TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 15580 depositata il 4 giugno 2024 – La responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, in presenza dell’integrazione delle distinte fattispecie previste dall’art. 36 del P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l’ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone giuridiche, è responsabilità per obbligazione propria “ex lege”, avente natura civilistica e non tributaria, non ponendo la norma alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti, nemmeno allorché la società sia cancellata dal registro delle imprese

La responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, in presenza dell'integrazione delle distinte fattispecie previste dall'art. 36 del P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l'ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone giuridiche, è responsabilità per obbligazione propria “ex lege”, avente natura civilistica e non tributaria, non ponendo la norma alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti, nemmeno allorché la società sia cancellata dal registro delle imprese

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 16463 depositata il 13 giugno 2024 – L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti

L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 16481 depositata il 13 giugno 2024 – Si definisce “apparente” la motivazione che, sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, risultando obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ad opera dell’interprete, al quale non può essere lasciato il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture

Si definisce "apparente" la motivazione che, sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, risultando obiettivamente inidonea a far conoscere l'iter logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì da non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ad opera dell'interprete, al quale non può essere lasciato il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 16629 depositata il 14 giugno 2024 – La necessità di una valutazione complessiva delle presunzioni offerte dall’Ufficio è oggi specificamente richiesta dall’art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992 e detta disposizione va interpretata nel senso per il quale le cd. presunzioni giurisprudenziali (diverse da quelle conseguenti ad espresse previsioni di legge) devono essere sufficienti e circostanziate e, come tali, oggetto di opportuna valutazione da parte del giudice di merito

La necessità di una valutazione complessiva delle presunzioni offerte dall’Ufficio è oggi specificamente richiesta dall’art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992 e detta disposizione va interpretata nel senso per il quale le cd. presunzioni giurisprudenziali (diverse da quelle conseguenti ad espresse previsioni di legge) devono essere sufficienti e circostanziate e, come tali, oggetto di opportuna valutazione da parte del giudice di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza depositata il 12 giugno 2024, n. 16387 – Trova applicazione anche al socio l’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 che prevede nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali, la traslazione del reddito d’impresa, e delle relative imposte, quale effettivo possessore del reddito della società interposta. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati

Trova applicazione anche al socio l'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 che prevede nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali, la traslazione del reddito d'impresa, e delle relative imposte, quale effettivo possessore del reddito della società interposta. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15613 depositata il 4 giugno 2024 – Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo” e detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, “non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo" e detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, "non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 16415 depositata il 12 giugno 2024 – Le spese di lite vanno interamente compensate in quanto l’eventuale condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, ponendo a carico del medesimo oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge

Le spese di lite vanno interamente compensate in quanto l'eventuale condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, ponendo a carico del medesimo oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 16377 depositata il 12 giugno 2024 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, la suddetta norma non distingue tra interposizione fittizia e interposizione reale, nella quale non vi è un accordo simulatorio tra le persone che prendono parte all’atto, ma richiede la prova, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti e che possono consistere, in caso di reddito di impresa, anche nella gestione uti dominus dell’impresa e delle sue risorse finanziarie, che il contribuente sia l’effettivo possessore del reddito del soggetto interposto; spetta, poi, al contribuente dare la prova contraria dell’assenza di interposizione, o della mancata percezione, in tutto o in parte, dei redditi del soggetto interposto

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, la suddetta norma non distingue tra interposizione fittizia e interposizione reale, nella quale non vi è un accordo simulatorio tra le persone che prendono parte all'atto, ma richiede la prova, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti e che possono consistere, in caso di reddito di impresa, anche nella gestione uti dominus dell'impresa e delle sue risorse finanziarie, che il contribuente sia l'effettivo possessore del reddito del soggetto interposto; spetta, poi, al contribuente dare la prova contraria dell'assenza di interposizione, o della mancata percezione, in tutto o in parte, dei redditi del soggetto interposto

Torna in cima