CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 23 aprile 2015, n. C-111/14 – Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto dev’essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che consente all’amministrazione tributaria di negare al prestatore di servizi il rimborso di tale imposta, da questi assolta, quando non è stato riconosciuto al destinatario di tali servizi – E’ debitore dell’imposta sul valore aggiunto solo il soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi quando quest’ultima è fornita a partire da un’organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui tale imposta è dovuta
CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 23 aprile 2015, n. C-111/14 SISTEMA COMUNE D’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - DIRETTIVA 2006/112/CE - PRINCIPIO DELLA NEUTRALITA' FISCALE - PERSONA DEBITRICE DELL’IVA - LIQUIDAZIONE ERRATA DELL’IVA DA PARTE DEL DESTINATARIO - ASSOGGETTAMENTO ALL’IVA DEL PRESTATORE DI SERVIZI - DINIEGO DI CONCESSIONE DEL RIMBORSO DELL’IVA AL PRESTATORE DI SERVIZI 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione [...]