Corte di Cassazione ordinanza n. 24406 depositata l’ 8 agosto 2022 – In materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie, effettuata dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dall’acquisto dell’immobile, non è soggetta a tassazione come “reddito diverso” ex art. 67, primo comma, lett. b) o l), del t.u.i.r. qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo
In materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie, effettuata dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dall'acquisto dell'immobile, non è soggetta a tassazione come “reddito diverso” ex art. 67, primo comma, lett. b) o l), del t.u.i.r. qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo