TUIR

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 aprile 2019, n. 9252 – La determinazione della base imponibile delle società di capitali, ai fini della dichiarazione fiscale, di regola, è ispirata al criterio della “dipendenza”, ovverosia della “derivazione” dal risultato del conto economico, redatto in conformità ai canoni del codice civile e dei principi contabili nazionali, sicché, nella stessa dichiarazione, la quota di ammortamento di un bene strumentale è senz’altro deducibile, anche per le annualità durante le quali, a causa di un factum principis, non ne sia stato possibile l’utilizzo

In tema di determinazione del reddito di impresa, le quote di ammortamento del costo dei beni sono deducibili, ai sensi dell'art. 67, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (attuale art. 102 TUIR), purché i costi siano sostenuti in funzione della produzione di ricavi e, dunque, a condizione che i beni acquistati siano non soltanto strumentali alla specifica attività aziendale ma anche effettivamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che i componenti negativi, costituiti dall'ammortamento dell'avviamento e dalle quote degli ammortamenti ordinari, potessero essere portati in deduzione dalla società contribuente, successivamente alla messa in liquidazione ed alla cessione dell'azienda).

Risoluzione della compravendita con riserva di proprietà per inadempimento del compratore – Risposta 02 aprile 2019, n. 92 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 02 aprile 2019, n. 92 Interpello art. 86 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Risoluzione della compravendita con riserva di proprietà per inadempimento del compratore Quesito La società istante rappresenta di aver sottoscritto, in data ..., con la signora Alfa in qualità di cessionaria, una scrittura [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 marzo 2019, n. 8845 – Nell’ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009 non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che non può, tuttavia, essere costituito dai soli valori OMI

In tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, consentito dall’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l’atto di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 marzo 2019, n. 8820 – In tema d’imposte sui redditi, la somma erogata dall’Amministrazione a titolo di risarcimento del danno per occupazione usurpativa costituisce una plusvalenza soggetta a tassazione ex art. 11 della l. n. 413 del 1991, alla cui stregua sono tassabili le plusvalenze corrispondenti

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 marzo 2019, n. 8820 Tributi - IRPEF - Occupazione usurpativa propria - Risarcimento per danno per occupazione usurpativa carente ab origine di titolo legittimante - Plusvalenza tassabile Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Taranto, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 marzo 2019, n. 8429 – Trattamento fiscale delle somme accantonate presso la previdenza integrativa aziendale

le prestazioni erogate in forma capitale a soggetto iscritto, da epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, a fondo di previdenza complementare aziendale (quale Fondenel, in precedenza Pia) sono assoggettate a duplice trattamento tributario: a) agli importi maturati a decorrere 1° gennaio 2001, si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 T.U.I.R.; b) agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 T.U.I.R., per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro; mentre, alle somme rivenienti dalla liquidazione del cd. rendimento — per tale esplicitamente intendendosi il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato — si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6. Secondo il vincolante principio di diritto imposto dalla decisione di rinvio, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, il discrimine tra l'applicazione dell'aliquota del 12,50% e la sottoposizione a tassazione separata va, dunque, riferito alla ricorrenza o meno di concreta gestione sul mercato del capitale accantonato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 marzo 2019, n. 7950 – In tema di determinazione del reddito di impresa, sono contributi in conto capitale, e, quindi, sopravvenienze attive, quelli erogati per incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, senza che la loro concessione si correli all’onere di uno specifico investimento in beni strumentali, mentre sono contributi in conto impianti, che confluiscono nel reddito sotto forma di quote di ammortamento deducibile, quelli destinati all’acquisto di beni (materiali o immateriali) strumentali

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 marzo 2019, n. 7950 Imposte dirette - IRPEF - Reddito di impresa - Operazioni non fatturate - Riscossione - Dichiarazioni fiscali Fatti di causa L'Agenzia delle Entrate, dopo verifica fiscale, accertava nei confronti della società e dei soci ai sensi dell'art. 41 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 marzo 2019, n. 7121 – In tema di determinazione del reddito d’impresa, le regole sull’imputazione temporale dei componenti del reddito, dettate in via generale dall’art. 75 d.P.R. n. 917 del 1986, sono tassative ed inderogabili

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 marzo 2019, n. 7121 Tributi - Imposte sui redditi - Reddito di impresa - Regole di imputazione temporale dei componenti del reddito ex art. 75 DPR n. 917 del 1986 - Inderogabilità Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate, a seguito di processo verbale di constatazione redatto dallo stesso [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 marzo 2019, n. 7108 – In tema di accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, atteso che, in base all’esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, per cui incombe sul contribuente, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l’applicazione di percentuali diverse

In tema di accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, atteso che, in base all'esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, per cui incombe sul contribuente, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l'applicazione di percentuali diverse

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