processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 luglio 2022, n. 23543 – L’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione quando, in ragione della necessaria trasparenza e della possibilità di un immediato controllo dell’attività della pubblica amministrazione, pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva in punto di “an” e di “quantum debeatur”, mediante la chiara e puntuale indicazione delle operazioni – nella specie movimentazioni bancarie – in base alle quali è sorta la pretesa fiscale a fine di consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa del contribuente

L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando, in ragione della necessaria trasparenza e della possibilità di un immediato controllo dell'attività della pubblica amministrazione, pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva in punto di "an" e di "quantum debeatur", mediante la chiara e puntuale indicazione delle operazioni - nella specie movimentazioni bancarie - in base alle quali è sorta la pretesa fiscale a fine di consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa del contribuente

Corte di Cassazione ordinanza n. 19732 del 20 giugno 2022 – In tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione di fallimento di una delle parti non integra una causa di interruzione del relativo giudizio, posto che in quest’ultimo opera il principio dell’impulso d’ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge

In tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione di fallimento di una delle parti non integra una causa di interruzione del relativo giudizio, posto che in quest'ultimo opera il principio dell'impulso d'ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge

Corte di Cassazione sentenza n. 19729 del 17 giugno 2022 – La società ha omesso, nella dichiarazione telematica — che è l’unica dichiarazione rilevante, la sola cioè che l’Amministrazione può prendere in considerazione —, di manifestare la volontà dell’opzione per l’agevolazione fiscale, è da escludere che si sia in presenza dell’inadempimento di un onere meramente formale

La società ha omesso, nella dichiarazione telematica — che è l’unica dichiarazione rilevante, la sola cioè che l’Amministrazione può prendere in considerazione —, di manifestare la volontà dell’opzione per l’agevolazione fiscale, è da escludere che si sia in presenza dell’inadempimento di un onere meramente formale

Corte di Cassazione ordinanza n. 19691 del 17 giugno 2022 – Il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa

Il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa

Corte di Cassazione ordinanza n. 19647 del 17 giugno 2022 – In materia di determinazione del reddito di impresa, ai fini dell’individuazione della base imponibile, in applicazione del principio di derivazione desumibile dal combinato disposto degli artt. 2426, comma 1, n. 9) c.c. e 92, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, è corretta la valutazione del valore delle rimanenze di magazzino al costo medio di produzione, laddove non sia desumibile un minor valore di realizzazione in relazione all’andamento del mercato, e la conseguente deduzione dello stesso quale componente negativa del reddito

In materia di determinazione del reddito di impresa, ai fini dell'individuazione della base imponibile, in applicazione del principio di derivazione desumibile dal combinato disposto degli artt. 2426, comma 1, n. 9) c.c. e 92, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, è corretta la valutazione del valore delle rimanenze di magazzino al costo medio di produzione, laddove non sia desumibile un minor valore di realizzazione in relazione all'andamento del mercato, e la conseguente deduzione dello stesso quale componente negativa del reddito

Corte di Cassazione ordinanza n. 19634 del 17 giugno 2022 – La nozione di inesistenza della notificazione deve essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione, quali il caso di totale mancanza materiale dell’atto ovvero di attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto. La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, avuto riguardo al rinvio disposto dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 alle norme sulle notificazioni nel processo civile

La nozione di inesistenza della notificazione deve essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione, quali il caso di totale mancanza materiale dell'atto ovvero di attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto. La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, avuto riguardo al rinvio disposto dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 alle norme sulle notificazioni nel processo civile

Corte di Cassazione ordinanza n. 19591 del 17 giugno 2022 – La dichiarazione dei redditi affetta da errori è emendabile con limitato riguardo ai dati riferibili ad esternazioni di scienza o di giudizio, mentre, nel caso di errori relativi all’indicazione di dati costituenti espressione di volontà negoziale, il contribuente ha l’onere, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., di fornire la prova della riconoscibilità e dell’essenzialità di detti errori

La dichiarazione dei redditi affetta da errori è emendabile con limitato riguardo ai dati riferibili ad esternazioni di scienza o di giudizio, mentre, nel caso di errori relativi all’indicazione di dati costituenti espressione di volontà negoziale, il contribuente ha l’onere, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., di fornire la prova della riconoscibilità e dell’essenzialità di detti errori

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