TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 luglio 2021, n. 21452 – In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale

In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale

Definizione agevolata controversia IVA – Diritto di rivalsa del cedente e diritto a detrazione del cessionario della maggiore IVA – Risposta 26 luglio 2021, n. 510 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 26 luglio 2021, n. 510 Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Definizione agevolata controversia IVA - Diritto di rivalsa del cedente e diritto a detrazione del cessionario della maggiore IVA Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2021, n. 21163 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, settimo comma, della legge n. 212 del 2000 va interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina ex se, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, settimo comma, della legge n. 212 del 2000 va interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina ex se, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2021, n. 21162 – Aliquota IVA agevolata – Interventi di risanamento conservativo di un edificio

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 luglio 2021, n. 21162 Tributi - IVA - Aliquota agevolata - Interventi di risanamento conservativo di un edificio Rilevato che Dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a C. s.r.l. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno 2003, aveva rettificato [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2021, n. 21160 – L’estinzione parziale nei confronti del socio, consente in ogni caso l’esame del ricorso proposto dalla società ricorrente che non ha optato per la definizione agevolata, in quanto, come sopra detto, la società ed il socio sono titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti, riconducibili ai distinti avvisi di accertamento emessi a loro carico

L'estinzione parziale nei confronti del socio, consente in ogni caso l'esame del ricorso proposto dalla società ricorrente che non ha optato per la definizione agevolata, in quanto, come sopra detto, la società ed il socio sono titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti, riconducibili ai distinti avvisi di accertamento emessi a loro carico

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 luglio 2021, n. 21053 – A fronte della contabilità complessivamente inattendibile l’Amministrazione può procedere al ricalcolo dell’imponibile attraverso il ricorso a presunzioni disconoscendo la detrazione dell’IVA e spettando al contribuente l’onere della prova della effettività delle operazioni indicate nella contabilità irregolare

A fronte della contabilità complessivamente inattendibile l'Amministrazione può procedere al ricalcolo dell'imponibile attraverso il ricorso a presunzioni disconoscendo la detrazione dell'IVA e spettando al contribuente l'onere della prova della effettività delle operazioni indicate nella contabilità irregolare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 luglio 2021, n. 21005 – Il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione, l’infrazione è da ritenere emendabile sul piano del rapporto impositivo quando si disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di recuperare l’imposta pagata a titolo di rivalsa, sempreché non risulti in concreto impedita la prova della sussistenza dei requisiti sostanziali

Il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l'eccedenza d'imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione, l'infrazione è da ritenere emendabile sul piano del rapporto impositivo quando si disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di recuperare l'imposta pagata a titolo di rivalsa, sempreché non risulti in concreto impedita la prova della sussistenza dei requisiti sostanziali

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