TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 39 depositata il 2 gennaio 2024 – In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore “ex lege” dell’agente della riscossione già parte in causa è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l’ultrattività del mandato in origine conferito prima dell’istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso

In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35561 depositata il 20 dicembre 2023 – Va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere quando la definizione agevolata risulta andata a buon fine attesa la prova del versamento della prima rata e il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di diniego del condono e di istanza di trattazione

Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere quando la definizione agevolata risulta andata a buon fine attesa la prova del versamento della prima rata e il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di diniego del condono e di istanza di trattazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36332 depositata il 29 dicembre 2023 – Il potere di disapplicazione, riconosciuto alle Commissioni tributarie dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, degli atti amministrativi illegittimi “presupposti” agli atti impositivi (rilevabili d’ufficio), non è inibito dal fatto che spetta al giudice amministrativo la cognizione, in sede di legittimità, delle delibere; esso sussiste anche qualora l’atto amministrativo disapplicato sia divenuto inoppugnabile per l’inutile decorso dei termini di impugnazione davanti al giudice amministrativo. Le controversie tra il concessionario e il privato,, sono sono devolute alla giurisdizione tributaria, quandanche siano posti in discussione la titolarità del rapporto di concessione o i suoi contenuti

Il potere di disapplicazione, riconosciuto alle Commissioni tributarie dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, degli atti amministrativi illegittimi "presupposti" agli atti impositivi (rilevabili d'ufficio), non è inibito dal fatto che spetta al giudice amministrativo la cognizione, in sede di legittimità, delle delibere; esso sussiste anche qualora l'atto amministrativo disapplicato sia divenuto inoppugnabile per l'inutile decorso dei termini di impugnazione davanti al giudice amministrativo. Le controversie tra il concessionario e il privato,, sono sono devolute alla giurisdizione tributaria, quandanche siano posti in discussione la titolarità del rapporto di concessione o i suoi contenuti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36447 depositata il 29 dicembre 2023 – In tema di condono fiscale, indipendentemente dalla diversità delle regole giuridiche dettate da ciascuna legge in ordine alle modalità di accesso, alle condizioni ed agli effetti dei benefici premiali, trovi applicazione un principio comune, in virtù del quale, mentre non è vietata in assoluto la compensazione tra il dare e l’avere del Fisco e del contribuente, in riferimento agli anni d’imposta oggetto di definizione agevolata, non è in nessun caso consentita, relativamente ai medesimi anni, la restituzione delle somme versate dal contribuente

In tema di condono fiscale, indipendentemente dalla diversità delle regole giuridiche dettate da ciascuna legge in ordine alle modalità di accesso, alle condizioni ed agli effetti dei benefici premiali, trovi applicazione un principio comune, in virtù del quale, mentre non è vietata in assoluto la compensazione tra il dare e l'avere del Fisco e del contribuente, in riferimento agli anni d'imposta oggetto di definizione agevolata, non è in nessun caso consentita, relativamente ai medesimi anni, la restituzione delle somme versate dal contribuente

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36478 depositata il 29 dicembre 2023 – In materia tributaria, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell’interesse esclusivo del contribuente, in materia di diritti da questo disponibili, non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma deve essere dedotta dal contribuente in sede giudiziale, mentre la decadenza del contribuente dall’esercizio di un potere nei confronti dell’amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest’ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili – perché disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti -, è rilevabile anche d’ufficio

In materia tributaria, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo del contribuente, in materia di diritti da questo disponibili, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotta dal contribuente in sede giudiziale, mentre la decadenza del contribuente dall'esercizio di un potere nei confronti dell'amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest'ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili - perché disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti -, è rilevabile anche d'ufficio

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35587 depositata il 20 dicembre 2023 – Principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 6, che deve essere modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza

Principio di specificità di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 6, che deve essere modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35072 depositata il 14 dicembre 2023 – La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente al D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto

La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente al D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto

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