accertamento

Il reddito di locazione va dichiarato dal proprietario del bene o da altro titolare di diritto reale e non il comodatario, mero detentore della cosa comodata

  La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 5000 depositata il 26 febbraio 2024, intervenendo in tema del soggetto tenuto al versamento delle imposte sul reddito tra proprietario e comodatario, ha ribadito il principio  di diritto secondo cui "... In tema di redditi fondiari, la concessione a terzi di un immobile a [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 5000 depositata il 26 febbraio 2024 – In tema di redditi fondiari, la concessione a terzi di un immobile a titolo di comodato non incide sulla titolarità del reddito derivante dalla locazione dello stesso da parte del comodatario, ancorché il relativo canone sia percepito da quest’ultimo, atteso che l’imputazione soggettiva dei redditi fondiari è in funzione del possesso qualificato, sia pure mediato, di un diritto reale e non anche della titolarità di un diritto personale di godimento, quale quello del comodatario, mero detentore del bene

In tema di redditi fondiari, la concessione a terzi di un immobile a titolo di comodato non incide sulla titolarità del reddito derivante dalla locazione dello stesso da parte del comodatario, ancorché il relativo canone sia percepito da quest'ultimo, atteso che l'imputazione soggettiva dei redditi fondiari è in funzione del possesso qualificato, sia pure mediato, di un diritto reale e non anche della titolarità di un diritto personale di godimento, quale quello del comodatario, mero detentore del bene

Accertamento – Riduzione dei termini di decadenza – Non applicabilità al gruppo IVA – Articolo 3 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – Risposta n. 69 del 12 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 69 del 12 marzo 2024 Accertamento - Riduzione dei termini di decadenza - Non applicabilità al gruppo IVA - Articolo 3 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 21694 depositata l’ 8 ottobre 2020 – In materia di IVA e in relazione a fatti oggetto delle disposizioni di cui al Titolo II, d.lgs. n. 74 del 2000: a) va escluso che il procedimento amministrativo sanzionatorio debba essere dichiarato improcedibile in ragione dell’intervenuta senza penale irrevocabile di assoluzione ancorchè pronunciata con la formula ‘perché il fatto non sussiste’; b) la sentenza irrevocabile di assoluzione con la formula ‘perché il fatto non sussiste’ determina l’ineseguibilità definitiva della sanzione, ferma la necessità di valutare l’identità del ‘fatto’ in relazione agli elementi costitutivi vuoi dell’illecito amministrativo tributario vuoi di quello penale; il relativo accertamento di fatto va operato, in concreto, nel giudizio avente ad oggetto l’eventuale riscossione avviata dall’Ufficio

In materia di IVA e in relazione a fatti oggetto delle disposizioni di cui al Titolo II, d.lgs. n. 74 del 2000: a) va escluso che il procedimento amministrativo sanzionatorio debba essere dichiarato improcedibile in ragione dell’intervenuta senza penale irrevocabile di assoluzione ancorchè pronunciata con la formula ‘perché il fatto non sussiste’; b) la sentenza irrevocabile di assoluzione con la formula ‘perché il fatto non sussiste’ determina l’ineseguibilità definitiva della sanzione, ferma la necessità di valutare l’identità del ‘fatto’ in relazione agli elementi costitutivi vuoi dell’illecito amministrativo tributario vuoi di quello penale; il relativo accertamento di fatto va operato, in concreto, nel giudizio avente ad oggetto l’eventuale riscossione avviata dall’Ufficio

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza m. 5996 depositata il 6 marzo 2024 – In materia tributaria, l’art. 10-bis, comma 6, della legge n. 212 del 2000, a prescindere dalle modalità dell’accertamento (che può avvenire anche «a tavolino>>), esige sempre, a pena di nullità, una previa richiesta di chiarimenti al contribuente, il cui coinvolgimento è necessario, in un’ottica di collaborazione e buona fede, in quanto è l’unico in grado di spiegare eventuali ragioni extra-fiscali non immediatamente percepibili da parte dell’Amministrazione: ciò è confermato dalla necessità, in base al successivo comma 8, che la motivazione dell’avviso impositivo contenga uno specifico riferimento ai chiarimenti forniti dal contribuente

In materia tributaria, l'art. 10-bis, comma 6, della legge n. 212 del 2000, a prescindere dalle modalità dell'accertamento (che può avvenire anche «a tavolino>>), esige sempre, a pena di nullità, una previa richiesta di chiarimenti al contribuente, il cui coinvolgimento è necessario, in un'ottica di collaborazione e buona fede, in quanto è l'unico in grado di spiegare eventuali ragioni extra-fiscali non immediatamente percepibili da parte dell'Amministrazione: ciò è confermato dalla necessità, in base al successivo comma 8, che la motivazione dell'avviso impositivo contenga uno specifico riferimento ai chiarimenti forniti dal contribuente

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 5750 depositata il 4 marzo 2024 – Abuso del diritto: occorre evidenziare quale sarebbe il presupposto dell’elusione, la rilevanza e il contenuto delle dedotte triangolazioni

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 5750 depositata il 4 marzo 2024 elusione fiscale - onere della prova RILEVATO CHE 1. La società contribuente X  S.a.s. e i singoli soci LA, BG, in proprio e quale erede di BR, R, BL e BP hanno impugnato un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo al [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 4712 depositata il 22 febbraio 2024 – Ove il socio di società di persone non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario risultante dalla rettifica operata dall’Amministrazione a carico della società risponde delle sanzioni per l’infedele dichiarazione, atteso che la loro applicazione trova causa nella dichiarazione di un reddito inferiore a quello imponibile e che il socio non può farsi scudo della società, attribuendo esclusivamente ad essa la violazione fiscale, atteso che la sua posizione nell’ambito della compagine sociale gli consente il controllo dell’attività della società e della sua contabilità e, quindi, di verificare l’effettivo ammontare del suo reddito e, pertanto, degli utili conseguiti in proporzione alla propria quota di partecipazione

Ove il socio di società di persone non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione a carico della società risponde delle sanzioni per l'infedele dichiarazione, atteso che la loro applicazione trova causa nella dichiarazione di un reddito inferiore a quello imponibile e che il socio non può farsi scudo della società, attribuendo esclusivamente ad essa la violazione fiscale, atteso che la sua posizione nell'ambito della compagine sociale gli consente il controllo dell'attività della società e della sua contabilità e, quindi, di verificare l'effettivo ammontare del suo reddito e, pertanto, degli utili conseguiti in proporzione alla propria quota di partecipazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 5246 depositata il 28 febbraio 2024 – In tema di accertamento tributario, per il raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi vigente “ratione temporis”, è sufficiente l’emersione di elementi da cui derivi l’obbligo di presentazione di denuncia penale e non rilevano i successivi esiti dell’accertamento né il fatto che gli atti impositivi siano fondati su elementi privi di rilevanza penale, salvo che non emerga un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine

In tema di accertamento tributario, per il raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi vigente "ratione temporis", è sufficiente l'emersione di elementi da cui derivi l'obbligo di presentazione di denuncia penale e non rilevano i successivi esiti dell'accertamento né il fatto che gli atti impositivi siano fondati su elementi privi di rilevanza penale, salvo che non emerga un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine

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