LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 luglio 2021, n. 21365 – Ai fini dell’ammissibilità del gravame, che l’appello contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, trattandosi pur sempre di revisio prioris instantiae

Ai fini dell'ammissibilità del gravame, che l'appello contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, trattandosi pur sempre di revisio prioris instantiae

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2021, n. 21172 – La rinuncia al compenso da parte dell’amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l’atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell’emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto

La rinuncia al compenso da parte dell'amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l'atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell'emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto. a nozione negoziale di giustificatezza del licenziamento dei dirigenti (al fine di riconnettere alla mancanza di essa il diritto del dipendente licenziato ad un'indennità) si discosta, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo, da quella di giustificato motivo di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2021, n. 21168 – Operazioni di vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro – Nozione di lavoro effettivo

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 luglio 2021, n. 21168 Rapporto di lavoro - Operazioni di vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro - Nozione di lavoro effettivo - Normativa legale e contrattuale Rilevato che, con sentenza del 21 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2021, n. 20725 – L’operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941, n. 8, cod.civ. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito

L'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, cod.civ. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2021, n. 20723 – Collaborazione coordinata e continuativa – Sussistenza di rapporti di lavoro subordinato

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 luglio 2021, n. 20723 Lavoro - Collaborazione coordinata e continuativa - Sussistenza di rapporti di lavoro subordinato - Accertamento - Obbligo assicurativo Considerato in fatto 1. La Corte d'appello di Brescia ha esposto che la soc G. srl e i soci G.A., G., A. e R., ciascuno proprietario di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 luglio 2021, n. 20386 – L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” – ovverosia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello

L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo" - ovverosia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2021, n. 20724 – I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi

I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 luglio 2021, n. 20720 – Il dolo processuale di una delle parti in danno dell’altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza in quanto consista in un’attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l’accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale

Il dolo processuale di una delle parti in danno dell’altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale

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