IVA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24446 – L’Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui all’art. 50-bis, comma 4, lett. b), del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla L. n. 427 del 1993, qualora costui abbia già provveduto all’adempimento, sebbene tardivo

«l'Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui all'art. 50-bis, comma 4, lett. b), del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla L. n. 427 del 1993, qualora costui abbia già provveduto all'adempimento, sebbene tardivo, dell'obbligazione tributaria nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile mediante un'autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento dell'IVA, realizzata dall'importatore per effetto dell'immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, in C-272/13, a tenore della quale detta violazione può essere punita, in relazione allo scarto temporale tra la dichiarazione e l'autofatturazione, con una specifica sanzione per il ritardo - non fissa e che può consistere anche nel computo degli interessi di mora, purché sia rispettato il principio di proporzionalità - la cui adeguata determinazione, implicando un accertamento di fatto, compete al giudice di merito»

Chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Risposta 05 ottobre 2018, n. 28 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 05 ottobre 2018, n. 28 Chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente Quesito La società ALFA, in qualità di committente [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 settembre 2018, n. 21809 – Condizioni per l’applicabilità di aliquota agevolata per somministrazione mediante distributori automatici di alimenti e bevande

Condizioni per l'applicabilità di aliquota agevolata per somministrazione mediante distributori automatici di alimenti e bevande, corretta applicazione della previsione di cui alla voce 38), Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo vigente ratione temporis, che regola le "somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici e scuole, caserme ed altri edifici destinati alla collettività", prevedendo per esse l'aliquota del 4%(percento). Questa Corte ha precisato, sul punto, (Cass. civ. Sez. V, Sent., 22 settembre 2017, n. 22093) che il tratto caratterizzante di tale disposizione è costituito dalla circostanza che i distributori in questione siano collocati in luoghi destinati alla collettività, dovendosi ritenere che l'applicazione dell'aliquota agevolata anzidetta trovi giustificazione nella funzione-per così dire - sociale, che contraddistingue la somministrazione di alimenti e bevande negli edifici contemplati dalla norma. Presupposti per l'applicazione della previsione in esame è che i distributori siano utilizzati da un numero indeterminato di individui e non per una ristretta cerchia di persone (dipendenti o collaboratori) che operano all'interno della struttura.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24471 – La cessione di quantità aggiuntive di beni a titolo di sconto non è imponibile ex art. 15, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 a condizione che lo sconto sia stato espressamente concordato tra le parti al momento della conclusione del contratto

"la cessione di quantità aggiuntive di beni (o, comunque, di beni non soggetti ad una maggior aliquota Iva rispetto a quelli della transazione principale) a titolo di sconto non è imponibile ex art. 15, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 a condizione che lo sconto sia stato espressamente concordato tra le parti al momento della conclusione del contratto per l'operazione principale" - passando al ricorso incidentale, il primo motivo denuncia omessa motivazione in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.: la società lamenta, in particolare, il difetto assoluto di motivazione per aver la CTR rigettato indistintamente tutti gli altri motivi;

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24454 – Per le cessioni allo Stato e agli enti pubblici previsti dall’art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per il versamento dell’IVA decorre dalla data di effettivo incasso del corrispettivo da parte del cedente e non dalla data di emissione del mandato di pagamento o del bonifico bancario da parte del cessionario

«nel caso di cessioni allo Stato e agli enti pubblici previsti dall'art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per il versamento dell'IVA decorre dalla data di effettivo incasso del corrispettivo da parte del cedente e non dalla data di emissione del mandato di pagamento o del bonifico bancario da parte del cessionario. La menzionata disposizione contiene, infatti, una norma di favore a beneficio di coloro che contrattano con soggetti pubblici e che intende metterli al riparo da eventuali ritardi nell'esecuzione dei pagamenti, già oggetto di specifica regolamentazione da parte della disciplina eurounitaria (direttiva n. 2011/7/UE del 16/02/2011)»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24434 – In tema di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dall’art. 8, comma 6, del d.P.R. n. 322 del 1998, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria

In tema di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dall'art. 8, comma 6, del d.P.R. n. 322 del 1998, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco allegando errori od omissioni incidenti sull'obbligazione tributaria «la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 ottobre 2018, n. 24320 – Regime IVA nel ribaltamento costi da parte del consorzio con il sistema della doppia fatturazione va assoggettata allo stesso regime fiscale della fattura originaria non può che essere il medesimo della fattura emessa nei confronti dei consorziati

Regime IVA nel ribaltamento costi da parte del consorzio con il sistema della doppia fatturazione va assoggettata allo stesso regime fiscale della fattura originaria non può che essere il medesimo della fattura emessa nei confronti dei consorziati «una società consortile costituita nelle forme di società di capitale per l'esecuzione di un appalto di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 23 bis I. 8 agosto 1977, n. 584 e succ. mod. non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese socie riunite, ma il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese, con la conseguenza che, dal punto di vista tributario, le operazioni e i costi della società consortile sono direttamente riferibili alle società consociate. Ne deriva che per le imprese socie costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali, quindi, possono essere ad esse riaddebitate attraverso il principio del cosiddetto ribaltamento dei costi o riaddebito»

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 ottobre 2018, n. 24001 – La previsione di cui all’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotta dall’art. 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resto fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai sensi degli artt. 19 e seguenti del d.P.R. n. 633/1972, non ha efficacia retroattiva né può ad essa riconoscersi valore di norma interpretativa

«La previsione di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotta dall'art. 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resto fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai sensi degli artt. 19 e seguenti del d.P.R. n. 633/1972, non ha efficacia retroattiva né può ad essa riconoscersi valore di norma interpretativa».

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