi, al contrario, la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l’utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio

In tema di reddito di impresa, ai fini della deducibilità dei costi infragruppo derivanti da accordi "cost sharing agreements", non può ritenersi sufficiente l'esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi forniti dalla controllante alle controllate - quali le attività direzionali, amministrative, legali e tecniche - e la fatturazione dei corrispettivi, richiedendosi, al contrario, la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 gennaio 2022, n. 1446 – Il deposito di copia dell’atto di appello presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, quale requisito di ammissibilità del gravame non notificato a mezzo di ufficiale postale, è stato eliminato dall’art. 36 del d.lgs. n. 175 del 2014 con efficacia non retroattiva, compatibile con l’art. 6 della CEDU, che non garantisce il diritto a beneficiare di norme procedurali sopravvenute, a cui lo Stato può legittimamente applicare il principio tempus regit actum

Il deposito di copia dell'atto di appello presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, quale requisito di ammissibilità del gravame non notificato a mezzo di ufficiale postale, è stato eliminato dall'art. 36 del d.lgs. n. 175 del 2014 con efficacia non retroattiva, compatibile con l'art. 6 della CEDU, che non garantisce il diritto a beneficiare di norme procedurali sopravvenute, a cui lo Stato può legittimamente applicare il principio tempus regit actum

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 gennaio 2022, n. 1506 – In tema di società non operative la determinazione della non operatività si ha quando l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi ordinari, imputati al conto economico, è inferiore a quello dei ricavi figurativi, calcolati sulla base di precisi criteri di legge; la prova contraria carico del contribuente, non va intesa in termini assoluti bensì economici, aventi riguardo alle effettive condizioni del mercato

In tema di società non operative la determinazione della non operatività si ha quando l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi ordinari, imputati al conto economico, è inferiore a quello dei ricavi figurativi, calcolati sulla base di precisi criteri di legge; la prova contraria carico del contribuente, non va intesa in termini assoluti bensì economici, aventi riguardo alle effettive condizioni del mercato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 gennaio 2022, n. 1495 – In base al principio di semplificazione processuale, costituito dal principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., la parte che ha allegato l’esistenza di un fatto specifico (il processo verbale di constatazione), non contestato dalla controparte, è esonerata dall’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.

In base al principio di semplificazione processuale, costituito dal principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., la parte che ha allegato l’esistenza di un fatto specifico (il processo verbale di constatazione), non contestato dalla controparte, è esonerata dall’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 gennaio 2022, n. 483 – Anche in materia di IRAP, il mancato versamento dell’imposta che sia diretta conseguenza dell’omessa indicazione nella dichiarazione dell’importo effettivamente dovuto, integra solo ed unicamente un contegno di dichiarazione infedele, la cui sanzione, comminata nei modi e nei termini di cui all’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, assorbe l’inevitabilmente conseguente mancato versamento dell’imposta effettivamente dovuta

Anche in materia di IRAP, il mancato versamento dell'imposta che sia diretta conseguenza dell'omessa indicazione nella dichiarazione dell'importo effettivamente dovuto, integra solo ed unicamente un contegno di dichiarazione infedele, la cui sanzione, comminata nei modi e nei termini di cui all'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, assorbe l'inevitabilmente conseguente mancato versamento dell'imposta effettivamente dovuta

Torna in cima