TUIR

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2019, n. 8012 – La costruzione giuridica della remissione del debito come atto unilaterale recettizio che ha effetti estintivi del debito, riversandosi quanto alle sue conseguenze processuali nell’alveo della efficacia probatoria tra le parti del rapporto, non si riflette, con altrettanta efficacia processuale, nei confronti di un terzo creditore, estraneo al rapporto remissivo

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 marzo 2019, n. 8012 TFR - Compensi da liquidatore - Dichiarazione di rinuncia - Istanza di rimborso per somme versate a titolo di ritenuta d'acconto Rilevato che la B. s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1137/18/2014, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 4.03.2014, che, a [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2019, n. 8096 – Il più favorevole criterio impositivo di cui si detto può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento. E la prova di ciò deve essere fornita dal contribuente, attore sostanziale del preteso rimborso IRPEF, anche in sede di giudizio di rinvio

le prestazioni erogate in forma capitale a soggetto iscritto, da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, a fondo di previdenza complementare aziendale (quale Fondenel, in precedenza P.) sono assoggettate a duplice trattamento tributario: a) agli importi maturati a decorrere 1° gennaio 2001, si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 T.U.I.R.; b) agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 T.U.I.R., per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro; mentre, alle somme rivenienti dalla liquidazione del cd. rendimento - per tale esplicitamente intendendosi il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato - si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6. Secondo il vincolante principio di diritto imposto dalla decisione di rinvio, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, il discrimine tra l'applicazione dell'aliquota del 12,50% e la sottoposizione a tassazione separata va, dunque, riferito alla ricorrenza o meno di concreta gestione sul mercato del capitale accantonato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 marzo 2019, n. 7728 – Trattamento tributario del fondo di previdenza complementare aziendale

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 marzo 2019, n. 7728 Imposte indirette - IRPEF - Fondo di previdenza complementare aziendale - Trattamento tributario Rilevato che La Commissione tributaria regionale della Lombardia - a seguito di rinvio disposto con sentenza di questa Corte n. 25117/2014, che a sua volta richiamava il principio di diritto enunciato da [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 marzo 2019, n. 6836 – In tema di determinazione del reddito d’impresa, le quote di ammortamento delle aziende date in affitto (o in usufrutto) sono deducibili dal reddito dell’affittuario (o dell’usufruttuario), non da quello del concedente

In materia tributaria, costituisce condotta abusiva l’operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che incombe, sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2019, n. 7430 – Il contribuente che abbia acquistato da terzi nel corso del biennio un ramo di azienda, si verifica l’alterazione dei parametri di riferimento su cui è costruito il meccanismo concordatario

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 marzo 2019, n. 7430 Imposte dirette - IRPEF - Acquisto di un ramo di azienda - Concordato preventivo Fatti di causa 1. La Commissione tributaria regionale per la Toscana in Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso proposto da R.P. avente a oggetto l'opposizione [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 marzo 2019, n. 7287 – Sono a tassazione tutti gli interessi comunque conseguiti da soggetto che produce reddito di impresa

l'art. 56 del d.P.R. n.917 del 1986 sottopone ora a tassazione tutti gli interessi comunque conseguiti da soggetto che produce reddito di impresa ed opera retroattivamente per i periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988, a condizione che sia stata presentata dichiarazione conforme alla disciplina di cui al predetto art. 56. Tale retroattività non opera nel caso in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 917 del 1986, abbia fatto venir meno, con la presentazione dell'istanza di rimborso, la conformità alla nuova disciplina, attesa l'emendabilità della dichiarazione dei redditi anche con l'istanza di rimborso, alla stregua del principio della ritrattabilità della dichiarazione affetta da errore, testuale o extra testuale, di fatto o di diritto

Regime di tassazione dei dividendi a partire dal 2019

I comma 1003 e 1004 dell'articolo 1 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) hanno abrogato il comma 1 dell'articolo 47 del TUIR e modificato l'articolo 27 del DPR 600/73 modificando la disciplina relativa alla tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, prevedendo un trattamento fiscale uniforme sia delle partecipazioni [...]

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