cassazione sez. lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 7356 depositata il 19 marzo 2024 – La prestazione personale dell’avvocato in proprio favore (art. 86 c.p.c.), ancorché non fatturata ai fini Iva, è tuttavia documentalmente riscontrata dall’emissione, da parte dell’avvocato autodifesosi risultato vittorioso nel giudizio, di una quietanza (la cui necessaria emissione resta “ferma”, secondo il citato parere di risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate) all’atto del ricevimento dalla parte soccombente delle spese di giudizio liquidate dal giudice: quale proprio reddito documentato da detta quietanza e dalla copia della sentenza di definizione del giudizio in questione, a giustificazione dell’incasso soggetto alla relativa imposta (diretta) sul reddito

La prestazione personale dell’avvocato in proprio favore (art. 86 c.p.c.), ancorché non fatturata ai fini Iva, è tuttavia documentalmente riscontrata dall’emissione, da parte dell’avvocato autodifesosi risultato vittorioso nel giudizio, di una quietanza (la cui necessaria emissione resta “ferma”, secondo il citato parere di risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate) all’atto del ricevimento dalla parte soccombente delle spese di giudizio liquidate dal giudice: quale proprio reddito documentato da detta quietanza e dalla copia della sentenza di definizione del giudizio in questione, a giustificazione dell’incasso soggetto alla relativa imposta (diretta) sul reddito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9380 depositata l’ 8 aprile 2024 – La necessità di operare una distinzione tra il personale medico e tecnico di radiologia – per il quale opera la presunzione assoluta di rischio ex art. 1, Legge n. 460/1988 – ed il restante personale, per il quale la spettanza dell’indennità presuppone la sussistenza di un rischio effettivo, e non soltanto ipotetico, di esposizione non occasionale, né temporanea, analoga all’esposizione del personale di radiologia

La necessità di operare una distinzione tra il personale medico e tecnico di radiologia - per il quale opera la presunzione assoluta di rischio ex art. 1, Legge n. 460/1988 – ed il restante personale, per il quale la spettanza dell'indennità presuppone la sussistenza di un rischio effettivo, e non soltanto ipotetico, di esposizione non occasionale, né temporanea, analoga all'esposizione del personale di radiologia

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9494 depositata il 9 aprile 2024 – In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell’analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all’art. 3 Cost., come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria

In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell’analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all’art. 3 Cost., come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9339 depositata l’ 8 aprile 2024 – In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l’accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell’azione di regresso proposta dall’Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all’elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9327 depositata l’ 8 aprile 2024 – La comunicazione di cancelleria, recante il testo integrale della sentenza pubblicata, era idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per ricorrere in cassazione ex art. 1, comma 62, l. n. 92/2012, avverso la stessa sentenza

La comunicazione di cancelleria, recante il testo integrale della sentenza pubblicata, era idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per ricorrere in cassazione ex art. 1, comma 62, l. n. 92/2012, avverso la stessa sentenza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9249 depositata l’ 8 aprile 2024 – Per far valere una violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa

Per far valere una violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8956 depositata il 4 aprile 2024 – La sanzione del licenziamento è prevista dalla norma di legge che si assume violata nel caso di cumulo, nell’arco temporale previsto, di più di tre giorni di assenza ingiustificata, l’errata contestazione con riferimento anche ad uno solo dei quattro giorni menzionati nel provvedimento disciplinare è sufficiente per determinarne l’illegittimità. La sanzione disciplinare del licenziamento non può essere comminata in modo automatico in base alla semplice corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie concreta, ma richiede sempre un «giudizio di proporzionalità in concreto»

La sanzione del licenziamento è prevista dalla norma di legge che si assume violata nel caso di cumulo, nell’arco temporale previsto, di più di tre giorni di assenza ingiustificata, l’errata contestazione con riferimento anche ad uno solo dei quattro giorni menzionati nel provvedimento disciplinare è sufficiente per determinarne l’illegittimità. La sanzione disciplinare del licenziamento non può essere comminata in modo automatico in base alla semplice corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie concreta, ma richiede sempre un «giudizio di proporzionalità in concreto»

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8637 depositata il 2 aprile 2024 – La collaborazione delle parti con il giudice comporta che la loro iniziativa si sostanzia nell’adempimento di un onere di allegazione e produzione ed è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell’onere della prova e sul contraddittorio. Per cui comporta l’inammissibilità del motivo, per la preclusione dell’esame diretto da parte della Corte, cui essa è tenuta, per la parifìcazione della denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto, comportante l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione

La collaborazione delle parti con il giudice comporta che la loro iniziativa si sostanzia nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione ed è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio. Per cui comporta l’inammissibilità del motivo, per la preclusione dell’esame diretto da parte della Corte, cui essa è tenuta, per la parifìcazione della denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto, comportante l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione

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