TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19151 dell’ 11 luglio 2024 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente dev’essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus. Lo spatium deliberandi di 60 giorni fino all’ultimo giorno consente ex art.12 comma 7 l. n.212/2000 al contribuente di effettuare nuove interlocuzioni ai fini del compimento del contraddittorio, e questo lasso di tempo riservato dalla legge non è abbreviato o consumato dalla presenza di una intermedia interlocuzione scritta

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente dev’essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus. Lo spatium deliberandi di 60 giorni fino all’ultimo giorno consente ex art.12 comma 7 l. n.212/2000 al contribuente di effettuare nuove interlocuzioni ai fini del compimento del contraddittorio, e questo lasso di tempo riservato dalla legge non è abbreviato o consumato dalla presenza di una intermedia interlocuzione scritta

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 18424 depositata il 5 luglio 2024 – In relazione al principio di specialità del processo tributario l’inesistenza della notifica comporta che non è configurabile alcuna sanatoria ex tunc, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., per effetto della costituzione dell’amministrazione convenuta

In relazione al principio di specialità del processo tributario l’inesistenza della notifica comporta che non è configurabile alcuna sanatoria ex tunc, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., per effetto della costituzione dell’amministrazione convenuta

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 21158 depositata il 29 luglio 2024 – L’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare – eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva – che i maggiori ricavi non siano stati effettivamente realizzati dalla società, che quest’ultima non li abbia distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne sia appropriato altro soggetto

L’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare – eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva – che i maggiori ricavi non siano stati effettivamente realizzati dalla società, che quest’ultima non li abbia distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne sia appropriato altro soggetto

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 18726 depositata il 9 luglio 2024 – In  tema  di  detrazioni  fiscali,  le  spese  di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale

In  tema  di  detrazioni  fiscali,  le  spese  di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21510 depositata il 31 luglio 2024 – L’impugnazione tardiva presuppone la ricorrenza di un duplice requisito, l’uno oggettivo, costituito dalla nullità della notificazione, l’altro soggettivo, correlato all’ignoranza del processo in ragione di detta nullità; l’impugnante è onerato della prova della ricorrenza di entrambi i requisiti, a meno che non ricorra l’ipotesi della inesistenza della notifica, nel qual caso l’ignoranza del processo si presume iuris tantum e grava sulla controparte, che deduca l’inammissibilità dell’impugnazione, l’onere della prova della conoscenza del processo

L'impugnazione tardiva presuppone la ricorrenza di un duplice requisito, l'uno oggettivo, costituito dalla nullità della notificazione, l'altro soggettivo, correlato all'ignoranza del processo in ragione di detta nullità; l'impugnante è onerato della prova della ricorrenza di entrambi i requisiti, a meno che non ricorra l'ipotesi della inesistenza della notifica, nel qual caso l'ignoranza del processo si presume iuris tantum e grava sulla controparte, che deduca l'inammissibilità dell'impugnazione, l'onere della prova della conoscenza del processo

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 21333 depositata il 30 luglio 2024 – In tema di fallimento, la notifica dell’avviso di accertamento nei confronti del solo curatore, e non anche nei riguardi del contribuente, non comporta la nullità o inesistenza dell’atto impositivo, tantomeno la decadenza dell’Amministrazione dal potere accertativo; dalla notifica dell’avviso esclusivamente all’indirizzo dell’organo concorsuale deriva, piuttosto, l’inefficacia ed inopponibilità di esso al soggetto fallito, quindi anche ai soci ex amministratori destinati a succedere nei debiti fiscali dell’ente, i quali al pari di quest’ultimo rimangono legittimati ad impugnare tempestivamente l’atto a decorrere dal giorno in cui ne vengono effettivamente a conoscenza

In tema di fallimento, la notifica dell’avviso di accertamento nei confronti del solo curatore, e non anche nei riguardi del contribuente, non comporta la nullità o inesistenza dell'atto impositivo, tantomeno la decadenza dell’Amministrazione dal potere accertativo; dalla notifica dell’avviso esclusivamente all’indirizzo dell’organo concorsuale deriva, piuttosto, l’inefficacia ed inopponibilità di esso al soggetto fallito, quindi anche ai soci ex amministratori destinati a succedere nei debiti fiscali dell’ente, i quali al pari di quest’ultimo rimangono legittimati ad impugnare tempestivamente l’atto a decorrere dal giorno in cui ne vengono effettivamente a conoscenza

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 21472 depositata il 31 luglio 2024 – La presentazione in via telematica del solo frontespizio della dichiarazione fiscale, accettato dal sistema informatico con la comunicazione di un numero di protocollo, senza l’indicazione di errori bloccanti, può essere equiparata alla presentazione di una dichiarazione “in bianco”, che non può considerarsi, in sé e per sé, dichiarazione omessa o nulla

La presentazione in via telematica del solo frontespizio della dichiarazione fiscale, accettato dal sistema informatico con la comunicazione di un numero di protocollo, senza l’indicazione di errori bloccanti, può essere equiparata alla presentazione di una dichiarazione “in bianco”, che non può considerarsi, in sé e per sé, dichiarazione omessa o nulla

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21455 depositata il 31 luglio 2024 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

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