processo tributario

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37352 depositata il 20 dicembre 2022 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salvo la prova contraria. Nell’ordinamento non esiste affatto un divieto di praesumptio de praesumpto, “in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2727 e 2729, c.c. né a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea – in quanto a sua volta adeguata – a fondare l’accertamento del fatto ignoto

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salvo la prova contraria. Nell’ordinamento non esiste affatto un divieto di praesumptio de praesumpto, “in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2727 e 2729, c.c. né a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea – in quanto a sua volta adeguata – a fondare l'accertamento del fatto ignoto

Corte di Cassazione ordinanza n. 29468 depositata il 10 ottobre 2022 – Per la Corte Suprema è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza

Per la Corte Suprema è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza

Corte di Cassazione ordinanza n. 29434 depositata il 10 ottobre 2022 – L’intempestiva costituzione in giudizio del resistente in primo grado, che essa implica la sola decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, fermi restando la validità della costituzione e il diritto del resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti

L’intempestiva costituzione in giudizio del resistente in primo grado, che essa implica la sola decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, fermi restando la validità della costituzione e il diritto del resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37356 depositata il 20 dicembre 2022 – Quando si controverte dell’Irap dovuta da una società di persone, trattandosi di imposta da imputarsi per trasparenza ai soci, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento avente per oggetto la medesima

Quando si controverte dell'Irap dovuta da una società di persone, trattandosi di imposta da imputarsi per trasparenza ai soci, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento avente per oggetto la medesima

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36892 depositata il 16 dicembre 2022 – La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata in materia fallimentare) ed il socio sia comunque destinato a subentrare nella posizione debitoria, e che addirittura la mancata utile partecipazione non consenta neanche di escludere a priori lo stesso interesse ad agire del creditore. Salvo l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 che prevede il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, secondo comma, cod. civ.

La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata in materia fallimentare) ed il socio sia comunque destinato a subentrare nella posizione debitoria, e che addirittura la mancata utile partecipazione non consenta neanche di escludere a priori lo stesso interesse ad agire del creditore. Salvo l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 che prevede il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall’art. 2495, secondo comma, cod. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36940 depositata il 16 dicembre 2022 – Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 37001 depositata il 16 dicembre 2022 – All’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale individua nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione, i quali rimangono successori, indipendentemente dall’avere goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati

All'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale individua nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, i quali rimangono successori, indipendentemente dall’avere goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati

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